LEGGE PROVINCIALE 3 agosto 2010, n. 19 - Tutela dei minori dalle conseguenze legate al consumo di bevande alcoliche.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 32/I-II del 10 agosto 2010) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita' e interventi 1. La provincia autonoma di Trento sostiene azioni volte alla promozione e tutela della salute e della sicurezza in relazione al consumo di bevande alcoliche nella popolazione in generale e in particolare nelle fasce di eta' giovani in coerenza con gli obiettivi dell'Organizzazione mondiale della sanita', e in particolare:
-
adotta misure contro il consumo di bevande alcoliche da parte dei minorenni;
-
sostiene azioni di sensibilizzazione sugli effetti e sui costi sociali derivanti dall'abuso di bevande alcoliche, in particolare da parte dei giovani;
-
sviluppa iniziative finalizzate a coinvolgere i giovani, le famiglie e le associazioni di categoria nelle politiche di prevenzione delle conseguenze legate al consumo di bevande alcoliche;
-
sviluppa specifiche azioni intersettoriali con particolare riferimento ai ragazzi in eta' scolare;
-
promuove il diritto di tutte le persone a ricevere, fin dalla prima infanzia, un'informazione e un'educazione corretta sugli effetti che il consumo di bevande alcoliche ha sulla salute, la famiglia e la societa' ai sensi della carta europea sull'alcol del 1995 adottata dalla Conferenza europea sulla salute, la societa' e l'alcol;
-
tutela il diritto degli adolescenti a una vita familiare e sociale protetta dalle conseguenze legate al consumo di bevande alcoliche e superalcoliche;
-
favorisce l'informazione e l'educazione sulle conseguenze derivanti dal consumo di bevande alcoliche e superalcoliche;
-
promuove la ricerca e garantisce adeguati livelli di formazione e aggiornamento del personale che si occupa dei problemi connessi al consumo di bevande alcoliche;
-
favorisce le associazioni senza scopo di lucro che hanno come scopo la prevenzione o la riduzione dei problemi connessi al consumo di bevande alcoliche.
Art. 2
Limitazioni alla somministrazione e alla vendita di bevande alcoliche 1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 689 e 691 del codice penale, negli esercizi di somministrazione, anche a carattere temporaneo, negli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri, negli esercizi agrituristici, negli esercizi commerciali, anche su area pubblica, nei rifugi alpini ed escursionistici, nelle manifestazioni fieristiche e in tutte le altre strutture o aziende, anche...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA