DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 novembre 2011 - Aggiornamento delle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici). (11A15871)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici;

Visto l'art. 2, quarto comma, della predetta legge n. 720 del 1984, che stabilisce che, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle tabelle A e B annesse alla legge 720/1984;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 febbraio 1989, 29 agosto 1989, 2 luglio 1990, 14 settembre 1994 e 28 ottobre 1999, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 30 del 6 febbraio 1989, n. 205 del 2 settembre 1989, n. 154 del 4 luglio 1990, n. 235 del 7 ottobre 1994 e n. 263 del 9 novembre 1999, con i quali si e' provveduto alla modifica delle tabelle A e B annesse alla legge n. 720 del 1984;

Visto che le risorse relative al fondo per il piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna, il fondo per la riforma dell'assetto agropastorale della Sardegna ed il fondo per il piano di rinascita regione sarda sono confluite nel conto di tesoreria unica della Regione Sardegna e, pertanto, e' necessario escluderli dalla tabella B;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282, di riforma dell'ENEA, che ne ha modificato la denominazione in ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente e l'art. 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha soppresso l'ENEA ed istituito l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);

Considerato che la commissione di vigilanza sui fondi di pensione, istituita con decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, ha natura pubblica e beneficia di contributi statali e, pertanto, e' necessario inserirla nella tabella A;

Visto l'art. 9 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, che esclude dalle norme di tesoreria unica la riserva fondo lire UNRRA e riconduce la gestione del fondo al bilancio statale e, pertanto, e' necessario escluderla dalla tabella A;

Visto l'art. 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che istituisce l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, ora Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che ha natura pubblica e flussi finanziari che interessano la finanza pubblica e, pertanto, e' necessario inserirla nella tabella A;

Visto che il decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 595, ha posto in liquidazione l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e che, pertanto, e' necessario modificarne la denominazione nella tabella A;

Visto l'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che ha natura pubblica e flussi finanziari che interessano la finanza pubblica e che, pertanto, e' necessario inserirla nella tabella A;

Visto l'art. 1 della legge 6 ottobre 1998, n. 353, che prevede la soppressione dell'Ente per le scuole materne della Sardegna (ESMAS) e, pertanto, e' necessario escluderlo dalla tabella A; Visto l'art. 29, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha previsto, dal 1° luglio 1999, la fuoriuscita dei dipartimenti e altri centri con autonomia finanziaria e contabile delle Universita' dal regime di tesoreria unica e, pertanto, e' necessario escluderli dalla tabella A; Visto l'art. 1 della legge 15 marzo 1999, n. 62, che ha istituito il Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche «Enrico Fermi», assoggettato alla legge n. 720 del 1984 in quanto ha natura pubblica e riceve trasferimenti dal bilancio dello Stato e, pertanto, e' necessario inserirlo nella tabella A;

Visto l'art. 35 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che ha trasformato l'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) in societa' per azioni e, pertanto, e' necessario escluderlo dalla tabella A;

Visto che ai sensi dell'art. 31 della legge 17 maggio 1999, n. 144, alcune gestioni governative ferroviarie, sono state trasformate in Societa' a responsabilita' limitata e che, pertanto, e' necessario considerare nella tabella A solamente quelle che non hanno subito detta trasformazione;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell'AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nonche' l'istituzione di organismi pagatori regionali per le erogazioni in agricoltura che ha previsto l'inserimento dell'AGEA nella tabella B, nonche' l'inserimento degli organismi pagatori nella tabella A;

Visto che, ai sensi del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, l'Ente autonomo «La triennale di Milano» e' stato trasformato in fondazione di diritto privato e, pertanto, e' necessario escluderlo dalla tabella A;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, che ha trasformato il Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci» in Milano, in fondazione di diritto privato e, pertanto, e' necessario escluderlo dalla tabella A;

Visto che, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, il consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica della provincia di Trieste ha assunto la denominazione di consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste;

Visto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 20 ottobre 1999, n. 442, l'Ente mostra d'oltremare di Napoli, e' stato trasformato in societa' per azioni e, pertanto, e' necessario escluderlo dalla tabella A;

Visto che l'Ente autonomo esposizione quadriennale d'arte in Roma e' stato trasformato, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, in fondazione di diritto privato e, pertanto, e' necessario escluderlo dalla tabella A;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, che ha disposto l'incorporazione del Jockey club italiano, della Societa' steeple chases d'Italia, dell'Ente nazionale corse al trotto e dell'Ente nazionale per il cavallo italiano nell'unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) e, pertanto, e' necessario escluderli...

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