DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 settembre 2011 - Direttiva in materia di trasporto aereo di Stato. (11A16071)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale e ulteriori misure per assicurare la funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, concernente "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con particolare riferimento agli articoli 3 e 4;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1998, emanato d'intesa con il Ministro della difesa, concernente disciplina del trasporto aereo di Stato, di Governo, per il soccorso di ammalati e traumatizzati gravi e per ragioni umanitarie;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 2008, concernente "Disciplina del trasporto aereo di Stato";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 2001, relativo agli ex Presidenti della Repubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Visto l'accordo stipulato, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della difesa in data 5 maggio 2006 per disciplinare le modalita' di attuazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1998;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 luglio 2007 in materia di utilizzazione di aeromobili di Stato per ragioni di sicurezza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2008, concernente l'attribuzione della qualifica di volo di Stato ai sensi dell'art. 746, quarto comma, del codice della navigazione;

Ritenuta la necessita', nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo dell'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, di assicurare la continuita' del supporto del trasporto aereo all'espletamento delle piu' elevate funzioni di Stato e di Governo, alla sicurezza dello Stato, nonche' alla tutela dei fondamentali diritti alla salute, alla liberta' ed alla sicurezza personale dei cittadini mediante disposizioni transitorie coerenti con il dettato della normativa primaria;

Sentito il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri specificamente delegato;

E m a n a la seguente direttiva:

Art. 1

Trasporto aereo di Stato; tipologie e finalita'

  1. In conformita' all'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in seguito "decreto-legge", il trasporto aereo di Stato fornisce supporto all'espletamento delle funzioni istituzionali delle piu' elevate autorita', alla tutela della sicurezza nazionale e, in conformita' agli articoli 2 e 32 della Costituzione, concorre alla protezione dei soggetti esposti a minaccia o pericolo, alla salvaguardia della vita umana e della salute.

  2. Nei confronti dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge, il trasporto aereo di Stato e' sempre disposto in relazione alla finalita' di conferire certezza nei tempi e celerita' nei trasferimenti per attendere piu' efficacemente allo svolgimento dei compiti istituzionali e per garantire il livello di sicurezza o il trattamento protocollare connesso al rango della carica rivestita.

    Art. 2

    Destinatari istituzionali

  3. Agli ex Presidenti della Repubblica il trasporto aereo di Stato e' concesso, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge, su richiesta formulata ai sensi dell'art. 9, secondo gli...

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