DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 ottobre 2010 - Proroga degli organismi collegiali del Ministero della salute. (11A00094)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni in ordine alla riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali ed altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, nonche' alla soppressione ovvero al riordino e alla proroga dei medesimi;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare l'art. 61, con il quale e' stabilito che, a decorrere dall'anno 2009, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Autorita' indipendenti, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, e' ridotta del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007;

Visto l'art. 68 del medesimo decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e, in particolare, il comma 2, secondo il quale nei casi in cui, in attuazione del comma 2-bis dell'art. 29 del citato decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, venga riconosciuta l'utilita' degli organismi collegiali di cui al comma 1, la proroga e' concessa per un periodo non superiore a due anni e debbono, inoltre, prevedersi ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti economici da corrispondere ai componenti, privilegiando i compensi collegati alla presenza rispetto a quelli forfetari od onnicomprensivi e stabilendo l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la localita' sede dell'organismo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, recante «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della salute, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;

Visto, in particolare, l'art. 1 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, che ha disposto la conferma dei seguenti organismi istituiti presso il Ministero della salute: a) il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero della salute, previsto dall'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144; b) la Commissione per i trapianti allogenici da non consanguineo di cui all'art. 9 della legge 6 marzo 2001, n. 52; c) la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale, di cui all'art. 13 della legge 21 ottobre 2005, n. 219; d) la Commissione permanente per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283; e) la Commissione tecnica mangimi di cui all'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281; f) il Comitato rappresentanza degli assistiti di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620; g) la Commissione tecnica nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello di cui all'art. 4 della legge...

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