DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 aprile 2009 - Disposizioni in materia di 5 per mille per l''anno finanziario 2009. (09A06467)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 63-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede per l'anno finanziario 2009 la destinazione di una quota pari al cinque per mille dell'imposta netta sul reddito delle persone fisiche, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalita':

  1. sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, delle associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

  2. finanziamento della ricerca scientifica e dell'universita';

  3. finanziamento della ricerca sanitaria;

  4. sostegno delle attivita' sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

  5. sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge;

    Rilevata la necessita' di definire, per il corrente anno finanziario ed in base a quanto previsto dall'art. 63-bis, comma 4, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, con un decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalita' di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalita' del riparto delle somme stesse nonche' le modalita' e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi dell'art. 63-bis, comma 3, del citato decreto-legge n. 112 del 2008;

    Considerata l'opportunita' di fissare una soglia relativa al contributo percepito al di sotto della quale i soggetti beneficiari non sono tenuti all'invio del rendiconto e della relazione, fermi restando gli obblighi di compilazione e di conservazione per dieci anni della documentazione;

    Visto l'art. 63-bis, comma 6, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 in base al quale «Le disposizioni che riconoscono contributi a favore di Associazioni sportive dilettantistiche a valere sulle risorse derivanti dal cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto previa adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che disciplina le relative modalita' di attuazione, prevedendo particolari modalita' di accesso al contributo, di controllo e di rendicontazione, nonche' la limitazione dell'incentivo nei confronti delle sole associazioni sportive che svolgono una rilevante attivita' di interesse sociale»;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione e amministrativa», e successive modificazioni e integrazioni;

    Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

    Decreta:

    Art. 1.

    Individuazione dei soggetti di cui all'art. 63-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

    1. I soggetti indicati all'art. 63-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che intendono partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta individuata dal medesimo comma, si iscrivono in un apposito elenco tenuto dall'Agenzia delle entrate. L'iscrizione si effettua soltanto in via telematica, utilizzando esclusivamente il prodotto informatico reso disponibile nel sito web della predetta Agenzia all'indirizzo http://www.agenziaentrate.gov.it/

    2. Il modulo della domanda e' conforme al fac-simile allegato 1 al presente decreto e prevede una autodichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, relativa al possesso dei requisiti che qualificano il soggetto fra quelli contemplati dalle disposizioni di legge di cui al comma 1.

    3. Per l'iscrizione nell'elenco le domande devono essere trasmesse all'Agenzia delle entrate entro il 20 aprile 2009, a pena di decadenza, dai soggetti interessati, anche per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica secondo le vigenti disposizioni di legge.

    4. I soggetti indicati nel precedente comma 1 che hanno prodotto tempestivamente la domanda di iscrizione, vengono inseriti in un unico elenco curato dall'Agenzia delle entrate.

    5. L'elenco dei soggetti iscritti, contenente l'indicazione della denominazione, della sede, della tipologia di appartenenza, del codice fiscale di ciascun nominativo, e' pubblicato dall'Agenzia delle entrate entro il 28 aprile 2009 sul sito di cui al comma 1. Eventuali errori di iscrizione nell'elenco possono essere fatti valere, entro il 5 maggio 2009, dal legale rappresentante dell'ente richiedente, ovvero da un suo delegato, presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale del medesimo ente. Dopo aver proceduto alla verifica degli eventuali errori di iscrizione segnalati, l'Agenzia delle entrate provvede alla pubblicazione, sul sito di cui al comma 1, entro l'11 maggio 2009, di una versione aggiornata dell'elenco.

    6. Entro il 30 giugno 2009, a pena di decadenza, i legali rappresentanti dei soggetti iscritti nell'elenco aggiornato di cui al comma 4 sottoscrivono e spediscono, con raccomandata a/r, alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dei medesimi soggetti, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla persistenza dei requisiti di cui al comma 2.

    7. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore. Il modulo della dichiarazione sostitutiva e' conforme al fac-simile allegato 2 al presente decreto. La presentazione della dichiarazione sostitutiva e' condizione necessaria per l'ammissione al riparto della quota di cui al comma 1.

    8. Gli intermediari abilitati indicati nel comma 3 hanno l'obbligo di conservazione di cui all'art. 3, comma 9-bis, del decreto del...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT