Decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203: Indicazioni per l'operativita' nel settore della carta.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

CIRCOLARE 3 dicembre 2004 Decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203: Indicazioni per l'operativita' nel

settore della carta.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

  1. Materiale riciclato.

    Definizione di materiale riciclato.

    Materiali realizzati utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.

    Materiali riciclati ammissibili alla iscrizione nel Repertorio del riciclaggio.

    Sono ascrivibili a titolo di esempio e in maniera non esaustiva, nell'elenco dei materiali riciclati all'interno del Repertorio del riciclaggio

    carte, cartoni e cartoncini prodotti a partire da maceri classificati secondo le norme UNI-EN 643; carte cartoni e cartoncini prodotti a partire paste ottenute da legno derivanti da scarti, trucioli ecc. da raccolte selettive e/o differenziate; carte, cartoni e cartoncini prodotti a partire da maceri classificati secondo le norme UNI-EN 643 e da paste ottenute da legno derivanti da scarti, trucioli ecc. da raccolte selettive e/o differenziate; paste ottenute dal trattamento di epurazione e assortimento dei maceri classificati secondo le norme UNI-EN 643, con o senza disinchiostrazione; paste ottenute da legno derivante da scarti, trucioli proveniente da raccolte selettive e/o differenziate.

    1.1. Norme tecniche.

    La carta da macero e' classificata secondo le norme UNI-EN 643 (ottobre 2002).

    Questa lista definisce sia il contenuto delle diverse tipologie sia cio' di cui devono essere esenti.

    Le oltre 50 tipologie di carte da macero classificate dalla norma UNI-EN 643 vengono raggruppate in cinque gruppi

    qualita' ordinarie; qualita' medie; qualita' superiori; qualita' kraft; qualita' speciali.

    Tutte queste qualita' sono intese come post-consumo ai fini dell'applicazione della normativa di cui art. 52, comma 56 della legge n. 448/2001, intendendo con questo termine tutto cio' che e' stato comunque utilizzato dal consumatore/cliente anche professionale.

    1.2. Limite in peso imposti dalla tecnologia.

    La tecnologia non impone per la produzione di materiali e beni in questo settore particolari limiti. Pertanto, il materiale riciclato (considerate le sole fibre ed escludendo gli additivi) puo' giungere fino al 100%.

    Esistono alcune eccezioni da valutare caso per caso

    carta per quotidiani: si assume un limite pari al 90-95% del peso del materiale riciclato; cartoncino: si assume un limite pari al 90-100% del peso del materiale riciclato; cartone ondulato: si assume un limite pari al 90-100% del peso del materiale riciclato; cartone per anime: si assume un limite pari al 90-100% del peso del materiale riciclato; carte naturali per cataloghi: si assume un limite pari al 60-70% del peso del materiale riciclato; carte patinate con fibre meno pregiate: si assume un limite pari al 10-30% del peso del materiale riciclato; carte patinate con fibre piu' pregiate: si assume un limite pari al 50% del peso del materiale riciclato; tissue (uso igienico/sanitario): si assume un limite pari al 60% del peso del materiale riciclato; carta per fotocopie: si assume un limite pari al 85% del peso del materiale riciclato.

    L'entita' effettiva di...

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