Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 1998/1999. (Suppl. Ordinario n.41)

COMUNICATO Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei Ministeri

per il quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 1998/1999.

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Visto il parere favorevole espresso, in data 11 dicembre 1998, dal Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Ministro per la Funzione pubblica, in ordine all'ipotesi di Accordo relativa al personale del comparto dei Ministeri, con esclusione degli istituti giuridici ed economici previsti dell'art. 29, comma 1 Tabella D/bis e dell'art. 31, comma 1 penultimo alinea; Visto il parere favorevole espresso, a seguito dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999), in data 15 gennaio 1999 dal Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Ministro per la Funzione pubblica, riguardante gli istituti giuridici ed economici previsti dall'art. 29, comma 1 Tabella D/bis ed dall'art. 31, comma 1 penultimo alinea, originariamente esclusi dalla suddetta valutazione in data 11 dicembre 1998; Vista la certificazione positiva della Corte dei conti, in data 1 febbraio 1999, sull'attendibilita' dei costi quantitativi per il medesimo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e sulla loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio il giorno 16 febbraio 1999 alle ore 10,00 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (A.RA.N.) e le Confederazioni e Organizzazioni sindacali rappresentative.

Prima della sottoscrizione del suddetto CCNL, le parti prendono atto delle rettifiche apportate al testo per alcuni errori materiali, dell'eliminazione dell'art. 34 relativo alla decorrenza diversificata dell'efficacia degli istituti contrattuali, di cui ai primi due commi del presente verbale, nonche' della modifica della sequenza degli articoli successivi a quello espunto e dei relativi riferimenti normativi ad esso collegati.

Al termine della riunione, con le precisazioni di cui al presente verbale, viene sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dipendente del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 1998/1999

per l'ARAN dal Presidente prof. Carlo Dell'Aringa _______________ e per le Organizzazioni e Confederazioni sindacali da

Organizzazioni sindacali Confederazioni CGIL/FP ____________________ CGIL ____________________ CISL/FPI ___________________ CISL ____________________ UIL/PA _____________________ UIL ____________________ CISAL/FAS __________________ CISAL ___________________ CONFSAL/UNSA _______________ CONFSAL _________________ RDB/CUB-STATALI ____________ RDB/CUB _________________ UGL/STATALI-ANDCD___________ UGL ____________________

PARTE PRIMA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE 1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni del comparto di cui all'art. 3 del CCNL quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 2 giugno 1998.

  1. Il presente contratto si applica, altresi', al personale dipendente dall'amministrazione penitenziaria, in relazione a quanto previsto dall'art. 41 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonche' al personale di nazionalita' italiana assunto con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all'estero, ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 e ai sensi della L. 401 del 1990 e al personale UNEP dell'amministrazione giudiziaria, salvo eventuali norme di raccordo per l'adeguamento della disciplina di particolari istituti.

  2. Al personale amministrativo assunto presso le Agenzie per l'impiego di cui alla legge n. 56 del 1987, si applica il presente CCNL fino all'effettivo trasferimento al comparto Regioni ed Enti Locali, di cui al d.lgs. n. 469 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

  3. Nella provincia autonoma di Bolzano il presente CCNL e' suscettibile di essere integrato ai sensi del d.lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste.

  4. ll riferimento al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal d.lgs. 4 novembre 1997, n.396 e dal d.lgs.31 marzo 1998, n. 80, e' riportato nel testo del presente contratto come d.lgs. n.29 del 1993.

    ART. 2 DURATA, DECORRENZA, TEMPI E PROCEDURE DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO 1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed e' valido dall'1 gennaio 1998 fino al 31 dicembre 1999 per la parte economica.

  5. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.

    L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni interessate con idonea pubblicita' da parte dell'ARAN.

  6. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle Amministrazioni destinatarie entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.

  7. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza.

    In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

  8. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni dirette.

  9. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sara' corrisposta la relativa indennita', secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennita' si applica la procedura dell'art. 52, comma 1 del d.lgs. 29 del 1993.

  10. In sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sara' costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma precedente.

    TITOLO II RELAZIONI SINDACALI

CAPO I

ART. 3 OBIETTIVI E STRUMENTI 1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilita' delle amministrazioni e dei sindacati, e' riordinato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza delle amministrazioni di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettivita'.

  1. Il predetto obiettivo comporta la necessita' di uno stabile sistema di relazioni sindacali, che si articola nei seguenti modelli relazionali

    a) contrattazione collettiva la quale, oltre che a livello nazionale, si svolge a livello di amministrazione, con la contrattazione integrativa, sulle materie e con le modalita' indicate dal presente contratto. Essa si svolge in conformita' alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti, salvo quanto previsto dall'art. 49 del D. Lgs. 29/1993; b) partecipazione, che a sua volta si articola negli istituti dell'informazione, concertazione e consultazione e che puo' avere come strumento applicativo la costituzione di apposite Commissioni; c) interpretazione autentica dei contratti collettivi.

    ART. 4 CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA 1. Le parti di cui all'art. 10 sottoscrivono il contratto collettivo integrativo con le risorse del fondo previste dall'art.31, al fine di incrementare la produttivita' e la qualita' del servizio e di sostenere i processi di riorganizzazione e di innovazione tecnologica e organizzativa.

  2. Il contratto collettivo integrativo regola i sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttivita' e di miglioramento della qualita' del servizio, definisce i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione ed indica i criteri di ripartizione delle risorse del fondo unico di amministrazione fra le varie finalita' di utilizzo indicate nell'art.32.

  3. In sede di contrattazione collettiva integrativa e decentrata possono prioritariamente essere, altresi', regolate le seguenti materie

    1. A livello di singola Amministrazione - le linee di indirizzo generale per l'attivita' di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione; - i riflessi delle innovazioni tecnologiche e organizzative dei processi di disattivazione o riqualificazione dei servizi, sulla qualita' del lavoro e sulla professionalita' del lavoro e dei dipendenti in base alle esigenze dell'utenza; - accordi di mobilita'; - le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro; - le pari opportunita' per le finalita' indicate nell'art. 7 del presente CCNL, nonche' per quelle della legge 10 aprile 1991, n. 125; Le materie di contrattazione collettiva integrativa previste dal punto A) sono integrate da quelle previste nell'art. 20, comma 1, lett.a) e all'art. 25 del presente CCNL. La contrattazione in tema di mobilita' e dei riflessi delle innovazioni tecnologiche ed organizzative avviene al momento del verificarsi delle...

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