DELIBERAZIONE 1 dicembre 1998 - Adozione del regolamento per la determinazione del capitale minimo e delle attivita' connesse e strumentali delle societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari. (Deliberazione n. 11723)
DELIBERAZIONE 1 dicembre 1998.
Adozione del regolamento per la determinazione del capitale minimo e delle attivita' connesse e strumentali delle societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari. (Deliberazione n. 11723).
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Visto in particolare l'art. 80, comma 3, del predetto decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Vista la nota della Banca d'Italia con la quale ha comunicato l'intesa prevista dal suindicato articolo del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58; Ritenuta la necessita' di determinare con regolamento il capitale minimo e le attivita' connesse e strumentali delle societa' di gestione accentrata in attuazione del citato art. 80, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Delibera:
E' adottato il regolamento per la determinazione del capitale minimo e delle attivita' connesse e strumentali delle societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il regolamento consta di 5 articoli.
La presente delibera e l'annesso regolamento saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel bollettino della Consob.
Roma, 1 dicembre 1998 Il presidente: Spaventa
Regolamento per la determinazione del capitale minimo e delle attivita' connesse e strumentali delle societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Art. 1.
Fonti normative
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Il presente regolamento e' adottato ai sensi dell'art. 80, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Art. 2.
Definizioni
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Nel presente regolamento si intendono per: a) "testo unico", il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; b) "societa' di gestione", le societa' di cui all'art. 80 del testo unico; c) "capitale minimo" della societa' di gestione, l'ammontare minimo del capitale sociale versato ed esistente; d) "sistema", il sistema di gestione accentrata di strumenti finanziari previsto dal testo unico.
Art. 3.
Capitale minimo
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Il capitale minimo delle societa' di gestione e' fissato in lire dieci miliardi.
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Il capitale minimo delle societa' di gestione che svolgono anche le attivita' previste all'art. 4, comma 2, e' fissato in lire venticinque miliardi.
Art. 4.
Attivita' connesse e strumentali
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Le societa' di gestione possono svolgere le seguenti attivita' connesse e strumentali a...
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