DELIBERAZIONE 1 dicembre 1998 - Adozione del regolamento per la determinazione del capitale minimo e delle attivita' connesse e strumentali delle societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari. (Deliberazione n. 11723)

DELIBERAZIONE 1 dicembre 1998.

Adozione del regolamento per la determinazione del capitale minimo e delle attivita' connesse e strumentali delle societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari. (Deliberazione n. 11723).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Visto in particolare l'art. 80, comma 3, del predetto decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Vista la nota della Banca d'Italia con la quale ha comunicato l'intesa prevista dal suindicato articolo del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58; Ritenuta la necessita' di determinare con regolamento il capitale minimo e le attivita' connesse e strumentali delle societa' di gestione accentrata in attuazione del citato art. 80, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Delibera:

E' adottato il regolamento per la determinazione del capitale minimo e delle attivita' connesse e strumentali delle societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il regolamento consta di 5 articoli.

La presente delibera e l'annesso regolamento saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel bollettino della Consob.

Roma, 1 dicembre 1998 Il presidente: Spaventa

Regolamento per la determinazione del capitale minimo e delle attivita' connesse e strumentali delle societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 1.

Fonti normative

  1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi dell'art. 80, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

    Art. 2.

    Definizioni

  2. Nel presente regolamento si intendono per: a) "testo unico", il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; b) "societa' di gestione", le societa' di cui all'art. 80 del testo unico; c) "capitale minimo" della societa' di gestione, l'ammontare minimo del capitale sociale versato ed esistente; d) "sistema", il sistema di gestione accentrata di strumenti finanziari previsto dal testo unico.

    Art. 3.

    Capitale minimo

  3. Il capitale minimo delle societa' di gestione e' fissato in lire dieci miliardi.

  4. Il capitale minimo delle societa' di gestione che svolgono anche le attivita' previste all'art. 4, comma 2, e' fissato in lire venticinque miliardi.

    Art. 4.

    Attivita' connesse e strumentali

  5. Le societa' di gestione possono svolgere le seguenti attivita' connesse e strumentali a...

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