Note minime in tema di responsabilità civilistica del vettore marittimo nell'abbandono del carico per fatti di pirateria

AutoreDaniela Caterino
Pagine141-151
141
DANIELA CATERINO
Professore associato di diritto commerciale
II Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di Bari Aldo Moro
NOTE MINIME IN TEMA DI RESPONSABILITÀ CIVILISTICA
DEL VETTORE MARITTIMO NELL’ABBANDONO
DEL CARICO PER FATTI DI PIRATERIA
SOMMARIO: 1. Il problema. - 2. Cenni storici. - 3. La pirateria come pericolo ec-
cettuato nel sistema italiano. - 4. Pirateria e seaworthiness. - 5. Trasporto di
merci pericolose.
1. Il problema
Oggetto delle brevi riflessioni che seguono sarà il rapporto tra
l’abbandono o la perdita del carico a causa di fatti di pirateria (sulla
cui definizione v. Torresi, 2007) e il quadro normativo degli obblighi
giuridici del vettore marittimo; l’obiettivo è quello di tentare di chiari-
re in che termini il vettore possa essere chiamato a rispondere dei dan-
ni causati dalla dispersione del carico conseguente a simili eventi.
Tanto nelle c.d. Regole dell’Aja-Visby, quanto nel codice della
navigazione italiano (art. 422, comma 2), i fatti di pirateria (ovvero
“fatti di nemici pubblici”, secondo la dizione adottata nelle Regole
dell’Aja-Visby all’art. 4.2) possono classificarsi tra quegli eventi
fortuiti non riconducibili alla volontà del vettore né dell’equi-
paggio, che costituiscono circostanze di esonero dalla responsabili-
tà incombente in caso di perdita del carico. Ma spetta all’interprete
chiarire entro quali limiti tali circostanze di esonero possano essere
invocate dal vettore marittimo; e se l’esonero possa incidere altresì
su eventuali ulteriori profili di responsabilità che conseguano dalla
perdita del carico.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT