DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1998, n. 395 - Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/70/CE in materia di misure minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128; Vista la direttiva 95/70/CE del Consiglio del 22 dicembre 1995, che stabilisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modificazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 1998; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 settembre 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita';

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

  1. Il presente regolamento stabilisce le misure minime di lotta contro le malattie di molluschi bivalvi di cui all'allegato A, elenco II, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n.

    555, e successive modifiche, e di cui all'allegato D del presente regolamento.

    Art. 2.

  2. Ai fini del presente regolamento si intende per servizio ufficiale, il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente e si applicano, ove necessario, le altre definizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e quelle di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, e loro successive modifiche.

  3. Si intende inoltre per: a) mortalita' anomala constatata: una mortalita' improvvisa che interessa all'incirca il 15 per cento della popolazione e che si produce nel corso di un breve periodo, tra due osservazioni, con conferma entro quindici giorni da parte del servizio ufficiale; b) mortalita' anomala in incubatoio: l'impossibilita' di ottenere larve durante un periodo comprendente varie ovodeposizioni consecutive ottenute da diverse popolazioni di riproduttori; c) mortalita' anomala in avannotteria: una mortalita' improvvisa e rilevante che ha luogo in un breve lasso di tempo in numerose vasche.

    Art. 3.

  4. Il titolare dell'azienda nella quale sono allevati molluschi bivalvi deve: a) registrare l'azienda presso il servizio ufficiale e comunicare allo stesso ogni successiva variazione; b) tenere un registro: 1) dei molluschi bivalvi che entrano nell'azienda, con indicazione di tutte le informazioni relative alla loro consegna, numero o peso, dimensioni e provenienza; 2) dei molluschi bivalvi in uscita dall'azienda ai fini della reimmersione, con indicazione di tutte le informazioni relative alla loro spedizione, numero o peso, dimensioni e destinazione; 3) della mortalita' anomala constatata.

  5. Il registro di cui al comma 1, lettera b), puo' essere esaminato in qualunque momento dal servizio ufficiale e deve essere regolarmente aggiornato e conservato per quattro anni dalla data dell'ultima registrazione.

    Art. 4.

  6. Al fine di poter accertare la mortalita' anomala constatata, il servizio ufficiale provvede a sottoporre ad un programma di monitoraggio e di campionamento le aziende, i banchi sfruttati e le zone in cui sono allevati molluschi bivalvi in modo da tenere sotto controllo la situazione sanitaria degli animali; tale servizio puo' applicare il programma ai bacini di depurazione e di deposito che scaricano le loro acque in mare.

  7. Il servizio ufficiale, se durante l'applicazione dei programmi di cui al comma 1 accerta la mortalita' anomala constatata ovvero dispone di informazioni che fanno sospettare la presenza di focolai di malattia, deve: a) redigere un elenco dei siti in cui sono presenti le malattie di cui all'allegato A, elenco II, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modifiche, purche' tali malattie non siano oggetto di un programma autorizzato ai sensi del citato decreto n. 555 del 1992; b) redigere l'elenco dei siti in cui si e' verificata la mortalita' anomala constatata, connessa alla presenza delle malattie figuranti nell'allegato D o per i quali il servizio ufficiale disponga di informazioni che fanno sospettare la presenza di focolai di malattia; c) sorvegliare l'evoluzione e la diffusione geografica delle malattie richiamate nelle lettere a) e b).

    Art. 5.

  8. La denuncia, anche del solo sospetto della presenza delle malattie di cui all'allegato A, elenco II, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e di cui all'allegato D del presente regolamento, nonche' qualsiasi tasso inconsueto di mortalita' tra i molluschi bivalvi nelle aziende, nelle zone di allevamento o nei banchi sfruttati nonche' nei bacini di depurazione o di deposito che scaricano le loro acque in mare, e' obbligatoria e immediata, secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche, per i molluschicoltori o per qualsiasi altra persona le abbia constatate.

  9. Nel caso di cui al comma 1, il servizio ufficiale: a) provvede al prelievo di campioni da sottoporre all'esame di un laboratorio riconosciuto; b) in attesa dei risultati dell'esame di cui alla lettera a), adotta tutte le misure necessarie affinche' nessun mollusco possa essere trasportato senza autorizzazione fuori dall'azienda, dalla zona di allevamento o dai banchi sfruttati, ne' dai bacini di depurazione o di deposito che scaricano le loro acque in mare, ai fini...

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