Rideterminazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio valide per la provincia di Bologna, a decorrere dal 1?? maggio 2006.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO

di Bologna

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628 recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento nel numero di facchini di cui all'art. 121 T.U.L.P.S. adottato con D.R. 18 giugno 1931, n. 773, abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora Direzioni provinciali del lavoro, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio;

Visto il decreto del Ministro del lavoro 7 novembre 1996, n. 687 contenente le norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione della Direzione regionale e provinciale del lavoro;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il contratto collettivo nazionale del settore merci e spedizioni stipulato in data 27 giugno 2002 tra le Centrali Cooperative, AGCI Servizi, ANCST-Legacoop, Federlavoro e Servizi, Confcooperative, e le Segreterie nazionali delle OO.SS., Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti;

Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30 concernente la delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 concernente l'attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;

Sentite in data 28 marzo 2006 le Organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, le Associazioni del movimento cooperativo e le Associazioni delle imprese appaltanti o committenti lavori di facchinaggio;

Considerato che il piu' recente aggiornamento delle tariffe in parola e' stato effettuato il 6 aprile 2004 e quindi e' ormai decorso il periodo di tempo che indicativamente assume il Ministero del Lavoro con lettera circolare del 2 febbraio 1995 per la periodicita' dell'aggiornamento delle tariffe stesse;

Ritenuto di assumere come utili elementi tecnici di riferimento il coefficiente di rivalutazione dei prezzi per il biennio 2004/2005 e quello programmato per l'anno 2006 sia su base locale che su base nazionale;

Decreta:

Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio vengono rideterminate, a decorrere dal 1 maggio 2006, con l'aumento del 5% sugli importi delle tariffe vigenti al 30 aprile 2006.

Il nuovo tariffario cosi' determinato viene allegato al presente decreto di cui e' parte integrante.

Bologna, 3 maggio 2006

Il direttore provinciale: Casale

Allegato TARIFFE MINIME DELLE OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO Art. 4 del decreto del Presidente della Repubblia 18 aprile 1994, n. 342 Valide per la provincia di Bologna dal 1 maggio 2006 Premessa.

Tutte le operazioni svolte sulla base del presente tariffario devono essere effettuate nel rispetto delle norme di sicurezza e salvaguardia della salute negli ambienti di lavoro.

Tutti gli oneri per la salvaguardia della sicurezza e della salute dei facchini sono a carico del committente.

La legge 3 aprile 2001, n. 142 concernente Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore richiama espressamente i minimi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine per garantire ai soci lavoratori delle Cooperative un trattamento economico adeguato e complessivamente proporzionato alla qualita' e quantita' del lavoro prestato.

La legge 7 novembre 2000, n. 327 prevede che nelle gare d'appalto gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro determinato sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva e dalle norme in materia previdenziale ed assistenziale.

Per quanto riguarda l'art. 13 del presente tariffario si richiamano - ai fini della conoscenza dei trattamenti economici minimi e normativi previsti per i soci facchini delle cooperative, di cui per la elaborazione del presente tariffario si e' tenuto conto - gli accordi sottoscritti dalle centrali cooperative AGCI-SERVIZI DI LAVORO, ANCST-LEGACOOP, FEDERLAVORO e SERVIZI-CONFCOOPERATIVE e dalle OO.SS. Nazionali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI, il Protocollo d'intesa del 27 giugno 2002 e le successive intese.

Si segnala poi la circolare n. 10 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali avente per oggetto modifiche alla disciplina del lavoro cooperativo di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore.

Art. 1.

Carico o scarico

Le tariffe sono comprensive dello stivaggio o distivaggio ed eventuale paletizzazione e spaletizzazione.

Vedere Tabella a pag. 6 della G.U.

  1. Merce palettizzata con l'impiego di mezzi meccanici di proprieta' dei facchini.

    da kg 101 a kg 800 |a q. |0,48

    oltre kg 800 |a q. |0,42

  2. Quando le operazioni di carico e scarico di merci paletizzate si svolgono con l'ausilio di mezzi meccanici messi a disposizione da committenti, le tariffe per le singole operazioni sono ridotte del 10%: dai mezzi meccanici sono esclusi i nastri trasportatori e transpallets. Quando i servizi svolti abbiano carattere di continuita' (minimo un anno), i mezzi meccanici a motore devono essere in affitto o di proprieta' di chi effettua la effettua la prestazione di facchinaggio. C) Viene applicata una maggiorazione del 10% sulle varie voci del tariffario quando si eseguono operazioni di carico e scarico sui mezzi furgonati o comunque chiusi, la maggiorazione viene elevata al 25% qualora le operazioni vengono effettuate senza l'uso di mezzi meccanici, la stessa maggiorazione del 25% viene applicata per i vagoni fuori sede ferroviaria qualora non siano a piano di carico, per i cassoni o gabbie e pallets che necessitano di reggiatura o legatura. Per l'imbragatura la maggiorazione e' del 15%.

    Art. 2.

    Confezione di merce...

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