DECRETO 6 maggio 2008 - Determinazione delle tariffe minime di facchinaggio della provincia di Belluno per il biennio 2006/2007.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO

di Belluno

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che attribuisce alle Direzioni provinciali del lavoro la funzione amministrativa in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni facchinaggio, in precedenza esercitate dalla commissione provinciale per la disciplina dei lavori di facchinaggio;

Vista la lettera circolare della D.G. dei Rapporti di lavoro del MLPS n. V/25157/70-DOC del 2 febbraio 1995, con la quale sono impartite direttive in materia di lavori di facchinaggio del mutato quadro normativo e di competenze;

Considerato che le tariffe di facchinaggio valevoli nella provincia di Belluno devono essere rinnovate;

Tenuto conto delle variazioni dei prezzi al consumo e del costo del lavoro nel frattempo verificatesi, nonche' delle indicazioni degli osservatori locali (Camera di commercio), in base a cui risulta un aumento medio del 3,8 % nel biennio 2006/2007;

Determina:

Le seguenti tariffe minime di facchinaggio da valere nella provincia di Belluno per il biennio 2006/2007:

1) Euro 16,47 per prestazioni pari ad un'ora di lavoro;

2)...

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