D.M. (Min. trasp.) 20 maggio 2013

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leg
7-8/2013 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
f) al comma 16, nel primo periodo, le parole: «di norma»
sono sostituite dalla seguente: «almeno», le parole: «e di una»
sono sostituite dalle seguenti: «ed almeno una» e dopo le pa-
role: «esclusi quelli del capoluogo» sono inserite le seguenti:
«, e comunque in numero adeguato ad assicurare criteri di
eff‌icienza del servizio e di adeguata presenza sul territorio,
in ragione della domanda espressa»; nel secondo periodo, le
parole: «da parte del Ministero dei trasporti» f‌ino alla f‌ine del
comma, sono sostituite dalle seguenti: «della regione o delle
province autonome di Trento e di Bolzano»;
g) al comma 17, le parole: «Il Ministro dei trasporti e della
navigazione, di concerto con i Ministri della sanità e del te-
soro» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell’economia e f‌inanze, sentiti il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provin-
ce autonome di Trento e di Bolzano».
2. (Disposizioni transitorie e f‌inali). 1. Le commissioni me-
diche locali costituite prima dell’entrata in vigore del presen-
te decreto restano operative sino alla costituzione delle nuo-
ve commissioni.
III
D.M. (Min. trasp.) 24 aprile 2013. Limitazione all’aff‌lusso
dei veicoli sull’Isola di Ustica (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen.
- n. 132 del 7 giugno 2013).
1. Dal 1° al 31 agosto 2013 è vietato l’aff‌lusso sull’isola di
Ustica di veicoli a motore appartenenti a persone non stabil-
mente residenti nel comune di Ustica fatte salve le deroghe
di cui agli articoli successivi.
2. Durante il periodo di vigenza del divieto possono aff‌luire
sull’isola:
a) veicoli per trasporto pubblico;
b) veicoli che trasportano merci deperibili;
c) autoveicoli che trasportano invalidi, purchè muniti
dell’apposito contrassegno previsto dall’art. 381 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e
successive modif‌iche ed integrazioni, rilasciato da una com-
petente autorità italiana o estera;
d) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia o di
pubblico interesse;
e) autoveicoli appartenenti agli iscritti all’albo usticesi
non residenti, ai sensi dell’art. 8 del vigente statuto comunale
e riconoscibili attraverso apposito tesserino rilasciato dal
comune di Ustica;
f) autoveicoli con targa estera, semprechè siano condotti
dal proprietario o da un componente della famiglia del pro-
prietario stesso, nonchè quelli con targa italiana, noleggiati
negli aeroporti intercontinentali da turisti stranieri, ai sensi
dell’art. 5 del decreto legge n. 465/1988, convertito con legge
n. 556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio e
del pacchetto turistico agevolato;
g) veicoli del servizio televisivo, cinematograf‌ico o che
trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni
di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale
permesso verrà concesso dal Comune, di volta in volta, secon-
do le necessità;
h) veicoli appartenenti a persone che trascorreranno
almeno sette giorni sull’isola e che possono dimostrare la
durata del soggiorno mediante biglietto di viaggio navale di
andata e ritorno o con prenotazione di esercizi alberghieri
e/o extra alberghieri;
i) veicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate
sul territorio isolano che, pur non essendo residenti, risultino
iscritti nei ruoli comunali della tassa rif‌iuti solidi urbani, per
l’anno 2012;
j) veicoli appartenenti ai titolari di attività commerciali
e/o turistiche dell’isola che, pur non essendo residenti, dimo-
strino che il veicolo sia destinato all’attività medesima, previa
autorizzazione rilasciata dal comune di Ustica.
3. Durante il periodo di vigenza del divieto, limitatamente ai
giorni feriali, possono aff‌luire sull’isola veicoli per il trasporto
merci, semprechè non siano in contrasto con le limitazioni
alla circolazione vigenti sulle strade dell’isola.
4. (Sanzioni). Chiunque viola i divieti di cui al presente de-
creto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 410 a euro 1.643 così come previsto dal
comma 2 dell’art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della
giustizia in data 19 dicembre 2012.
5. (Vigilanza). Il Prefetto di Palermo è incaricato della ese-
cuzione del presente decreto e di assicurare l’assidua e siste-
matica sorveglianza del rispetto dei divieti suddetti, per tutto
il periodo considerato.
IV
D.M. (Min. trasp.) 20 maggio 2013. Disposizioni atte a ga-
rantire condizioni ottimali di sicurezza nell’espletamento
delle manovre particolari e delle prove di frenatura, pre-
scritte per il conseguimento delle patenti di guida delle
categorie A1, A2 ed A, anche speciali (Gazzetta Uff‌iciale
Serie gen. - n. 128 del 3 giugno 2013).
1. (Disposizioni in materia di aree destinate all’effettuazione
dei percorsi di prova). 1. Al f‌ine di non pregiudicare la sicu-
rezza dei candidati in caso di cadute o perdita di controllo del
veicolo, l’area destinata all’effettuazione dei percorsi di pro-
va, di cui agli allegati da 1 a 4 del presente decreto, conformi
a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 8 gennaio 2013, è conforme ai requisiti minimi
di cui al presente decreto: essa comprende l’area dei singoli
circuiti ed, ove prevista, quella delle relative vie di fuga, di-
sciplinate ai sensi dei commi 2 e 3, nonchè l’area della fascia
perimetrale di rispetto, disciplinata ai sensi del comma 4.
2. Al f‌ine di salvaguardare l’esecuzione delle prove in si-
curezza, la superf‌icie destinata ai circuiti di cui agli allegati
2, 3 e 4 del presente decreto, è incrementata di un’ulteriore
superf‌icie minima, denominata via di fuga, stimata in relazio-
ne alla velocità di percorrenza e conforme a quanto indicato
nei predetti allegati.

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