D.M. (Min. svil. econ.) 6 giugno 2013

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 7-8/2013
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
3. Fermo restando la necessità di garantire la sequenza
delle prove, così come prevista dal decreto ministeriale di cui
al comma 1, le aree dei singoli circuiti, comprese le eventuali
vie di fuga, sono realizzate e combinate, in relazione agli spazi
disponibili, secondo diverse conf‌igurazioni, in modo da avere
una geometria dell’area destinata ai percorsi di prova non
necessariamente rettangolare. È fatto divieto di sovrapporre
le aree di uno o più circuiti tuttavia, previa adeguata valuta-
zione di opportunità e sicurezza, la via di fuga di un circuito
può sovrapporsi con parti di altri circuiti. Nella tabella degli
allegati, sono riportate, a titolo esemplif‌icativo e non esau-
stivo, possibili soluzioni di allestimento dell’area destinata
all’effettuazione dei percorsi di prova.
4. Intorno all’area dove insistono i circuiti ed, ove previ-
ste, le relative via di fuga, è garantita una fascia perimetrale
di rispetto, libera da ogni tipo di ostacolo, avente larghezza
almeno pari a 3 metri, nelle zone non interessate dalla parte
f‌inale di ciascun circuito di prova, ed almeno pari a 5 metri
in tali parti f‌inali. La larghezza di 5 metri può essere ridotta a
3 metri solo a condizione di proteggere i più ristretti margini
con adeguate protezioni degli ostacoli presenti.
5. L’area destinata all’effettuazione dei percorsi di prova,
di cui al comma 1, è agevolmente accessibile con i veicoli di
prova ed è dotata di pavimentazione in buono stato e priva di
ammaloramenti: la fascia di rispetto perimetrale può essere
pavimentata, nella parte esterna a partire da 1,5 metri dal lato
conf‌inante con i circuiti, ed eventualmente con le relative vie
di fuga, con materiale di tipo diverso da quello utilizzato per
l’area degli stessi, purchè la pavimentazione risulti regolare,
non sconnessa e comunque carrabile con i veicoli utilizzati
per le prove.
2. (Disposizioni in materia allestimento delle aree destina-
te all’effettuazione dei percorsi di prova). 1. Il percorso dei
singoli circuiti di prova è delimitato da strisce orizzontali, di
larghezza compresa tra i 10 ed i 15 centimetri. In luogo delle
strisce, possono essere usati appositi coni.
2. Nelle aree destinate all’effettuazione dei percorsi di
prova devono essere presenti rilevatori di velocità, conforrni
alle prescrizioni tecniche individuate dalla Direzione Gene-
rale per la Motorizzazione.
3. (Abbigliamento tecnico del candidati). 1. Al f‌ine di tutela-
re l’incolumità dei candidati, gli stessi, durante l’esecuzione
delle prove di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4 del presente decreto,
indossano:
a) casco integrale;
b) guanti;
c) giacca con protezione dei gomiti e delle spalle;
d) scarpe chiuse;
e) pantaloni lunghi e protezioni delle ginocchia.
4. (Disposizioni transitorie). 1. Fino alla completa verif‌ica
della idoneità delle aree già adibite all’espletamento delle
prove pratiche di guida delle patenti delle categorie A1 ed A,
ai nuovi contenuti delle corrispondenti prove delle patenti di
categoria A1, A2 ed A, nonchè f‌ino all’eventuale adeguamento
delle stesse in condizioni di sicurezza, le operazioni di cui
all’art. 2, comma 1, lettere d) ed e), del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti in premessa, per le quali
è prescritta una velocità di 50 Km/h, sono svolte ad una ve-
locità di almeno 30 Km/h. Conseguentemente, la lunghezza
dei corridoi di accelerazione delle relative prove è corrispon-
dentemente ridotta, in conformità a quanto riportato negli
allegati del presente decreto.
2. Fino alla piena realizzazione delle disposizioni di cui
all’art. 2, comma 2, il valore della velocità, qualora rilevi ai
f‌ini della prova, è calcolato sulla base delle competenze pro-
fessionali degli esaminatori. Il presente decreto unitamente
agli allegati ed alla tabella, che ne costituiscono parte inte-
grante è pubblicato nella Gazzetta Uff‌iciale della Repubblica
italiana.
(Si omettono gli allegati)
V
D.M. (Min. svil. econ.) 6 giugno 2013. Aggiornamento annua-
le degli importi per il risarcimento del danno biologico per
lesioni di lieve entità (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 138
del 14 giugno 2013).
1. A decorrere dal mese di aprile 2013, gli importi indicati
nel comma 1 dell’art. 139 del Codice delle assicurazioni pri-
vate e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 15
giugno 2012, sono aggiornati nelle seguenti misure:
settecentonovantuno euro e novantacinque centesimi per
quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo punto
di invalidità, di cui alla lettera a);
quarantasei euro e venti centesimi per quanto riguarda
l’importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui
alla lettera b).
VI
D.L. 21 giugno 2013, n. 69. Disposizioni urgenti per il rilan-
cio dell’economia (Suppl. ord. alla Gazzetta Uff‌iciale Serie
gen. - n. 144 del 21 giugno 2013).
(Estratto)
TITOLO I
MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA
CAPO III
MISURE PER IL RILANCIO
DELLE INFRASTRUTTURE
20. (Riprogrammazione interventi del Piano nazionale del-
la sicurezza stradale). 1. Con ricognizione, da completarsi
entro sessanta giorni dalla data del presente decreto legge,
da effettuarsi con i soggetti benef‌iciari, il Ministero delle In-
frastrutture e dei trasporti verif‌ica lo stato di attuazione de-
gli interventi del 1° e 2° Programma annuale di attuazione
del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale cof‌inanziati con
legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ove dalla predetta ricogni-
zione risultino interventi non ancora avviati i corrispondenti
f‌inanziamenti ed i relativi impegni di spesa sono revocati con
uno o più decreti, di natura non regolamentare, del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle f‌inanze.

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