D.M. (Min. econ. e fin.) 19 febbraio 2014

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leg
Arch. loc. e cond. 3/2014
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
VI
D.M. (Min. int.) 20 febbraio 2014. Certif‌icazione relativa
al rimborso degli oneri per interessi per l’attivazione
delle maggiori anticipazioni di tesoreria conseguenti
all’abolizione della seconda rata dell’anno 2013 del-
l’imposta municipale propria (Gazzetta Uff‌iciale Serie
gen. - n.49 del 28 febbraio 2014).
1. (Modello di certif‌icazione). 1. È approvato il modello
A, che costituisce parte integrante del presente decre-
to, relativo alla comunicazione da parte dei comuni de-
gli oneri per interessi sostenuti dal 1° gennaio 2014 al 31
marzo 2014 per l’attivazione delle maggiori anticipazioni
di tesoreria utilizzate in conseguenza dell’abolizione della
seconda rata dell’imposta municipale propria di cui l’art.
1, comma 1, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133,
convertito con modif‌icazioni dall’ art. 1, comma 1, della
legge 29 gennaio 2014, n. 5.
2. (Modalità e termini di trasmissione). 1. Per la validità
della comunicazione, i comuni, entro il termine perentorio,
a pena di decadenza, delle ore 14:00 del 30 maggio 2014, sono
tenuti a trasmettere la certif‌icazione di cui all’art. 1, esclu-
sivamente con modalità telematica, munita della sottoscri-
zione, mediante apposizione di f‌irma digitale, del segretario
comunale e del responsabile del servizio f‌inanziario.
3. (Istruzioni e specif‌iche). 1. Sono legittimati alla tra-
smissione del modello solo i comuni che hanno sostenuto,
dal 1° gennaio 2014 al 31 marzo 2014, oneri per interessi
per l’attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria
dovute al mancato introito della seconda rata IMU dell’an-
no 2013 per le categorie di immobili indicate ai punti a),
b), c), d) ed e) del comma 1 dell’art. 1 del decreto legge 30
novembre 2013 n. 133.
2. La certif‌icazione dovrà essere compilata con meto-
dologia informatica, avvalendosi dell’apposito modello A
del presente decreto, che sarà messo a disposizione dei
comuni sul sito istituzionale web della direzione centrale
della f‌inanza locale, esclusivamente dal 1° aprile 2014 alle
ore 14 del 30 maggio 2014.
3. Il modello eventualmente trasmesso con modalità
e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto
non sarà ritenuto valido ai f‌ini del rimborso degli oneri per
l’attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria.
4. L’eventuale invio di documentazione aggiuntiva che
pregiudica la certezza del dato riportato nel modello già
trasmesso telematicamente comporta la non validità dello
stesso ai f‌ini del rimborso degli oneri per l’attivazione delle
maggiori anticipazioni di tesoreria in argomento.
5. È facoltà dei comuni, che avessero necessità di retti-
f‌icare i dati già trasmessi, trasmettere una nuova certif‌ica-
zione, da inviare sempre telematicamente, comunque entro
i termini di trasmissione f‌issati dal precedente comma 2.
(Si omette l’Allegato)
VII
D.M. (Min. econ. e f‌in.) 19 febbraio 2014. Aggiornamento
dei coeff‌icienti per la determinazione del valore dei fab-
bricati di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto legi-
slativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell’impo-
sta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi
indivisibili (TASI), dovuti per l’anno 2014 (Gazzetta
Uff‌iciale Serie gen. - n. 45 del 24 febbraio 2014).
1. (Aggiornamento dei coeff‌icienti per i fabbricati a valo-
re contabile). 1. Agli effetti dell’applicazione dell’imposta
municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivi-
sibili (TASI) dovuti per l’anno 2014, per la determinazione
del valore dei fabbricati di cui all’art. 5, comma 3, del de-
creto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coeff‌icienti di
aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:
per l'anno 2014 = 1,01 per l'anno 2013 = 1,02; per l'anno 2012 = 1, 04;
per l'anno 2011 = 1,08; per l'anno 2010 = 1,10; per l'anno 2009 = 1,11;
per l'anno 2008 = 1, 15; per l'anno 2007 = 1,19; per l'anno 2006 = 1,22;
per l'anno 2005 = 1, 26; per l'anno 2004 = 1, 33; per l'anno 2003 = 1, 38;
per l'anno 2002 = 1, 43; per l'anno 2001 = 1, 46; per l'anno 2000 = 1, 51;
per l'anno 1999 = 1, 53; per l'anno 1998 = 1, 55; per l'anno 1997 = 1, 59;
per l'anno 1996 = 1, 64; per l'anno 1995 = 1, 69; per l'anno 1994 = 1, 74;
per l'anno 1993 = 1, 78; per l'anno 1992 = 1, 80; per l'anno 1991 = 1, 83;
per l'anno 1990 = 1, 92; per l'anno 1989 = 2, 01; per l'anno 1988 = 2, 09;
per l'anno 1987 = 2, 27; per l'anno 1986 = 2, 44; per l'anno 1985 = 2, 62;
per l'anno 1984 = 2, 79; per l'anno 1983 = 2, 96;
per l'anno 1982
e anni precedenti = 3, 14.

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