Uso militare del mare: conflitti e operazioni navali internazionali

AutoreAntonio Leandro
Pagine319-346
Capitolo IX
USO MILITARE DEL MARE: CONFLITTI
E OPERAZIONI NAVALI INTERNAZIONALI
Antonio Leandro
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il diritto dei conflitti armati: le fonti. – 3. Principi comuni
applicabili anche alla guerra marittima. – 4. La specificità dei conflitti navali: le aree
di combattimento. – 5. Segue: le navi come «attori» del conflitto. Gli obiettivi degli
attacchi. – 6. Mezzi di combattimento. – 7. Metodi di combattimento. – 8. Il diritto
internazionale umanitario applicabile ai conflitti navali. Cenni. – 9. Segue: la nave
ospedale. – 10. La neutralità. – 11. Operazioni navali internazionali di pace. – 12.
Operazioni navali in esecuzione delle sanzioni decise dal Consiglio di sicurezza.
1. PREMESSA
Il mare può costituire lo scenario di un conflitto armato il cui svolgimento è
sottoposto a regole che qui si andranno a considerare tenendo presente in partico-
lare i conflitti internazionali. Ciò consentirà di chiarire: a) in quale misura sussi-
stano regole di diritto internazionale umanitario e di diritto bellico specifiche per
i conflitti navali; b) se quelle generali siano applicabili senza eccezioni in caso di
conflitti navali; c) se le regole di diritto internazionale del mare di pace valgono
anche in tempo di guerra e, in correlazione, se e in quale misura la libertà dei mari
e i diritti sovrani sugli spazi marittimi subiscono restrizioni in tempo di guerra1.
In questa sede saranno analizzati soltanto i profili di ius in bello2: allo sco-
1 Sul rapporto tra diritto del mare e le «naval strategies» in generale v. O’CONNELL, The In-
fluence of Law on Sea Power, Manchester, 1975; BOOTH, Law, Force and Diplomacy at Sea, Bo-
ston, 1985, 3 ss.
2 Sullo ius ad bellum, ossia sul diritto che disciplina il ricorso alla forza armata, v., in parti-
colare, STARACE, Uso della forza nell’ordinamento internazionale, in EG, 1994, XXII; RONZITTI,
Diritto internazionale dei conflitti armati, IV ed., Torino, 2011, 23 ss.; ID., Introduzione al diritto
internazionale, IV ed., Torino, 2013, 411 ss.; GARGIULO, Uso della forza (diritto internazionale), in
ED, Annali V, Milano, 2012, 1367 ss. Preme ricordare soltanto che l’esistenza di un divieto dell’uso
della forza di rango consuetudinario (cogente) – peraltro riproposto nella CNUDM (art. 301) con
320 Elementi di Diritto e Geopolitica degli spazi marittimi
po, per comodità espositiva, useremo l’espressione «conflitto navale» o «guerra
marittima» per riferirci a un conflitto armato internazionale di natura marittima3.
Il mare può essere usato per attività militari anche in tempo di pace, nell’eser-
cizio di azioni di polizia internazionale tese, come si è visto, a proteggere diritti e
prerogative sovrani4. Lo stesso dicasi per operazioni coordinate da più Stati o ese-
guite da questi sotto l’egida di organizzazioni internazionali a tutela della libertà
della navigazione o di altri interessi essenziali per la Comunità internazionale5.
Pertanto, dopo aver descritto la disciplina sui conflitti armati, l’analisi qui
volgerà sulle altre principali categorie di operazioni militari «di pace», vale a
dire le operazioni navali di peace-keeping e quelle volte a dare esecuzione alle (o
controllare che siano eseguite le) sanzioni comminate dal Consiglio di sicurezza
in base al Capitolo VII, Carta NU6.
2. IL DIRITTO DEI CONFLITTI ARMATI: LE FONTI
Sussistono regole e principi generalmente applicabili ai conflitti armati non-
ché regole elaborate con specifico riferimento ai conflitti terrestri, aerei e navali7.
Nel complesso, si tratta di regole volte, per un verso, a disciplinare lo svolgimen-
to dei conflitti e la condotta dei combattenti e, per l’altro, a proteggere beni, popo-
lazione civile e persone estranee alle ostilità nel tentativo di bilanciare i principi
di umanità con le esigenze militari8.
Sul piano sistematico, il primo gruppo di regole costituisce il diritto bellico
in senso stretto, mentre il secondo gruppo costituisce il diritto internazionale
umanitario. Giova subito precisare che i due gruppi sono così strettamente col-
legati tra loro da potervi scorgere due elementi di un sistema complesso, nel
l’enfatica affermazione dell’«uso pacifico dei mari» – non sottrae chi lo abbia violato dalla prote-
zione delle regole sui conflitti armati.
3 Non si è tuttavia insensibili alle ragioni che, nella prospettiva del diritto internazionale, in-
ducono a preferire l’espressione «conflitto armato» a «guerra»: su tali ragioni v. RONZITTI, Diritto
internazionale dei conflitti armati, cit., 138 ss.; FARAONE, Diritto umanitario e guerra navale, in PA-
PANICOLOPULU, SCOVAZZI (a cura di), Quale diritto nei conflitti armati?, Milano, 2006, 55 ss., 55; CA-
STELLANETA, Conflitti armati (diritto internazionale), in ED, Annali V, 2012, 316 ss., in specie 317
ss. V. amplius MANCINI, Stato di guerra e conflitto armato nel diritto internazionale, Torino, 2009.
4 Vedi supra, Cap. II, parr. 5-8.
5 Già si è analizzata l’azione coordinata contro la pirateria marittima e i profili salienti delle
operazioni di polizia internazionale a protezione della security. Vedi supra, Cap. II, parr. 9-10 e
Cap. V, par. 3 anche, quest’ultimo, per considerazioni sulla Proliferation Security Initiative.
6 Tutte le risoluzioni del Consiglio di sicurezza prese qui in considerazione sono consultabili
nel sito www.un.org/Docs/sc.
7 Per analisi approfondite di tali regole e principi v., in particolare, RONZITTI, Diritto internazio-
nale dei conflitti armati, cit., passim; FLECK (a cura di), The Handbook of Humanitarian Law in Armed
Conflict, II ed., Oxford, 2008; DINSTEIN, The Conduct of Hostilities under the Law of International
Armed Conflict, II ed., Cambridge, 2010; CASTELLANETA, op. cit., passim., ivi per ulteriori riferimenti.
8 CASTELLANETA, op. cit., 320.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT