Migrazioni: alcune considerazioni sul decreto legge 13/2017, l'approccio hotspot, le procedure standard per le attività operative di soccorso in mare, il rifiuto di sottoporsi ai rilievi fotodattiloscopici, la cooperazione con i paesi terzi per i rimpatri
Autore | Piero Innocenti |
Pagine | 31-32 |
325
dott
Rivista penale 4/2017
DOTTRINA
MIGRAZIONI: ALCUNE
CONSIDERAZIONI
L’APPROCCIO HOTSPOT,
LE PROCEDURE STANDARD
PER LE ATTIVITÀ OPERATIVE
DI SOCCORSO IN MARE,
IL RIFIUTO DI SOTTOPORSI
AI RILIEVI FOTODATTILOSCOPICI,
LA COOPERAZIONE CON
I PAESI TERZI PER I RIMPATRI
di Piero Innocenti
Come noto, di recente è entrato in vigore il decreto leg-
ge 17 febbraio 2017 n. 13 (sulla G.U. n. 40 dello stesso gior-
no), contenente “Disposizioni urgenti per l’accelerazione
dei procedimenti in materia di protezione internazionale
nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale”. Il
provvedimento, ventitrè articoli in tutto, introduce impor-
tanti modifiche ad alcuni decreti legislativi, emanati negli
anni passati, di attuazione di direttive comunitarie e al
testo unico vigente nel nostro Paese (D.L.vo 25 luglio
1998, n. 286) sulla disciplina dell’immigrazione e sulla
condizione dello straniero. Tra le novità va segnalata l’isti-
tuzione presso i tribunali di quattordici città (Bari, Bolo-
gna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Lecce,
Milano, Palermo, Roma, Napoli, Torino e Venezia) di sezio-
ni specializzate in tema di immigrazione e di protezione
internazionale che dovrebbero migliorare, grazie alla par-
ticolare competenza dei giudici, i procedimenti nelle con-
troversie in materia di riconoscimenti delle protezioni in-
ternazionali, nelle impugnazioni dei provvedimenti di
allontanamento degli stranieri per motivi imperativi di
pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicu-
rezza e nelle altre materie indicate nell’art. 3 del decreto.
La competenza territoriale di dette sezioni specializzate è
individuata nell’art. 4 dello stesso decreto legge. Altre di-
sposizioni sono finalizzate al miglioramento delle proce-
dure, sempre drammaticamente lente, innanzi alle Com-
missioni territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale e di integrazione dei cittadini stranieri
che, su base volontaria e sulla scorta di intese tra i prefet-
ti e i Comuni interessati, potranno essere impiegati in at-
tività di utilità sociale a favore delle collettività locali (in
alcuni Comuni sono già in atto lodevoli iniziative sul pun-
to). Si tratterà di vedere quali potranno essere gli effetti
del provvedimento e, soprattutto, i risultati conseguiti e,
sul punto, il Governo dovrà presentare entro il 30 giugno
dei tre anni successivi all’entrata in vigore della legge di
conversione una relazione alle Commissioni parlamentari
competenti. È prevista, inoltre, una più capillare distribu-
zione sul territorio nazionale dei Cpr, “centri di permanen-
za per i rimpatri” (così vengono indicati i vecchi Cie “cen-
tri di identificazione ed espulsione”, a sottolinearne la
finalità di trattenimento dello straniero per il rimpatrio)
prevedendone uno per ogni Regione. Per migliorare le at-
tività di identificazione dello straniero rintracciato in po-
sizione irregolare o soccorso in mare ed eliminare le pole-
miche che, in passato, ci sono state nei vari episodi di
rifiuto di sottoporsi alle operazioni di rilevamento fotodat-
tiloscopico e segnaletico effettuate dalla polizia scientifi-
ca, il decreto legge in questione introduce un apposito ar-
ticolo (10 ter) al testo unico sull’immigrazione per
disciplinare tale momento, prevedendo, al secondo
comma, che il rifiuto reiterato dello straniero di sottoporsi
ai suddetti rilievi configuri il “rischio di fuga” e, quindi,
comporti il trattenimento in uno dei Cpr sopra indicati. Il
provvedimento è del questore, conserva la sua efficacia
per una durata massima di trenta giorni dalla sua adozio-
ne e passa al vaglio del giudice di pace per la convalida
(alla sezione specializzata del tribunale nei casi in cui il
trattenimento riguardi uno straniero che ha richiesto la
protezione internazionale). In ogni caso lo straniero deve
essere informato delle conseguenze del rifiuto di sottopor-
si ai rilievi della polizia scientifica (comma 4 art. 10 ter).
Con lo stesso articolo viene anche “riconosciuta” l’esisten-
za dei cosiddetti “hotspot” introdotti negli ultimi anni, ini-
zialmente dalla semplice comunicazione comunitaria
(quindi definiti nel paragrafo 10 dell’art. 2 del Regola-
mento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
Guardia di Frontiera e Costiera europea emanato il 13 set-
tembre 2016) e indicati come “appositi punti di crisi alle-
stiti nell’ambito delle strutture di soccorso e di assistenza”
previste dal decreto legge 30 ottobre 1995 n. 451 e dal de-
creto legislativo 18 agosto 2015 n. 142. È in questi “punti di
crisi” (attualmente ne sono attivi soltanto quattro, a Lam-
pedusa, Pozzallo, Trapani e Taranto, con una capacità ri-
cettiva totale di 1.600 posti) che sono effettuate le opera-
zioni di fotosegnalamento e va svolta l’attività di
informazione sulle procedure di protezione internaziona-
le, di ricollocazione in altri Stati membri dell’UE e sulla
possibilità di rimpatri volontari assistiti nei Paesi di origi-
ne. Si tratta, come si può intuire, di attività complesse che
richiedono spiccate competenze e grande umanità. Il no-
stro Paese, sin dal 28 settembre 2015, nel rispetto della
Decisione del Consiglio UE 1504/2015, aveva presentato
una “roadmap” in cui erano precisati tutti i processi orga-
nizzativi che ci impegnava a sostenere per l’emergenza
migratoria che si stava affrontando nel mar Mediterraneo.
Il 31 marzo 2016, aggiornando la suddetta roadmap”, veni-
vano inserite le “Procedure Operative Standard” (SOPs,
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