DELIBERAZIONE 16 aprile 2009 - Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita'' di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l''elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all''Italia fissata per i giorni 6 e 7 giugno 2009. (Deliberazione n. 57/09/CSP). (09A04524)


TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE

NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 16 aprile 2009;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica», e successive modificazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica», come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione» ed, in particolare, l'art. 7, comma 1;

Vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo», e successive modificazioni, in ultimo la legge 20 febbraio 2009, n. 10;

Vista la legge 25 marzo 2009, n. 26, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie»;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi», come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;

Rilevato che con decreto del Presidente della Repubblica del 1° aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2009 sono stati convocati per i giorni 6 e 7 giugno 2009 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

Delibera:

Art. 1.

Finalita' e ambito di applicazione

  1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del sistema radiotelevisivo nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle consultazioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia previste per i giorni 6 e 7 giugno 2009. Esse si applicano su tutto il territorio nazionale nei confronti delle emittenti che esercitano l'attivita' di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica.

  2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna elettorale di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali amministrative o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione.


    TITOLO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Art. 2.

    Soggetti politici

  3. Ai fini del successivo capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, si intendono per soggetti politici:

    I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

    1. le forze politiche che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo; nonche' le forze politiche cui dichiari di appartenere almeno un rappresentante italiano al Parlamento europeo e che nell'ultimo quinquennio abbiano partecipato con proprio simbolo a elezioni per il rinnovo del Parlamento nazionale. La dichiarazione di appartenenza da parte dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo deve essere trasmessa all'Autorita' entro il quinto giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. I rappresentanti italiani al Parlamento europeo non possono dichiarare l'appartenenza a piu' di una forza politica;

    2. le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che costituiscono Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

    3. le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale o che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;

    4. il Gruppo misto della Camera dei deputati e il Gruppo misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentativita' con quelle di pariteticita', le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi.

      II) Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale si intendono per soggetti politici:

    5. le liste di candidati presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori;

    6. le liste, diverse da quelle di cui alla lettera a), che sono rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute.


      TITOLO II

      RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

      CAPO I

      Disciplina delle trasmissioni delle emittenti nazionali

      Art. 3.

      Riparto degli spazi di comunicazione politica

  4. Ai fini del presente capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica riferita alla consultazione elettorale nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti:

    1. nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, per il settanta per cento in modo paritario e per il trenta per cento in proporzione alla loro forza parlamentare tra i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, punto I, lettere a), b), c) e d);

    2. nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, punto II, con criterio paritario tra tutti i soggetti concorrenti.

  5. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunita' tra gli aventi diritto puo' essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di piu' trasmissioni, purche' ciascuna di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto. E' altresi' possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equita' e di parita' di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva alle compensazioni che dovessero eccezionalmente rendersi necessarie. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalita' che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

  6. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. Nelle trasmissioni interessate e' fatta menzione della rinuncia.

  7. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 24,00 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 1,00 del giorno successivo.

  8. I calendari delle trasmissioni di cui al presente articolo sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicati all'Autorita'.

  9. La responsabilita' delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 32, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

  10. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.


    TITOLO II

    RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

    CAPO I

    Disciplina delle trasmissioni delle emittenti nazionali

    Art. 4.

    Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

  11. Nel periodo compreso tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

  12. Gli spazi per i messaggi in sede nazionale sono ripartiti con criterio paritario tra i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, n. II), lettere a) e b).

  13. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'art. 3...

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