Mezzi di ricerca della prova in Italia e in Europa e il portale 'Notizie di Reato

AutoreSilvia Moffa
CaricaL'A. è dottoranda in Diritto e nuove tecnologie al CIRSFID di Bologna
Pagine165-180
Mezzi di ricerca della prova in Italia e in Europa
e il portale “Notizie di Reato”
SILVIA MO FFA
SOMM ARIO :1. Introduzione – 2. Mezzi di ricerca della prova, notitia criminis e
deposito cartaceo – 3. Cenni di informatica forense e legge 4 aprile 2008, n. 48 – 4.
Portale “Notizie di Reato” – 5. Normativa comunitaria in materia di acquisizione
probatoria – 6. Spazio di Libert à, Sicurezza e Giustizia – 6.1. Eurojust – 6.2. Procura
europea – 6.3. Squadre investigative comuni – 7. Conclusioni
1. INT RODUZION E
L’acquisizione e l’analisi dei dati digitali è attualmente rilevante non solo
con riferimento ai cybercrime ma anche con riferimento ai mezzi di ricerca
della prova, tematica, quest’ultima, oggetto del presente contributo, assie-
me al portale “Notizie di Reato” (NdR)1, sistema informativo utilizzato per
la trasmissione telematica della notitia criminis tra le forze dell’ordine e la
procura della Repubblica.
2. MEZ ZI DI RI CERC A DEL LA PROVA,NO TITI A CRI MIN IS E DE POSI TO
CARTACEO
È utile chiarire la differenza tra mezzi di provae mezzi di ricerca della pro-
va: i primi offrono al giudice risultanze probatorie direttamente utilizzabili
in sede di decisione; i mezzi di ricerca della prova, invece, non sono di per sé
fonte di convincimento ma rendono possibile acquisirecose materiali, tracce
o dichiarazioni dotate di attitudine probatoria e possono essere disposti oltre
che dal giudice anche dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria.
Il codice di procedura penale italiano annovera tra i mezzi di ricerca della
prova l’ispezione (art. 244 c.p.p. e ss.), la perquisizione (247 c.p.p. e ss.), il
sequestro probatorio (253 c.p.p. e ss.) e le intercettazioni (266 c.p.p. e ss.).
L’A. è dottoranda in Diritto e nuove tecnologie al CIRSFID di Bologna.
1Il portale NdR consente agli organi di polizia di iscrivere un’annotazione preliminare e
di trasmetterla alle procure di competenza. Successivamente la procura destinataria ritrova,
nelle Annotazioni preliminari, la Notizia di Reato trasmessa e può iscriverlanel proprio Re-
gistro generale delle notizie di reato mediante il portale RegeWeb. L’accessoal por tale NdR
è riservato alle autorità competenti.
Edizioni Scientif‌iche Italiane ISSN 0390-0975 ISBN 978-88-495-3285-2
166 Informatica e diritto /Trattamento e scambio della provadigit ale in Europa
L’attenzione verrà focalizzata sui mezzi di ricerca della prova quali la per-
quisizione e il connesso sequestro poiché da un punto di vista sostanziale –
oltre ad essere gli istituti più diffusi – la verbalizzazione di tali attività è fre-
quentemente contenuta nella notizia di reato trasmessa attraverso il portale
NdR che, attualmente, si sta diffondendo in tutte le procure della Repubblica
d’Italia.
L’istituto della perquisizione si concretizza in due forme: o d’iniziativa
del pubblico ministero che la dispone attraverso decreto motivato, di regola
delegandola agli uff‌iciali della polizia giudiziaria (art. 247 c.p.p.); oppure di
iniziativa della polizia giudiziaria che opera la perquisizione locale o perso-
nale (352 c.p.p.), quando ricorrano i presupposti di legge e, in quest’ultimo
caso, i verbali di perquisizione e di eventuale sequestro che ne conseguono
devono essere convalidati, entro le 48 ore successive, dal pubblico ministero
che ne accerta la fondatezza e il rispetto dei diritti costituzionali di cui agli
artt. 13 e 14 della Costituzione, pena l’inutilizzabilità in sede dibattimentale.
Le notizie di reato, quindi, contengono, molto frequentemente, verbali
di sequestro e di perquisizione relativi anche a dati e informazioni contenuti
in programmi informatici o sistemi informatici o telematici pertinenti, ap-
punto, al reato; verbali che, attualmente, vengono ricevuti da alcune procure
della Repubblica attraverso il portale NdR. Tale attività non esime la polizia
giudiziaria dal deposito cartaceo della notizia di reato, momento dal quale de-
corrono, ancor oggi e nonostante la possibilità della trasmissione telematica
della notitia criminis, i termini per la convalida da parte dell’autorità giudi-
ziaria. Non sussiste al momento, infatti, appiglio normativo che consenta di
trasmettere la notizia di reato solo per via telematica; vediamo nel dettaglio.
Se il disposto dell’art. 347, co. 1, c.p.p.2viene rispettato nonostante l’uso
del portale NdR è, invece, l’art. 109 disp. att. c.p.p.3che impone il deposito
cartaceo. Infatti tale articolo fa riferimento all’annotazione, da parte della
segreteria della procura, sugli atti contenenti la notizia di reato, della data e
dell’ora in cui sono pervenuti in uff‌icio. Ma tecnicamente il registro delle
2Art. 347, co. 1, c.p.p.: «Acquisita la notizia di reato,la polizia giudiziar ia, senza ritardo,
riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi
sino ad allora raccolti, indicando le fonti di provae le attività compiute, delle quali trasmette
la relativa documentazione».
3Art. 109 disp. att. c.p.p.: «La segreteria della procura della Repubblica annota sugli
atti che possono contenere notizie di reato la data e l’ora in cui sono pervenuti in uff‌icio e
li sottopone immediatamente al procuratore della Repubblica per l’eventuale iscrizione nel
registro delle notizie di reato».
ISSN 0390-0975 ISBN 978-88-495-3285-2 Edizioni Scientif‌iche Italiane

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