Mezzi di prova

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3. L’ordinanza di accoglimento che
dispone misure cautelari è trasmes-
sa a cura della segreteria al primo
giudice, anche agli effetti dell’arti-
colo 55, comma 11.
4. Nel giudizio di cui al presente ar-
ticolo è rilevata anche d’ufficio la
violazione, in primo grado, degli ar-
ticoli 10, comma 2, 13, 14, 15, com-
ma 2, 42, comma 4, e 55, comma 13.
Se rileva la violazione degli articoli
13, 14, 15, comma 2, 42, comma 4 e
55, comma 13, il giudice competen-
te per l’appello cautelare sottopone
la questione al contraddittorio delle
parti ai sensi dell’articolo 73, com-
ma 3, e regola d’ufficio la competen-
za ai sensi dell’articolo 16, comma
3. Quando dichiara l’incompetenza
del tribunale amministrativo regio-
nale adito, con la stessa ordinanza
annulla le misure cautelari emanate
da un giudice diverso da quello di
cui all’articolo 15, comma 6. Per la
definizione della fase cautelare si
applica l’articolo 15, comma 8 (I).
(I) L’art. 1, lett. h), d.lgs. 14 settembre
2012, n. 160, in vigore dal 3 ottobre
2012, ha sostituito il comma, che preve-
deva: “Nel giudizio di cui al presente ar-
ticolo è rilevata anche d’ufficio la viola-
zione, in primo grado, degli articoli 10,
comma 2, 13, 14, 15, comma 5, 42, com-
ma 4, e 55, comma 13. Se rileva la viola-
zione degli articoli 13, 14, 15, comma 5,
42, comma 4, e 55, comma 13, il giudice
competente per l’appello cautelare sot-
topone la questione al contraddittorio
delle parti ai sensi dell’articolo 73, com-
ma 3, e regola d’ufficio la competenza ai
sensi dell’articolo 15, comma 4. Quando
dichiara l’incompetenza del tribunale
amministrativo regionale adito, con la
stessa ordinanza annulla le misure cau-
telari emanate da un giudice diverso da
quello di cui all’articolo 15, comma 7.
Per la definizione della fase cautelare si
applica l’articolo 15, comma 9”.
TITOLO III – MEZZI
DI PROVA E ATTIVITÀ
ISTRUTTORIA
CAPO I – MEZZI DI PROVA
Art. 63.MEZZI DI PROVA
1. Fermo restando l’onere della
prova a loro carico, il giudice può
chiedere alle parti anche d’ufficio
chiarimenti o documenti1.
2. Il giudice, anche d’ufficio, può
ordinare anche a terzi di esibire in
giudizio i documenti o quanto altro
ritenga necessario, secondo il dispo-
sto degli articoli 210 e seguenti del
disporre l’ispezione ai sensi dell’arti-
colo 118 dello stesso codice2.
1 Sui pot eri istruttori d’ufficio: articoli 60,
co. 1 (verifica della completezza dell’istrut-
toria in fase cautelare); 64, co. 3 (ordine di
acquisizione di documenti e informazioni
nella disponibilità dell’amministrazione);
65, co. 3 (ordine all’amministrazione costi-
tuita di esibizione di atti e documenti non
esibiti); 119, co. 3 (poteri istruttori nel pro-
cedimento accelerato per i riti abbreviati);
130, co. 2, lett. d) (ordine di acquisizione
di prove nel procedimento di primo grado
relativo alle operazioni elettorali).
2 Gli articoli 118 (ordine di ispezione di
persone e cose) e da 210 a 213 c.p.c. sono
riportati nell’appendice.

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