Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione, relative alla campagna per il referendum popolare per l'approvazione del testo della legge costituzionale concernente , indetto per i giorn...

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 maggio 2006;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica», come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «testo unico della radiotelevisione» ed, in particolare, l'art. 7, comma 1;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 27/06/CSP recante «Atto di indirizzo sull'informazione in materia di raccolta delle firme per la promozione del referendum popolare relativo al testo di legge costituzionale recante «Modifiche alla parte II della Costituzione» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2005», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2006;

Rilevato che con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 2 maggio 2006, e' stato indetto per il giorno 25 giugno 2006 il referendum popolare per l'approvazione del testo della legge costituzionale concernente «Modifiche alla parte II della Costituzione», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2005;

Rilevata l'impossibilita' di effettuare le consultazioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la quale non risulta ancora costituita;

Udita la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';

Delibera:

Art. 1.

Finalita' e ambito di applicazione

  1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, si riferiscono alla consultazione referendaria del 25 giugno 2006 relativa all'approvazione del testo della legge costituzionale concernente «Modifiche alla parte II della Costituzione», e si applicano su tutto il territorio nazionale nei confronti delle emittenti che esercitano l'attivita' di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, sino a tutta la seconda giornata di votazione.

    Art. 2.

    Soggetti politici

  2. Ai fini del presente provvedimento, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, si intendono per soggetti politici:

    1. il comitato promotore del referendum;

    2. le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale nonche' quelle diverse dalle precedenti che siano presenti con almeno un rappresentante al Parlamento europeo;

    3. i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere a) e b), che abbiano un interesse obiettivo e specifico al quesito referendario, rilevabile anche sulla base dei rispettivi statuti, e che abbiano dato una esplicita indicazione di voto favorevole o contrario al quesito referendario. Gli organismi di cui al presente comma devono essere costituiti entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

  3. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente provvedimento, i soggetti politici di cui al comma 1, lettere b) e c), rendono nota all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni la loro intenzione di partecipare ai programmi di comunicazione politica e alla trasmissione dei messaggi politici autogestiti, indicando la propria posizione a favore o contro il quesito referendario. L'Autorita' comunica, anche a mezzo telefax, l'elenco dei soggetti di cui al precedente comma 1 ai Comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano costituiti, ai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.

    Titolo II RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

    Capo I
    Disciplina delle trasmissioni delle emittenti nazionali

    Art. 3.

    Riparto degli spazi di comunicazione politica

  4. Ai fini del presente capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e la data di chiusura della campagna referendaria, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica sul tema del referendum popolare, nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti in misura uguale tra i soggetti politici favorevoli e i contrari al quesito referendario.

  5. In ogni trasmissione che preveda la partecipazione di piu' di un rappresentante per ciascuna indicazione di voto, tra i sostenitori dell'indicazione di voto contrario deve essere incluso un rappresentante del Comitato promotore.

  6. L'eventuale assenza di sostenitori di una delle due indicazioni di voto non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione e' fatta esplicita menzione delle predette assenze.

  7. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 1 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalita' che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

  8. Ai programmi di comunicazione politica sul tema della consultazione referendaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente provvedimento, non possono prendere parte persone che risultino candidate in altre competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non e' comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

    Art. 4.

    Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

  9. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e quella di chiusura della campagna referendaria, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio delle posizioni favorevole o contraria al quesito referendario.

    Art. 5.

    Modalita' di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo

    gratuito

  10. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, osservano le seguenti modalita', stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

    1. il numero complessivo dei messaggi e' ripartito fra i soggetti politici interessati; i messaggi sono trasmessi a parita' di condizioni tra i favorevoli ed i contrari, anche con riferimento alle fasce orarie;

    2. i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di una posizione favorevole o contraria ai quesiti referendari e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le eminenti radiofoniche;

    3. i messaggi non possono interrompere altri programmi, ne' essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18-19,59; seconda fascia 14-15,59; terza fascia 22-23,59; quarta fascia 9-10,59. I messaggi trasmessi in ciascun contenitore sono almeno due e sono comunque ripartiti in misura uguale tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario. A tal fine, qualora il numero dei soggetti che sostengono le due indicazioni di voto sia diverso, l'assegnazione degli spazi ai soggetti piu' numerosi avviene secondo un criterio di rotazione, fermi restando in ogni caso i limiti di cui alle lettere e) ed f). L'eventuale mancanza di messaggi a sostegno di una delle due indicazioni di voto non pregiudica, in ogni caso, la trasmissione di quelli a sostegno dell'indicazione opposta, ma non determina un aumento degli spazi ad essa spettanti;

    4. i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

    5. ciascun messaggio puo' essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

    6. nessun...

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