Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 9 e 10 aprile 2006. (Deliberazione n. 29/06/CSP).

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE

NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 1° febbraio 2006 ed in particolare nella sua prosecuzione del 3 febbraio 2006;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica», e successive modificazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»; come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «testo unico della radiotelevisione» ed, in particolare, l'art. 7, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente «testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, concernente «testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica»;

Visti la legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante «Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero» e il regolamento di attuazione contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104;

Vista la legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante «Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica»;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi», come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;

Vista la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante «Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parita' di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali»;

Rilevato che nei giorni 9 e 10 aprile 2006 avranno luogo le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione dei Commissari, Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

Delibera:

Art. 1.

Finalita' e ambito di applicazione

  1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, si riferiscono alle consultazioni per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 9 e 10 aprile 2006 e si applicano su tutto il territorio nazionale nei confronti delle emittenti che esercitano l'attivita' di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dalla data di indizione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica disposta con decreto del Presidente della Repubblica.

    Art. 2.

    Soggetti politici

  2. Ai fini del presente Capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, si intendono per soggetti politici:

    I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

    1. le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

    2. le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che siano presenti con almeno un rappresentante al Parlamento europeo;

    3. le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che abbiano eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'art. 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482;

      II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:

    4. le liste presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori e le relative coalizioni, secondo quanto previsto dall'art. 14-bis, comma 3, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, quando queste siano composte, fra gli altri, da almeno due liste presentate in piu' di un quarto delle circoscrizioni elettorali sia della Camera, sia del Senato, di cui almeno una lista sia compresa fra i soggetti di cui al precedente punto I, lettera a);

    5. le liste politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che sono rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute.

      Titolo II RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
      Capo I
      Disciplina delle trasmissioni
      delle emittenti nazionali

      Art. 3.

      Riparto degli spazi di comunicazione politica

  3. Ai fini del presente Capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del presente provvedimento e la data di chiusura delle campagne elettorali, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica riferita alle consultazioni elettorali nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti:

    1. nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, per l'ottanta per cento e in modo paritario tra i soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto I), lettera a), e per il restante venti per cento, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto I), lettere b) e c) in proporzione alla consistenza di ciascuna forza politica nelle assemblee di riferimento;

    2. nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, in modo paritario, per il 50% alle liste e per il 50% alle coalizioni di cui all'art. 2, comma 1, punto II), lettera a). Il tempo relativo alle liste e' ripartito a meta' tra le liste concorrenti per l'elezione della Camera e per l'altra meta' tra le liste concorrenti per l'elezione al Senato. Sia il tempo riservato alle coalizioni che quello riservato alle liste e' ripartito con criterio paritario tra tutti i soggetti concorrenti: i tempi assegnati a ciascuna coalizione sono da esse ripartiti fra le liste componenti, in modo che nessuna forza politica puo' essere presente, con propri esponenti, in piu' della meta' delle trasmissioni, salvo che il numero di liste componenti una coalizione sia tale da coprire, su questa base, il numero di presenze ad essa spettanti.

  4. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione e' fatta esplicita menzione delle predette assenze.

  5. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 1 del giorno successivo, in modo da garantire l'applicazione dei principi di equita' e di parita' di trattamento tra i soggetti politici, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di piu' trasmissioni, purche' ciascuna di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto. I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo telefax, all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalita' che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

  6. E' possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialita' e pari opportunita' nel confronto tra i soggetti politici.

  7. Ai programmi di comunicazione politica sui temi della consultazione elettorale di cui all'art. 1, comma 1, del presente provvedimento, non possono prendere parte persone che risultino candidate in altre competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non e' comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

  8. Le trasmissioni di cui al presente articolo, riconducibili alla responsabilita' di una specifica testata, sono sospese nei giorni 8, 9 e 10 aprile 2006.

    Art. 4.

    Conferenze-dibattito dei rappresentanti

    delle coalizioni nazionali

  9. Le emittenti televisive nazionali private hanno facolta' di trasmettere, nelle ultime quattro settimane precedenti il voto, negli abituali programmi di approfondimento informativo di cui all'art. 9, in aggiunta ai programmi di cui al precedente art. 3, una serie di conferenze-dibattito a cui partecipano, in contraddittorio, i...

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