DELIBERAZIONE 3 febbraio 2005 - Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali previste per i giorni 3 e 4 aprile 2005. (Deliberazione n. 11/05/CPS)

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 3 febbraio 2005; Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica», e successive modificazioni; Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica», come modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313; Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313; Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante «Elezione diretta del Sindaco e del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale», e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 1° febbraio 2005, n. 8, recante «Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005»; Rilevato che sono previste per i giorni 3 e 4 aprile 2005, con eventuale turno di ballottaggio nei giorni 17 e 18 aprile 2005, le elezioni del sindaco e del consiglio comunale dei comuni e del presidente della provincia e del consiglio provinciale delle province di cui all'elenco che sara' reso disponibile sul sito web dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it Rilevato che, in data 17 febbraio 2005, a seguito dei provvedimenti di indizione dei comizi elettorali, sara' affisso il manifesto di convocazione dei comizi relativi alle elezioni comunali e provinciali di cui sopra; Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28; Udita la relazione del Commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

Delibera

Art. 1.

Finalita' e ambito di applicazione

  1. Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione durante la campagna per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e dei presidenti della provincia e dei consigli provinciali fissate per i giorni 3 e 4 aprile 2005, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialita' e parita' di trattamento.

  2. L'elenco dei comuni e delle province interessati dalla consultazione elettorale sara' reso disponibile sul sito web dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it

    Titolo II RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVACapo IDisciplina delle trasmissioni delle

    emittentinazionali in campagna elettorale

    Art. 2.

    Soggetti politici

    Ai fini del presente capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti politici

    I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature

    1. le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei consigli comunali o provinciali da rinnovare; b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che siano presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale; II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale

    2. le coalizioni collegate ad un candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia; b) le forze politiche che presentano liste di candidati o gruppi di candidati per l'elezione del consiglio comunale o del consiglio provinciale.

    Art. 3.

    Riparto degli spazi per la comunicazione politica

  3. Gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata intende dedicare alla comunicazione politica nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n.

    28, sono ripartiti

    1. nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, per il novanta per cento, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto I), lettera a), tenendo conto della consistenza dei rispettivi gruppi parlamentari, per il restante dieci per cento, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto I), lettera b), in modo paritario; b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, in modo paritario, per meta', ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto II), lettera a), e per l'altra meta', ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto II), lettera b).

  4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 5 e le ore 1 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalita' che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

  5. Ai programmi di comunicazione politica sui temi della consultazione elettorale di cui all'art. 1, comma 1, del presente provvedimento, non possono prendere parte persone che risultino candidate in altre competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non e' comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

    Art. 4.

    Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

  6. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

    Art. 5.

    Modalita' di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

  7. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, osservano le seguenti modalita', stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28

    1. il numero complessivo dei messaggi e' ripartito secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi a parita' di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie; b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche; c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, ne' essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima

    prima fascia 18 - 19,59; seconda fascia 14 - 15,59; terza fascia 22 - 23,59; quarta fascia 9 - 10,59; d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge; e) ciascun messaggio puo' essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore; f) nessun soggetto politico puo' diffondere piu' di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente; g) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito» con l'indicazione del soggetto politico committente.

    Art. 6.

    Comunicazioni delle emittenti nazionali e dei soggetti politici

  8. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

    1. rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente nazionale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, e' depositato un documento, che puo' essere reso disponibile anche nel sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/1/EPC, reso disponibile nel sito web dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it b) inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera a), nonche' possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/EPC, reso disponibile nel predetto sito web dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.

  9. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data...

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