DELIBERAZIONE 18 febbraio 2010 - Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneita'' dell''Accordo aziendale concluso, in data 28 gennaio 2009, tra la Metronapoli S.p.A. di Napoli, le segreterie provinciali di Napoli delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, FAISA e UGL e le RR.SS.AA. della Metronapoli S.p.A. di Napoli. (Pos. 13919...

LA COMMISSIONE

Premesso che:

la Metronapoli S.p.A. di Napoli e' un'azienda che svolge attivita' di trasporto pubblico urbano nella citta' di Napoli;

nelle date del 31 marzo 2008 e 3 aprile 2008, la Metronapoli S.p.A. di Napoli, le Segreterie provinciali di Napoli delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, FAISA e UGL e le RR.SS.AA. della Metronapoli S.p.A. di Napoli hanno sottoscritto un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda;

il testo del predetto accordo e' stato inviato alla Commissione di garanzia per la valutazione di idoneita' (atto pervenuto in data 3 aprile 2008);

in data 22 dicembre 2009, il testo di tale accordo e' stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni;

decorso il termine di 30 giorni, nessuna delle predette associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al predetto accordo;

Considerato che:

lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonche' da una regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;

la predetta regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:

dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera A);

individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera B), nonche' delle seguenti modalita' operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16);

i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi);

procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;

procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;

criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;

garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei...

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