DECRETO 18 gennaio 2011, n. 31 - Regolamento concernente i criteri per l''esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti per pesare a funzionamento automatico, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID). (11G0069)

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Capo I

CRITERI

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, ed, in particolare, gli articoli 20 e 50, relativi all'attribuzione delle funzioni degli uffici metrici provinciali alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e l'articolo 47, comma 2, che conserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa comunitaria di norme tecniche uniformi e standard di qualita' per prodotti e servizi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e le successive modificazioni ed in particolare l'articolo 29, comma 2, relativo alla facolta' da parte del Ministero dello sviluppo economico di avvalersi degli uffici delle Camere di commercio;

Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernente il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernente, tra l'altro, il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernente il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Vista la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7, concernente il riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activites liberales;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2003, n. 167, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, concernente l'individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle Camere di commercio, a decorrere dal 1° gennaio 2000 ed in particolare l'articolo 5, comma 2, che attribuisce le funzioni e le risorse dell'ufficio metrico provinciale di Aosta alla regione Valle d'Aosta, ai sensi del decreto luogotenenziale del Capo Provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, a decorrere dal 1° gennaio 2000;

Visto il decreto 29 agosto 2007 che incarica le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di svolgere la vigilanza sul mercato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;

Visto in particolare l'articolo 19, comma 2, del citato decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, secondo cui il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con uno o piu' decreti, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti di misura disciplinati dal predetto decreto legislativo;

Esperita la procedura di informazione prevista dalla direttiva 98/34/CE che codifica la procedura di notifica 83/189/CEE recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni e integrazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 gennaio 2010;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400/1988, con nota n. 24774 dell'11 novembre 2010;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione

  1. Il presente decreto si applica ai controlli successivi relativi agli strumenti per pesare a funzionamento automatico, definiti nell'allegato MI-006 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, e conformi alle prescrizioni del medesimo decreto.

    N O T E

    Avvertenza:

    - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

    dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - Si riporta il testo dell'art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione:

    Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

    a)-q) (omissis);

    r) pesi, misure e determinazione del tempo;

    coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

    - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

    3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

    I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

    - Il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

    17 marzo 2007, n. 64, S.O.

    - La direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 135 del

    30 aprile 2004.

    - La legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63,

    S.O.

    - Si riporta il testo degli articoli 20, 50 e 47, comma

    2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

    (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello

    Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):

    Art. 20 (Funzioni delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura). - 1. Sono attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprieta' industriale.

    2. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' individuato un responsabile delle attivita' finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformita' dei prodotti e strumenti di misura gia' svolti dagli uffici di cui al comma 1.

    Art. 50 (Accorpamenti e soppressioni di strutture amministrative e statali e attribuzione di beni e risorse).

    - 1. Sono soppressi gli uffici metrici provinciali e gli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato. Sono, inoltre, soppressi gli uffici periferici gia' appartenenti all'Agenzia per la promozione dello sviluppo per il Mezzogiorno (Agensud), a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste per la gestione stralcio.

    2.

    3.

    4. Il personale e le dotazioni tecniche degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato sono trasferiti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

    2. Sono conservate, altresi', allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa comunitaria, di norme tecniche uniformi e standard di qualita' per prodotti e servizi, di caratteristiche merceologiche dei prodotti, ivi compresi quelli alimentari e dei servizi, nonche' le condizioni generali di sicurezza negli impianti e nelle produzioni, ivi comprese le strutture ricettive.

    - Si riporta il testo dell'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

    2. Il Ministero delle attivita' produttive si avvale degli uffici territoriali di Governo, nonche', sulla base di apposite convenzioni, delle camere di commercio...

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