DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 2000 - Indizione del referendum popolare per l'abrogazione delle norme per l'elezione nel Consiglio superiore della magistratura dei componenti magistrati con metodo proporzionale per liste contrapposte

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "Norme sui referendum previsti

dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", e successive

modificazioni ed integrazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 34 emessa in data 3 febbraio 2000 e

depositata in cancelleria in data 7 febbraio 2000, comunicata in data 7 febbraio 2000 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - prima serie speciale - n. 7 dell'11 febbraio 2000, a

norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge, con la quale e' stata dichiarata

ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione di talune disposizioni

della legge 24 marzo 1958, n. 195, recante "Norme sulla costituzione e sul

funzionamento del Consiglio supe-riore della magistratura" (cosi' come modificata

dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 3

gennaio 1981, n. 1, dall'art. 2 della legge 22 novembre 1985, n. 655, e dagli articoli 7,

10 e 13 della legge 12 aprile 1990, n. 74), nei termini in detta sentenza indicati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18

febbraio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri

dell'interno e della giustizia;

E m a n a

il seguente decreto:

E' indetto il referendum popolare per l'abrogazione della legge 24 marzo 1958, n. 195,

recante "Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della

magistratura" (cosi' come modificata dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1975 n. 695,

dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, dall'art. 2 della legge 22

novembre 1985, n. 655, e dagli articoli 7, 10 e 13 della legge 12 aprile 1990, n. 74)

limitatamente alle seguenti parti: art. 25, comma 14, lettera b), limitatamente alle

parole: "il voto di lista ed", alla parola: "eventuale", nonche' alle

parole: "nell'ambito della lista votata";

art. 27, comma 3, limitatamente alla lettera a): "provvede alla determinazione del

quoziente per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel

collegio per il numero dei seggi del collegio stesso;", alla lettera b):

"determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra

elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal

modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT