DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 2000 - Indizione del referendum popolare per l'abrogazione delle norme per l'elezione nel Consiglio superiore della magistratura dei componenti magistrati con metodo proporzionale per liste contrapposte
Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "Norme sui referendum previsti
dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 34 emessa in data 3 febbraio 2000 e
depositata in cancelleria in data 7 febbraio 2000, comunicata in data 7 febbraio 2000 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - prima serie speciale - n. 7 dell'11 febbraio 2000, a
norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge, con la quale e' stata dichiarata
ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione di talune disposizioni
della legge 24 marzo 1958, n. 195, recante "Norme sulla costituzione e sul
funzionamento del Consiglio supe-riore della magistratura" (cosi' come modificata
dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 3
gennaio 1981, n. 1, dall'art. 2 della legge 22 novembre 1985, n. 655, e dagli articoli 7,
10 e 13 della legge 12 aprile 1990, n. 74), nei termini in detta sentenza indicati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18
febbraio 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri
dell'interno e della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto:
E' indetto il referendum popolare per l'abrogazione della legge 24 marzo 1958, n. 195,
recante "Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della
magistratura" (cosi' come modificata dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1975 n. 695,
dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, dall'art. 2 della legge 22
novembre 1985, n. 655, e dagli articoli 7, 10 e 13 della legge 12 aprile 1990, n. 74)
limitatamente alle seguenti parti: art. 25, comma 14, lettera b), limitatamente alle
parole: "il voto di lista ed", alla parola: "eventuale", nonche' alle
parole: "nell'ambito della lista votata";
art. 27, comma 3, limitatamente alla lettera a): "provvede alla determinazione del
quoziente per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel
collegio per il numero dei seggi del collegio stesso;", alla lettera b):
"determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra
elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal
modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i...
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