DECRETO 17 febbraio 2005 - Adozione di un metodo di prova relativo ai cementi in riferimento al decreto 10 maggio 2004 che ha recepito la ventiseiesima modifica della direttiva 76/769/CEE

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 336 del 7 dicembre 1982, concernente l'attuazione della direttiva CEE 79/769 relativa all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi; Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria 1993, ed in particolare l'art. 27 che ha introdotto nel citato decreto presidenziale n. 904/1982, l'art. 1-bis; Vista la direttiva 2003/53/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 18 giugno 2003, recante la ventiseiesima modifica della direttiva 76/769/CEE (Nonilfenolo; Nonilfenolo etossilato; Cemento); Visto il decreto del Ministero della salute del 10 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 198 del 24 agosto 2004, concernente il recepimento della direttiva 2003/53/CE, recante ventiseiesima modifica alla direttiva 76/769/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (Nonilfenolo, Nonilfenolo etossilato, Cemento); Considerato che non esiste, allo stato, una norma di riferimento per la determinazione del contenuto di cromo VI idrosolubile presente nel cemento e che il ricorso a diverse metodologie di analisi porterebbe, peraltro, a risultati non confrontabili tra loro e dunque tali da generare incertezze sia per i produttori sia per gli utilizzatori e gli organismi preposti alla vigilanza; Considerato quanto dispone la Direttiva 2003/53/CE in merito alla adozione di un metodo di prova armonizzato per quanto riguarda il tenore di cromo VI idrosolubile nel cemento, individuando quale organo comunitario a cio' preferenzialmente preponibile il Comitato europeo di normalizzazione (CEN); Considerato che e' necessario, nelle more dell'adozione di un metodo di prova armonizzato a livello comunitario, disciplinare il metodo di prova da applicare per la determinazione del contenuto di cromo VI idrosolubile nei cementi e preparati contenenti cemento e per la verifica di rispondenza dei cementi ai requisiti ivi definiti; Visto il parere dell'Istituto superiore di sanita' dell'11 gennaio 2005; Visto il parere dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro del 13 gennaio 2005; Decreta:

Art. 1.

Metodo di prova

  1. Il metodo di prova per la determinazione del contenuto di cromo VI idrosolubile nei cementi e nei preparati contenenti cemento e' descritto nell'Allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto.

    Art. 2.

    Indicazioni del produttore per i cementi e preparati contenenti cemento che non necessitano di agente riducente

  2. Al fine di rendere possibile in tutti i casi l'identificazione sul mercato dei cementi rispondenti alle prescrizioni in materia, fatte salve le disposizioni relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura dei preparati e delle sostanze, il produttore apporra' apposita indicazione sugli imballaggi dei cementi o dei preparati contenenti cemento che non necessitano di impiego di agente riducente.

    Art. 3.

    Organismi di verifica

  3. La verifica della rispondenza dei cementi e' effettuata dagli organismi preposti alla vigilanza sul territorio in base alla legislazione vigente.

    Art. 4.

    Disposizioni finali

  4. Il metodo di cui all'art. 1, puo' essere utilizzato sino all'approvazione da parte del Comitato europeo di normalizzazione (CEN) di una specifica norma tecnica armonizzata sulla materia.

  5. Le prove effettuate secondo le metodologie indicate nell'Allegato 1 continueranno comunque ad essere ritenute valide ed accettate dagli organismi preposti alla vigilanza per un periodo di sei mesi prima dell'approvazione da parte del Comitato di normalizzazione (CEN) della specifica normativa tecnica armonizzata sulla materia.

    Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 17 febbraio 2005 Il ministro: Sirchia

    Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2005

    Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 222

Allegato 1

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI CROMO IDROSOLUBILE (VI) NEL CEMENTO

  1. Scopo.

    Questa norma descrive il metodo di determinazione del contenuto di cromo idrosolubile (VI) nel cemento.

    La norma descrive il metodo di riferimento.

    Questo metodo e' costituito da due fasi, una procedura di estrazione ed un'analisi dell'estratto filtrato. Altri procedimenti strumentali possono essere impiegati per l'analisi dell'estratto filtrato se si dimostra che questi forniscono risultati equivalenti a quelli ottenuti usando il procedimento di riferimento. Nei casi controversi, ci si atterra' al solo procedimento di riferimento.

    Questa norma si applica ai cementi. Essa potrebbe avere un'applicazione piu' ampia, ma dovrebbe essere verificata prodotto per prodotto. Nell'Appendice B e' fornita una guida per l'applicazione della norma per la determinazione del contenuto di cromo idrosolubile (VI) nei preparati contenenti cemento.

    L'Appendice A fornisce un procedimento normativo da seguire nel caso in cui questa prova venga usata come base per la valutazione della rispondenza di un cemento ai limiti normativi dati dal decreto del Ministero della salute 10 maggio 2004.

  2. Riferimenti normativi.

    Questa norma rimanda, mediante riferimenti datati e non datati, a disposizioni contenute in altre pubblicazioni. Tali riferimenti normativi sono citati nei punti appropriati del testo e le pubblicazioni sono di seguito elencate. Per quanto riguarda i riferimenti datati, successive modifiche o revisioni apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se introdotte nella presente norma come aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non datati vale l'ultima edizione della pubblicazione alla quale si fa riferimento.

    EN 196-1 - Metodi di prova dei cementi - Parte 1: Determinazione delle resistenze meccaniche.

    EN 196-7 - Metodi di prova dei cementi - Parte 7: Metodi di prelievo e campionatura del cemento.

  3. Requisiti generali di prova.

    3.1 Numero delle prove.

    La determinazione del contenuto di cromo idrosolubile (VI) nel cemento, nei casi in cui la determinazione non e' parte di una serie soggetta a controllo statistico, deve essere condotta due volte.

    Quando la determinazione appartiene a una serie soggetta a controllo statistico, sara' richiesta almeno una singola prova.

    Nei casi controversi, il numero di prove sara' pari a due (vedere anche 3.3).

    3.2 Ripetibilita' e riproducibilita'.

    Ripetibilita' - precisione in condizioni di ripetibilita' in cui risultati di prove indipendenti sono ottenuti con lo stesso metodo sull'identico materiale nello stesso laboratorio dallo stesso operatore usando la stessa apparecchiatura all'interno di brevi intervalli di tempo.

    Riproducibilita' - precisione in condizioni di riproducibilita' in cui risultati di prove sono ottenuti con lo stesso metodo sull'identico materiale in diversi laboratori con diversi operatori usando una diversa apparecchiatura.

    Ripetibilita' e riproducibilita' in questa norma sono espresse come scarto tipo di ripetibilita' e scarto tipo di riproducibilita' in percentuale assoluta, grammi ecc. in accordo con le proprieta' testate.

    3.3 Espressione di masse, volume, fattori e risultati

    Le masse nella fase di estrazione vanno espresse in grammi con approssimazione di 0,1 g. Le masse nella fase di analisi vanno espresse in grammi con approssimazione di 0,0001 g e i volumi delle burette in millilitri con approssimazione di 0,05 ml se non e' specificato diversamente.

    I risultati, quando e' stato ottenuto il risultato di una singola prova, vanno espressi come percentuale fino alla 5 cifra decimale.

    Quando siano stati ottenuti i risultati da due prove, si calcola la media dei risultati ed il valore va espresso in percentuale con cinque cifre decimali. Se tra i risultati delle due prove vi e' una differenza superiore al doppio dello scarto tipo di ripetibilita', la prova deve essere ripetuta e va presa la media dei due risultati piu' vicini.

    I risultati di tutte le prove individuali devono essere registrati.

    3.4 Determinazione del bianco.

    Deve essere realizzata una determinazione del bianco senza campione seguendo lo stesso procedimento e usando la stessa quantita' di reagenti. I risultati ottenuti dalla determinazione analitica devono essere corretti di conseguenza.

  4. Reagenti.

    4.0. Requisiti generali.

    Devono essere usati solo reagenti di qualita' analitica. L'acqua dovra' essere distillata o deionizzata con conduttivita'

    Se non diversamente indicato, percentuale significa percentuale in massa.

    Se non diversamente indicato i reagenti liquidi concentrati usati in questa norma hanno la seguente densita' (rho) (in g/cm3 a 20 C)

    acido cloridrico = 1,18 a 1,19

    4.1 Acido cloridrico concentrato (HCI).

    4.2 Acido cloridrico diluito, 1,0 mol/litro.

    4.3 Acido cloridrico diluito, 0,04 mol/litro.

    4.4 Acetone, (CH(base)3.CO.CH(base)3), (rho) = 0.79.

    4.5 Soluzione di indicatore. Dissolvere 0.125 g di sim - difenilcarbazide (C(base)6H(base)5NHNH) (base)2CO, (1,5- difenilidrazide) in 25 ml di acetone (4.4) in un matraccio tarato da 50 ml. Portare a volume con acqua. La soluzione di indicatore scadra' dopo una settimana.

    4.6 Soluzione standard cromato.

    4.6.1 Soluzione standard. Dissolvere 0.1414 g di bicromato di potassio secco (K(base)2Cr(base)2 O(base)7), essiccato a massa costante a (140+-5) C, in acqua in un matraccio tarato da 1000 ml e portare a volume con acqua.

    Questa soluzione contiene 50 mg Cr (VI) in un litro.

    4.6.2 Soluzione campione. Trasferire 50,0 ml di soluzione standard (4.6.1) in un matraccio tarato da 500 ml e portare a volume con acqua.

    Questa soluzione contiene 5 mg Cr (VI) in un litro. La soluzione campione deve essere preparata al momento.

    4.7 Sabbia normalizzata CEN. Secondo la EN 196-1.

  5. Apparecchiatura.

    5.1 Bilancia(e), bilancia analitica, in grado di pesare...

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