PROVVEDIMENTO 9 febbraio 2010 - Regolamento recante le disposizioni di attuazione in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonche'' tribune elettorali per le elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 28-29 marzo 2010. (10A01865)

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

(Approvato nella seduta del 9 febbraio 2010)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, a) visti, quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le "Tribune", gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' la tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;

c) visto, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne, l'articolo 3 del Testo Unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonche' gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonche' 1'11 marzo 2003;

d) viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potesta' della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonche', per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;

e) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28 e la potesta' attribuita dagli articoli 2, 3, 4 e 5 alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di dettare, con riferimento alla societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, disposizioni, regole e criteri specifici finalizzati a garantire l'osservanza della predetta legge e dei principi in essa indicati;

f) vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante: "Nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario" e successive modificazioni;

g) vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante: "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni";

h) vista la legge della regione Toscana 5 agosto 2009, n. 50, recante modifiche alla legge n. 25 del 13 maggio 2004, recante: "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del presidente della Giunta regionale";

i) vista la legge della regione Lazio 13 gennaio 2005, n. 2, recante: "Disposizioni in materia di elezione del presidente della regione e del Consiglio regionale ed in materia di ineleggibilita' e di incompatibilita' dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale";

I) vista la legge della regione Puglia 28 gennaio 2005, n. 2, recante "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale";

m) vista la legge della regione Marche 1 febbraio 2005, n. 5, recante "Norme relative alle elezioni regionali dell'anno 2005 - Modifica della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 "Norme per l'elezione del consiglio e del presidente della Giunta regionale".";

n) vista la legge della regione Campania 27 marzo 2009, n. 4, "Legge elettorale";

o) vista la legge della regione Umbria 4 gennaio 2010, n. 2, recante "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale";

p) vista, quanto alla disciplina delle consultazioni elettorali comunali e provinciali, la legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni;

q) tenuto conto che per domenica 28 e lunedi' 29 marzo 2010 e' previsto lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali e dei Presidenti delle Giunte regionali nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto, nonche' per il rinnovo di un rilevante numero di amministrazioni comunali e provinciali;

r) rilevato che, in data 11 febbraio 2010, sara' affisso il manifesto di convocazione dei comizi relativi alle predette elezioni;

s) rilevato altresi', con riferimento a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della delibera sulla comunicazione politica ed i messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre 2002, che le predette elezioni interessano oltre un quarto del corpo elettorale;

t) consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;

u) considerata la prassi pregressa ed i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

dispone nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

  1. Le disposizioni del presente regolamento si riferiscono alle campagne per le elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, inclusi gli eventuali turni di ballottaggio, previsti per i giorni 11 e 12 aprile 2010.

  2. Le disposizioni del presente regolamento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alle consultazioni comunali e provinciali di cui al comma 1.

  3. La RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui al presente regolamento siano ritrasmesse per l'estero da RAI Internazionale, garantendo comunque complessivamente la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici aventi diritto.

    Art. 2

    (Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale)

  4. Nel periodo di vigenza del presente regolamento, la programmazione radiotelevisiva nazionale della RAI ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalita' indicate di seguito:

    a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo' effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parita' tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3. Essa si realizza mediante le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di cui all'articolo 9 e 10 del presente regolamento, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui agli articoli 3 e 4;

    b) ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono previsti messaggi politici autogestiti, realizzati con le modalita' di cui all'articolo 5.

    c) sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualita' e della cronaca, purche' la loro responsabilita' sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono piu' specificamente disciplinati dal successivo articolo 6;

    d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale della RAI, nonche' della programmazione regionale nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale, e' vietata, a qualsiasi titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

  5. Le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente si applicano altresi' alla programmazione regionale della RAI nelle Regioni in cui si voti per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, ovvero per...

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