PROVVEDIMENTO 16 Febbraio 2005 - Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica, nonche' tribune elettorali per le elezioni regionali, comunali e provinciali, fissate per i giorni 3 e 4 aprile 2005

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI

RADIOTELEVISIVI

PROVVEDIMENTO 16 Febbraio 2005 Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione

della concessionaria pubblica, nonche' tribune elettorali per le elezioni regionali,

comunali e provinciali, fissate per i giorni 3 e 4 aprile 2005.

(Disposizioni approvate dalla Commissione nella seduta del 16 febbraio 2005)

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

  1. visti, quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le ´Tribuneª, gli articoli

    1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103; b) visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' la tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'art. 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'art. 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'art. 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'art. 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997; c) viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potesta' della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonche', per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'art. 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53; d) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28; e) vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante: ´Nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinarioª; f) vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante

    ´Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioniª; g) vista la legge della regione Toscana n. 25 del 13 maggio 2004, recante: ´Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del presidente della Giunta regionaleª; h) vista la legge della regione Lazio 13 gennaio 2005, n. 2, recante: ´Disposizioni in materia l'elezione del presidente della regione e del Consiglio regionale ed in materia di ineleggibilita' e di incompatibilita' dei componenti della Giunta e del Consiglio regionaleª; i) vista, quanto alla disciplina delle consultazioni elettorali comunali e provinciali, la legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni; j) tenuto conto che per sabato 3 e domenica 4 aprile 2005 e' previsto lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali e dei Presidenti delle Giunte regionali nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto, nonche' per il rinnovo di un rilevante numero di amministrazioni comunali e provinciali; k) rilevato altresi' che, in data 17 febbraio 2005, sara' affisso il manifesto di convocazione dei comizi relativi alle predette elezioni; l) rilevato altresi' con riferimento a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1 della delibera sulla comunicazione politica ed i messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre 2002, che le predette elezioni interessano oltre un quarto del corpo elettorale; m) consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; Dispone

    nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito

    Art. 1.

    Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

    1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alle campagne per le elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 3 e 4 aprile 2005.

    2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alle consultazioni comunali e provinciali di cui al comma 1.

      Successivamente al primo turno di votazione la Commissione puo', con le modalita' di cui all'art. 11, indicare gli ambiti territoriali nei quali l'efficacia del presente provvedimento o di sue singole disposizioni puo' cessare anticipatamente, salve le previsioni di legge.

    3. La RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui al presente provvedimento siano ritrasmesse per l'estero da RAI International, garantendo comunque complessivamente la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici aventi diritto.

    4. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali politiche, regionali o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

    5. Nessuna delle disposizioni di cui al presente provvedimento puo' essere interpretata nel senso di precludere, nelle trasmissioni della RAI, la possibilita' di riferirsi alle consultazioni referendarie previste per la primavera del 2005.

      Art. 2.

      Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale

    6. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva nazionale della RAI ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalita' indicate di seguito

  2. la comunicazione politica, di cui all'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo' effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra differenti posizioni politiche e tra candidati in competizione...

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