Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonche' tribune elettorali per le elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 28 e 29 maggio 2006.

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER

L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA

DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

  1. Tenuto conto dell'imminente convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo di numerose amministrazioni provinciali e comunali e per l'elezione del presidente della Regione siciliana e il rinnovo della assemblea regionale siciliana;

  2. Visti, quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le Tribune, gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

  3. Visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'art. 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'art. 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'art. 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, e gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997 e 11 marzo 2003;

  4. Viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potesta' della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonche', per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'art. 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;

  5. Vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28;

  6. Vista la legge regionale della Regione siciliana 3 giugno 2005, n. 7, recante: Nuove norme per l'elezione del presidente della Regione siciliana a suffraggio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei consigli provinciali e comunali;

  7. Vista, quanto alla disciplina delle consultazioni elettorali comunali e provinciali, la legge 25 marzo 1993, n. 81 e successive modificazioni;

  8. Rilevato altresi' con riferimento a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1 della delibera sulla comunicazione politica ed i messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre 2002, che le predette elezioni interessano oltre un quarto del corpo elettorale;

  9. Consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;

    Dispone nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

    Art. 1.

    Ambito di applicazione e disposizioni

    comuni a tutte le trasmissioni

    1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alle campagne per le elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 28 e 29 maggio 2006.

    2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alle consultazioni comunali e provinciali di cui al comma 1. Successivamente al primo turno di votazione la Commissione puo', con le modalita' di cui all'art. 11, indicare gli ambiti territoriali nei quali l'efficacia del presente provvedimento o di sue singole disposizioni puo' cessare anticipatamente, salve le previsioni di legge.

    3. La RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui al presente provvedimento siano ritrasmesse per l'estero da RAI International, garantendo comunque complessivamente la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici aventi diritto.

    4. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali politiche, regionali o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

      Art. 2.

      Tipologia della programmazione RAI

      in periodo elettorale

    5. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva nazionale della RAI ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalita' indicate di seguito:

  10. la comunicazione politica, di cui all'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo' effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra differenti posizioni politiche e tra candidati in competizione. Essa si realizza mediante le tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di cui all'art. 8 del presente provvedimento, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'art. 3;

  11. i messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalita' di cui all'art. 5;

  12. l'informazione e' assicurata mediante i notiziari ed i relativi approfondimenti, purche' la loro responsabilita' sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono piu' specificamente disciplinati dall'art. 6;

  13. in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale della RAI, nonche' della programmazione regionale nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale non e' ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale.

    1. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma precedente si applicano altresi' alla programmazione regionale della RAI nelle regioni in cui si voti per l'elezione del presidente della regione e dell'assemblea regionale della Sicilia, per i presidenti delle province e dei consigli provinciali e per i sindaci e i consigli comunali dei comuni capoluogo di provincia.

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