Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonche' tribune elettorali per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica previste per i giorni 9 e 10 aprile 2006. (Disposizioni approvate dalla Commissione nel...

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE

E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Premesso che nei giorni 9 e 10 aprile 2006 avranno luogo le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica:

  1. visti, quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le Tribune, gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

  2. visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'art. 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'art. 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997 e 11 marzo 2003;

  3. viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potesta' della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonche', per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'art. 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;

  4. vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28;

  5. visti, quanto alla disciplina delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni e la legge 27 dicembre 2001, n. 459;

  6. consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;

    Dispone nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

    Art. 1.

    Ambito di applicazione

    e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

    1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alle campagne per le elezioni dei membri della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica previste per i giorni 9 e 10 aprile 2006.

    2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali regionali, amministrative o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

      Art. 2.

      Tipologia della programmazione RAI

      in periodo elettorale

    3. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva nazionale della RAI ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalita' indicate di seguito:

  7. la comunicazione politica, di cui all'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo' effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra soggetti politici aventi diritto a norma dell'art. 3. Essa si realizza mediante le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di cui agli articoli 9 e 12 del presente provvedimento, nonche' le conferenze-stampa di cui all'art. 10 e le conferenze-dibattito di cui all'art. 11, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'art. 3;

  8. i messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 sono realizzati con le modalita' di cui all'art. 5;

  9. l'informazione e' assicurata mediante i notiziari ed i relativi approfondimenti, purche' la loro responsabilita' sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono piu' specificamente disciplinati dall'art. 6;

  10. in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale o regionale della RAI non e' ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale ne' che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

    Art. 3.

    Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione

    nazionale autonomamente disposte dalla RAI

    1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale.

    2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:

  11. nei confronti delle forze politiche che costituiscono Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

  12. nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo;

  13. nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;

  14. nei confronti del Gruppo Misto della Camera dei Deputati e del Gruppo Misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentativita' con quelle di pariteticita', le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi.

    1. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, i tempi sono ripartiti per l'80% e in modo paritario ai soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), e per il 20% agli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c) e d) in proporzione alla consistenza di ciascuna forza politica nelle assemblee di riferimento, a partire da un tempo minimo di presenza fissato in tre minuti, assegnato alla componente meno consistente del Gruppo Misto.

    2. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi:

  15. alle liste presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori e alle relative coalizioni, secondo quanto previsto dall'art. 14 bis, comma 3, secondo periodo del dcereto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, quando queste siano composte, fra gli altri, da almeno due liste presentate in piu' di un quarto delle circoscrizioni elettorali sia della Camera, sia del Senato, di cui almeno una lista sia compresa fra i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera a);

  16. le liste riferite a minoranze linguistiche, eventualmente presentate anche in una sola circoscrizione hanno diritto a spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica irradiate esclusivamente nella regione in cui e' presente la minoranza linguistica stessa.

    1. Nelle trasmissioni di cui agli articoli 5 e 9, il tempo disponibile e' riservato per il 50% alle liste e per il 50% alle coalizioni di cui al comma 4, lettera a); il tempo relativo alle liste e' a sua volta riservato per il 50% alle liste concorrenti per l'elezione della Camera e per il 50% a quelle concorrenti per l'elezione del Senato; tanto il tempo riservato alle...

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