Messa alla prova ed esegesi della suprema corte: l'individuazione dei limiti edittali ai fini dell'applicabilità della misura

AutoreUbaldo Nazzaro
Pagine5-14
209
Rivista penale 3/2017
Dottrina
MESSA ALLA PROVA
ED ESEGESI DELLA SUPREMA
CORTE: L’INDIVIDUAZIONE
DEI LIMITI EDITTALI
AI FINI DELL’APPLICABILITÀ
DELLA MISURA
di Ubaldo Nazzaro
SOMMARIO
1. Premessa introduttiva: dal probation system alla messa
alla prova per adulti. 2. Finalità e disciplina dell’istituto
della sospensione del procedimento con messa alla prova. 3.
Sezioni Unite della Cassazione, sentenza 1 settembre 2016, n.
36272: l’interpretazione estensiva dell’ambito di applicabilità
della misura. 4. Brevi note conclusive.
1. Premessa introduttiva: dal probation system alla
messa alla prova per adulti
A una forma di probation penitenziaria, quella previ-
sta dall’art. 47 O.P., è, dal legislatore del 2014, aff‌iancata
un’ipotesi di probation giudiziale, conf‌igurata sull’analogo
modello della sospensione del giudizio adottata nel pro-
cesso minorile. Si tratta, nel primo caso, di una misura
alternativa alla detenzione, l’aff‌idamento in prova al ser-
vizio sociale, che, presupponendo una sentenza def‌initiva
di condanna, è applicabile in fase esecutiva. Attiene, vice-
versa, alla sfera processuale - cui si accompagnano prof‌ili
sostanziali - la seconda ipotesi, rivolta al giudice di cogni-
zione, cui viene aff‌idato il compito, ricorrendone i requisi-
ti, di sospendere il processo e di concedere il “benef‌icio”.
Assumendo natura giudiziale, la nuova misura presen-
ta - rispetto all’aff‌idamento al servizio sociale, esperibile
allorquando siano esauriti tutti i mezzi di impugnazione a
disposizione e sia, pertanto, formato il giudicato - maggiori
analogie con l’istituto della tradizione giuridica anglosas-
sone cui entrambe le forme si ispirano, il probation system,
che, nell’originaria previsione, consiste nella sospensione,
per reati prestabiliti, della pronuncia di condanna, laddo-
ve la responsabilità penale sia stata già accertata nei con-
fronti dell’imputato, e nella conseguente predisposizione
di un periodo di prova. Il soggetto interessato, mantenen-
do lo “status libertatis”, è sottoposto alla supervisione di
un “probation off‌icer”, che è tenuto a riferire all’autorità
giudiziaria su eventuali inosservanze degli obblighi com-
portamentali al reo impartiti: alla sanzione detentiva
stabilita dalla legge viene, così, sostituita una modalità
espiativa connotata da minore aff‌littività. Il rispetto delle
prescrizioni imposte dal giudice comporta l’esito positivo
della prova e la rinuncia della pretesa punitiva da parte
dello Stato; l’inosservanza di siffatti obblighi è, viceversa,
sanzionata attraverso la revoca del “benef‌icio” e la pronun-
cia della sentenza di condanna a pena detentiva (1).
Nella sua originaria formulazione, il probation anglo-
sassone rappresenta, pertanto, una misura alternativa alla
pena. Le due forme di messa alla prova giudiziale, contem-
plate dal nostro ordinamento, si differenziano, per tale
ragione, dal modello da cui traggono ispirazione poiché in-
tervengono nel corso del processo, determinando la sospen-
sione del giudizio, anziché della pronuncia di condanna.
Dapprima un’ipotesi di probation processuale era sta-
ta, dall’art. 28 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, previ-
sta per i soli imputati minorenni. Attraverso successivi in-
terventi, sia sul codice penale (artt. 168 bis, ter e quater),
sia su quello di rito, apportati dalla legge 28 aprile 2014,
n. 67, viene introdotta, nell’ambito del sistema punitivo
italiano, una forma di messa alla prova giudiziale anche
per gli adulti.
Peculiarità connotanti i due istituti, direttamente ri-
collegabili a un differente ordine gerarchico di f‌inalità,
ne differenziano la disciplina, laddove la minore età dei
destinatari esige il perseguimento della rieducazione del
soggetto quale principale obiettivo della norma. Siffatta
priorità di recupero e di reinserimento del reo nella so-
cietà ha indotto, pertanto, il legislatore del 1988 a non pre-
vedere alcun limite alla possibilità di accesso alla misura
nei confronti dei minori - applicabile f‌inanche quando
abbia a oggetto ipotesi delittuose di particolare gravità o
di rilevante allarme sociale - che può essere concessa dal
giudice indipendentemente dalla richiesta dell’interessa-
to (2), a differenza di quanto, invece, stabilito, come più
innanzi vedremo, per gli adulti.
Esigenze def‌lattive processuali e carcerarie f‌iniscono
con il prevalere, viceversa, sulla f‌inalità rieducativa della
pena, allorquando si sia intervenuto a predisporre la mes-
sa alla prova per gli imputati maggiorenni, contemplante
reati di minore gravità e lasciando al destinatario del prov-
vedimento il compito di attivare la procedura per accede-
re al “benef‌icio”.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT