La Messa Alla Prova Dell'Imputato Adulto: Analisi 'Logica' Di Un Istituto Di Frontiera (II Parte)

AutoreMichela Miraglia
Pagine6-14
6
dott
1/2019 Arch. nuova proc. pen.
DOTTRINA
LA MESSA ALLA PROVA
DELL’IMPUTATO ADULTO:
ANALISI “LOGICA”
DI UN ISTITUTO DI FRONTIERA
(II PARTE) (*)
di Michela Miraglia
SOMMARIO
1. I parametri dell’analisi. 2. La “natura” del contenuto del
programma. 3. La posizione della Corte costituzionale e la
non “coercibilità” del trattamento. 4. Messa alla prova e
“messa a punto”, de iure condendo, dell’istituto.
1. I parametri dell’analisi
Come chiarito nella prima parte del contributo sulla
sospensione del processo per messa alla prova (1) , l’isti-
tuto rappresenta un meccanismo di diversion che consen-
te all’imputato, previa valutazione del giudice, di uscire,
temporaneamente e condizionatamente, dal processo in
senso stretto, per percorrere il “binario” esterno allo stes-
so, eseguendo le prescrizioni del programma di “tratta-
mento”, per ritornare al suo interno, f‌isiologicamente, in
caso di conclusione del percorso menzionato, al f‌ine della
valutazione della prova, sempre aff‌idata al giudice, e, in
caso di esito positivo, per la dichiarazione di estinzione
del reato o, patologicamente, per valutare la necessità
della revoca dell’ordinanza di sospensione, con la ripresa
del rito “ordinario” in caso di revoca stessa, così come di
esito negativo della prova.
Si è già fatto cenno alla natura “complessa” e “bifron-
te” della sospensione del processo, causa di estinzione del
reato e procedimento speciale, e come questa comporti la
necessità, a parere di chi scrive, di non considerare una
delle due nature assolutamente prevalente, così come
scelto dalla Corte costituzionale nella sua prima pronun-
cia in materia (2), ma, a fronte di necessità interpretative
delle disposizioni applicabili, spesso lacunose o ambigue, o
di esigenze di “uniformazione” in merito a specif‌ici aspetti
processuali, già risolti con riguardo ad altri procedimenti
speciali (3), di scegliere l’opzione che, di volta in volta,
appaia più garantista per i diritti dell’indagato o porti, in
assenza di espliciti limiti legislativi, alla più ampia esten-
sione dell’ambito di operatività della messa alla prova (4),
facendo risaltare maggiormente la funzione specialpre-
ventiva dell’istituto, anziché il suo carattere premiale.
Si è anche detto che la messa alla prova è caratteriz-
zata “ontologicamente” dalla consensualità e la volontà
dell’imputato è, quindi, determinante, non solo, in modo
esclusivo, quale impulso per il rito, ma anche con riguardo
al contenuto del programma e, ovviamente, per la sua ese-
cuzione, considerato che la specialprevenzione in questo
contesto è ricercata in modo “attivo”, con il coinvolgimen-
to diretto e costante dell’interessato: egli può decidere, in
ogni momento, di interrompere tale esecuzione, ritornan-
do, appunto, al processo ordinario.
Si deve rif‌lettere, però, sul fatto che pur in presenza di
un “consenso” che riguarda il momento genetico del proce-
dimento, il suo contenuto, con riferimento alle prescrizioni
del programma di prova inizialmente predisposte ed alle
eventuali modif‌iche apportate dal giudice prima della deci-
sione, nonché l’esecuzione della prova, il “trattamento” ven-
ga in rilievo, a differenza di quanto accade in sede esecutiva
per l’aff‌idamento in prova ai servizi sociali, antecedente-
mente e, apparentemente, a prescindere dal pieno accerta-
mento della responsabilità. Si deve rammentare, però, come
la legge preveda che il giudice disponga la sospensione del
processo, dopo le debite valutazioni, solo quando non debba
pronunciare una sentenza ex art. 129 c.p.p.
In questo contesto si colloca una delle questioni più
controverse in merito all’istituto in analisi, che espone la
sua stabilità a scosse di incostituzionalità. Ci si domanda,
infatti, se l’accertamento “in negativo” richiesto dall’art.
464-quater comma 1 c.p.p. sia suff‌iciente per non rinveni-
re nella disciplina menzionata frizioni con il principio di
presunzione di non colpevolezza.
2. La “natura” del contenuto del programma
La questione sembra indissolubilmente legata a quel-
la relativa alla natura delle prescrizioni del programma
che, come visto, sono, per previsione legislativa, neces-
sarie (condotte riparatorie e lavoro di pubblica utilità),
condizionatamente necessarie (risarcimento del danno)
ed eventuali (prescrizioni solo tipizzate dall’art. 168-bis
comma 2 c.p. e dall’art. 464-bis comma 4, lett. b) c.p.p.
oltre che la mediazione).
Non sembra potersi sostenere che le prescrizioni di cui
sopra siano frutto di “giustizia riparativa” in senso stretto,
poiché se è vero che l’impulso alla loro imposizione risiede
nella richiesta dell’imputato e che il consenso di quest’ul-
timo le copre nel dettaglio, dovendo essere prestato anche
per le eventuali modif‌iche o integrazioni apportate dal
giudice, prima di emettere l’ordinanza di sospensione, è
anche vero che esse non scaturiscono, secondo i “tratti”
internazionalmente riconosciuti della giustizia riparativa,
liberamente, dall’incontro dialogico fra presunto autore
del reato e vittima dello stesso. Hanno, però, sicuramen-
te una valenza “riparatoria” a doppio senso: dall’imputato
verso la società e da questa verso il primo.
Non sembra condivisibile neppure la teoria secondo la
quale la natura sanzionatoria delle prestazioni deve essere
esclusa poiché il legislatore non ha previsto un pieno ac-
certamento della responsabilità, perché tale ragionamento
si scontrerebbe con gli insegnamenti della giurisprudenza
di Strasburgo che, occupandosi delle cosiddette “pene na-
scoste”, ha elaborato una serie di criteri da considerare per
qualif‌icare o meno la misura come sanzione penale, a pre-

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