Merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine249-257

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@TRIBUNALE PENALE DI TORINO Sez. Sorv., 13 gennaio 2010. Pres. Vignera – Est. Vignera – Ric. C.

Pena - Sanzioni sostitutive - Libertà controllata - Sospensione della patente di guida - Finalità

La sospensione della patente di guida conseguente alla sanzione sostitutiva della libertà controllata (art. 56 L. 24 novembre 1981, n. 689) è finalizzata ad evitare che il condannato possa allontanarsi agevolmente dal luogo di residenza. Pertanto, tale sospensione comprende pure il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. (L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 53; L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 56) (1)

    (1) Si veda Cass. pen., sez. IV, 5 novembre 1986, Malagoli, in Ius&Lex dvd n. 1/2010, ed. La Tribuna. Secondo tale precedente, poichè la sospensione della patente di cui all’art. 56 della L. n. 689 del 1981 è dettata dalla finalità di vietare al sottoposto alla libertà controllata l’uso di veicoli, sì da impedirgli di allontanarsi dal luogo di residenza, essa prescinde dall’effettivo possesso della patente medesima. Ne deriva che il sottoposto alla libertà controllata che guida un veicolo senza patente viola comunque l’obbligo impostogli con la sentenza pronunciata ex art. 77 della legge citata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che: - con sentenza ex art. 444 c.p.p. emessa in data 11 marzo 2008 il GIP del Tribunale di Alessandria applicava a C. F. la pena di mesi 11 di reclusione in ordine al contestato delitto di omicidio colposo conseguente a plurime violazioni del codice della strada e la pena di mesi uno di arresto per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, convertendo tali pene detentive nella libertà controllata per la durata di mesi 24;

- con ordinanza in data 16 dicembre 2008 il Magistrato di Sorveglianza di Alessandria determinava le relative modalità di esecuzione (art. 66 l. 24 novembre 1981 n. 689);

- l’esecuzione della libertà controllata iniziava il 7 febbraio 2009;

- il 14 giugno 2009 i Carabinieri di Ovada comunicavano che il C. alle ore 9,05 dello stesso giorno (Domenica) era stato sorpreso a leggere il giornale all’interno di un bar di Ovada, così violando la prescrizione di non allontanarsi dal Comune di residenza (Trisobbio);

- il 3 agosto 2009 i Carabinieri di Ovada comunicavano altresì che il 30 luglio 2009 il libero controllato era stato fermato alla guida di un ciclomotore, così violando la prescrizione inerente alla sospensione della patente di guida ex art. 56, comma 1, n. 4, l. 24 novembre 1981 n. 689;

- conseguentemente, il Magistrato di Sorveglianza di Alessandria il 18 agosto 2009 sospendeva provvisoriamente l’esecuzione della misura sostitutiva e disponeva la trasmissione degli atti a questo Tribunale di Sorveglianza per la pronuncia del provvedimento di conversione ex art. 66 l.689/1981;

- la prova delle violazioni de quibus è data dalle suindicate comunicazioni dei Carabinieri di Ovada;

- per quanto riguarda, in particolare, quella del 30 luglio 2009 relativa alla guida del ciclomotore, si rileva che:

  1. la patente di guida (di autoveicoli) era stata sospesa al C. con la suindicata sentenza ex art. 444 c.p.p. dell’11 marzo 2008 quale sanzione amministrativa accessoria ex art. 222, comma 2, d. lgs 30 aprile 1992 n. 289 (codice della strada);

  2. conseguentemente, per guidare il ciclomotore il C. aveva all’epoca l’obbligo di munirsi del certificato di idoneità alla guida imposto dall’art. 116, comma 1 ter, cod. strada, non potendo beneficiare della “dispensa” prevista dalla stessa disposizione soltanto per “coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per l’infrazione di cui all’art. 142, comma 9” (superamento di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h dei limiti massimi di velocità);

  3. lo stesso C. con l’istanza in data 12 marzo 2009 (con la quale richiedeva la modifica della prescrizione sul suo obbligo di firma) ha implicitamente dichiarato di non possedere il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori;

  4. anche se lo avesse avuto, nondimeno, esso sarebbe stato irrilevante agli effetti de quibus, dovendosi pure il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori considerarsi ricompreso nella sospensione ex art. 56, comma 1, n. 4, l. 24 novembre 1981 n. 689, la quale va intesa nell’ampio significato di un generale divieto di guidare veicoli, avendo la finalità di evitare che il libero controllato possa allontanarsi agevolmente dal luogo di residenza [cfr. Cass. pen., 13/12/1985, Malagoli, in Arch. Giur. Circolaz., 1987, 489: “La sospensione della patente di guida, ex art. 56 legge 24 novembre 1981, n. 689, sulle modifiche al sistema penale, costituisce una delle modalità in cui si estrinseca la sanzione sostitutiva della libertà controllata (ex art. 56 citato) ed è dettata dalla finalità di vietare al «sottoposto» l’uso di autoveicoli (o motoveicoli), per impedirgli di allontanarsi facilmente dal luogo di residenza. Pertanto, tale sospensione, intesa nell’ampio significato di un generale divieto di guidare veicoli, prescinde dall’effettivo possesso della patente di guida”];

- non è consentita in questa sede alcuna valutazione sulla rilevanza delle violazioni de quibus (v. Cass. pen., Sez. I, 19/01/1993, Nieddu, in Mass. Cass. Pen., 1993, fasc. 5, 118: “In tema di conversione delle sanzioni sostitutivePage 250 della semidetenzione e della libertà controllata nella pena detentiva sostitutiva, prevista dall’art. 66 l. n. 689 del 1981 per il caso in cui sia violata taluna delle prescrizioni inerenti alle dette misure, non è consentito al giudice procedere ad una valutazione della rilevanza della violazione; invero la norma in parola non conferisce alcun potere discrezionale al giudice, il quale deve limitarsi a controllare, attraverso la verifica di eventuali giustificazioni addotte dalla persona ammessa alla sanzione sostitutiva, che, nel caso concreto, un’effettiva violazione delle prescrizioni imposte vi sia stata, senza alcuna possibilità di estendere oltre il suo sindacato, che è precluso dalla presunzione, contenuta nella norma, della rilevanza, ai fini della conversione della pena sostituita, anche di una singola violazione”; analogamente Cass. pen., sez. I, 15/03/1993, Parodi, in Mass. Cass. Pen., 1994, fasc.6, 2);

- ai fini della conversione della restante pena in quella detentiva sostituita, si rileva che nella fattispecie la libertà controllata è iniziata il 7 febbraio 2009 ed è terminata il 18 agosto 2009 con il provvedimento sospensivo del Magistrato di Sorveglianza di Alessandria: di guisa che nel caso sub iudice la libertà controllata espiata risulta pari a giorni 193 e corrispondente ex art. 57, comma 3, l. 689/1981 a 96 giorni di pena detentiva (arg. ex art. 134, comma 2, c.p.), a sua volta pari a mesi 3, giorni 6;

- questi ultimi, infine, vanno detratti alla pena di mesi 11 di reclusione applicata con la suindicata sentenza ex art. 444 c.p.p. emessa in data 11 marzo 2008 dal GIP del Tribunale di Alessandria, atteso che l’art. 74, comma 2, c.p. prevede che (in caso di concorso di reati che importano pene detentive di specie diversa) “la pena dell’arresto è eseguita per ultima”; (Omissis)

@TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI Sez. Dist., Di Siderno 19 ottobre 2009,n. 153. Est. Vizzari – Ric. P.A. (Avv. Panetta) C. E.T.R. s.p.a. (Avv. Scaglione)

Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Fermo amministrativo del veicolo ex art. 86 D.P.R. n. 602/1973 - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento

È inammissibile il fermo amministrativo di veicolo disposto ex art. 86 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall’art. 1 D.L.vo 27 aprile 2001, n. 112, per il recupero di somme relative a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, poichè trattasi di crediti non aventi natura tributaria. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86) (1)

    (1) Si rammenta che in seguito alla modifica apportata dall’art. 35, comma 26 quinquies L. n. 248/06, di conversione del D.L. 223/06 (c.d. Decreto Bersani), all’art. 19, comma 1, D.L.vo n. 546/92 sul procedimento dinanzi alle Commissioni tributarie, è stato aggiunto agli atti impugnabili dinanzi ad esse, elencati nel citato art. 19, anche il fermo di beni mobili registrati di cui all’art. 86 D.P.R. n. 602/73. Si veda, in merito alla dibattuta questione dell’attribuzione della giurisdizione sul fermo di veicoli alle commissioni tributarie, Trib. civ. Roma, sez. fer., 13 agosto 2007, in questa Rivista 2008, 259 e Giud. pace civ. Bari 26 febbraio 2007, ivi 2007, 1186.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., notificato in data 1º agosto 2006, l’attore conveniva in giudizio la E.Tr. S.p.A. al fine di ottenere l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento di fermo amministrativo disposto sul veicolo tg. BC 275 GS di proprietà dell’attore ed attuato mediante iscrizione al PRA su richiesta formulata dal Concessionario per la riscossione.

Detto fermo veniva dall’Ente esattore richiesto ai sensi dell’art. 86 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 come modificato dall’art. 1 D.L.vo 27 aprile 2001, n. 112, sulla base della cartella esattoriale n. 094/2005/00431487/17/000, notificata il 13 febbraio 2006, Ruolo 2005/005448, data esecutorietà 14 ottobre 2005, data consegna 10 dicembre 2005.

Chiedeva altresì la condanna della E.Tr. S.p.A. al risarcimento del danno esistenziale che l’attore avrebbe patito per il mancato utilizzo del bene mobile sottoposto a fermo, da liquidarsi in via equitativa.

In particolare l’attore lamentava:

l’illegittimità dell’atto impugnato perché emesso in violazione degli artt. 7 e 17, L. 27 luglio 2000, n. 212 e 5, L. n. 241/1990 mancanza di motivazione e mancata indicazione del responsabile del procedimento;

la nullità dell’atto opposto, perché privo della indicazione del termine e dell’autorità cui è possibile ricorrere come previsto dall’art. 3, n. 4, L. n. 241/1990;

inammissibilità del fermo per il recupero di somme relative a sanzioni amministrative per violazione al codice della strada.

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