Merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine151-162

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@TRIBUNALE CIVILE DI MILANO 10 Aprile 2009, n. 4972. Est. del Prete – Ric. S.A. ed altri Grieco C. B.P.B. Assicurazioni S.P.A. E M.M. Martini e Pavanetto

Guida in stato di ebbrezza - Trasportato - Trasporto di cortesia - Incidente stradale - Concorso di colpa del trasportato

La persona che accetta di essere trasportata su veicolo guidato da conducente in stato di ebbrezza, per aver assunto alcool, esprime l’accettazione del maggior rischio accompagnato a tale stato. L’autotrasportato concorre a realizzare il viaggio le cui conseguenze dannose vanno imputate anche alla sua improvvida scelta di affidarsi alla guida del soggetto in condizioni psico-fisiche alterate e la percentuale di concorso dell’ospitato si determina in relazione al tasso alcoolico assunto dal conducente che, se alto, ne rende facilmente individua- bile l’alterazione. (Nuovo c.s., art. 186)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.A. e T.F., in proprio e quali genitori di S.T., citavano in giudizio le parti convenute chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in seguito ad incidente stradale nel quale era rimasta coinvolta l’auto condotta da M. sulla quale era trasportato il figlio minore. Si costituivano con separate comparse i convenuti che non contestavano la responsabilità del conducente il veicolo sul quale era il minore ma l’entità del risarcimento dei danni richiesti.

La causa, dopo trattazione ed attività istruttoria, perveniva all’udienza di precisazione delle conclusioni e quindi, rimessa in istruttoria, veniva interrotta essendo il minore divenuto maggiorenne. In seguito alla costituzione di tale parte la causa perveniva nuovamente in sede di precisazione delle conclusioni ove le parti concludevano come in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La responsabilità di M., conducente del veicolo sul quale era trasportato S.T., non risulta contestata e deve essere accertata alla luce della lineare dinamica dell’evento.

La BPB ha dedotto un concorso di colpa di S.T. per avere accettato di essere trasportato da conducente sotto l’influenza di alcool. Dagli atti emerge che M. si trovava alla guida del veicolo in stato di ebbrezza (nonché sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, v. verbale di accertamento n. 435981T prodotto nell’ambito del doc. 1 dalla parte BPB).

Tale dato oggettivo non appare contestato da M. né da T.S. che nessuna difesa svolgono in merito. Ad esso può quindi farsi riferimento per delineare l’esistenza o meno di un concorso di colpa da parte dell’attore. Non può negarsi che accettare di essere trasportato da conducente che non è in condizioni psico-fisiche per condurre in sicurezza un veicolo significa accettare il maggiore rischio che a quella condizione necessariamente si accompagna. Un conducente in stato di ebbrezza non ha una corretta percezione delle condizioni circostanti, non è in grado di adeguare con immediatezza la propria condotta di guida alle condizioni della strada e di mantenere il controllo del veicolo così da garantire un trasporto sicuro. Il veicolo è posto quindi in circolazione in condizioni di evidente insicurezza. Tali condizioni sono accettate dal trasportato che, operando con la dovuta diligenza, avrebbe potuto evitare di porsi in una posizione nella quale è maggiormente esposto al rischio di subire le conseguenze di una inadeguata condotta di guida. Il trasportato in definitiva concorre, con la propria scelta, a realizzare un trasporto le cui conseguenze dannose non può imputare solo al conducente ma deve imputare anche alla propria improvvida scelta di affidarsi a chi è in condizioni psico-fisiche alterate.

In ordine al concorso tra condotta del trasportato e del conducente si richiamano Cass. n. 18177/07, Cass. n. 11947/06, Cass. n. 4993-04.

Per determinare la percentuale di concorso di S. deve considerarsi l’elevato tasso alcoolico di M. che rende ragionevole presumere che l’alterazione del convenuto fosse facilmente individuabile dall’amico trasportato. Per questa chiaramente rilevabile inadeguatezza alla guida si ritiene di determinare un concorso di colpa da parte dell’attore nella misura di un terzo.

Relativamente al risarcimento dei danni subìti da T.S. si osserva quanto segue.

Il giudice ritiene di accogliere le conclusioni della relazione dei consulenti medici in quanto analiticamente e condivisibilmente motivate. La parte attrice ha dissentito da tali conclusioni ma deve osservarsi che gli elementi addotti a sostegno del dissenso sono di scarso contenuto. Già in atto di citazione la parte (ai punti da 12A a 12C) non aveva con precisione fornito elementi per consentire di comprendere attraverso quale calcolo era pervenuta agli importi richiesti per il danno subito. Qualche elemento giustificativo è emerso al termine della trattazione ma si è comunque in presenza di un mero riferimento alle conclusioni alle quali è pervenuto un organo amministrativo (Commissione medica della Regione Veneto per l’accertamento dell’invalidità civile). Il rinvio alle determinazioniPage 152di tale organo è ininfluente alla luce del già sottolineato analitico esame condotto dai consulenti del giudice che si ritiene di recepire integralmente.

La temporanea impossibilità di svolgere le normali attività della persona risulta accertata dai CTU nella misura indicata in seguito; con riferimento all’indice medio adottato da questo tribunale si ritiene di risarcire il pregiudizio con l’importo di euro 70 per ogni giorno di inabilità temporanea totale nonché con importi, per ogni giorno di inabilità temporanea parziale, proporzionalmente corrispondenti alla percentuale indicata in seguito.

Il danno relativo alla temporanea impossibilità di svolgere le normali attività della persona deve quindi essere liquidato complessivamente per l’inabilità di gg. 60 in forma totale in euro 4.200, per l’inabilità di gg. 40 in forma parziale al 75% a euro 52,50 al giorno in euro 2.100, per l’inabilità di gg. 60 in forma parziale al 50% a euro 35 al giorno in euro 2.100, per l’inabilità di gg. 60 in forma parziale al 25% a euro 17,50 al giorno in euro 1.050.

L’invalidità permanente risulta accertata dal CTU in 20% come incidenza sulle condizioni di salute e integrità fisica. Pur non essendo stata riconosciuta l’incidenza di tale invalidità sulla capacità lavorativa specifica si ritiene di valutare anche il maggiore sforzo al quale l’infortunato sarà sottoposto per conseguire lo stesso reddito di lavoro che avrebbe conseguito se non si fosse verificato l’incidente. Alla luce di tali considerazioni, con riferimento all’in- dice medio adottato da questo tribunale, all’infortunato e alla percentuale di invalidità permanente, si ritiene di riconoscere alla parte l’importo complessivo di euro 54.000.

La parte richiede in atto di citazione la liquidazione sia di un danno morale sia di un danno esistenziale. Deve dissentirsi da tale impostazione in quanto non può ritenersi che il danno c.d. esistenziale costituisca un’autonoma voce di danno. Ciò alla luce delle sentenze della Cassazione del 2003 (Cass. 8827/03 e 8828/03) che hanno ricondotto plurime voci di danno nell’ambito di un sistema bipolare costituito dal danno patrimoniale ai sensi dell’art. 2043 c.c. e dal danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 c.c. Anche la giurisprudenza successiva ha sottolineato come, nel predetto sistema bipolare, l’espressione danno esistenziale non definisca una generica categoria “... dagli incerti e non definiti confini ...” (Cass. 15022/2005), ma si riferisca a quei pregiudizi provocati sul fare areddittuale del soggetto, che alterino “...le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno...” (Cass. S.U. 6572/2006). Definitivo richiamo può essere svolto alla sentenza Cass. sez. un. 26972/08 che il citato orientamento ha delineato e confermato.

Superando pertanto la distinzione attuata dalla parte si ritiene di riconoscere, in considerazione del fatto che sono astrattamente ravvisabili degli estremi del reato di lesioni colpose, del lungo periodo di malattia sofferto e dell’evidente riflesso che esso ha avuto sulla vita del giovane, un danno non patrimoniale nella misura di euro 13.000.

Quali ulteriori danni vengono riconosciuti, alla luce della prodotta documentazione e degli atti euro 2.159,96 per spese mediche (come da conclusione dei ctu).

Relativamente alle ulteriori spese mediche successive al deposito della relazione dei consulenti di ufficio (v. precisazione delle conclusioni all’udienza del 25 settembre 2008) si osserva che non sono forniti elementi per accogliere la domanda.

La parte indica altresì come importi risarcibili le spese sostenute per la frequenza di una scuola negli anni dal 2004 al 2008. Deve dirsi che l’attore non ha fornito alcun elemento per far ritenere che quelle spese siano state conseguenza diretta dell’incidente né il giudice può ipotizzare il rendimento scolastico del giovane prima dell’incidente e la necessità di essere successivamente aiutato negli studi (si richiama anche l’assenza di alcuna prova in merito nella memoria ai sensi dell’art. 184 c.p.c.).

Il danno risarcibile per T.S. risulta complessivamente di euro 78.609,96. Alla luce dell’accertato concorso di colpa i convenuti devono essere condannati al pagamento a favore di T.S. dell’importo di euro 52.406,64 con maggiorazioni come da dispositivo e previa detrazione, alla data della relativa corresponsione, dell’importo ricevuto e trattenuto in acconto.

Per quanto riguarda i genitori S.A. e T.F. si osserva che i punti 12G e 12H dell’atto di citazione appaiono alquanto genericamente motivati. I capitoli 3-4a-4b-5b della memoria degli attori ai sensi dell’art. 184 c.p.c. si presentano privi di specifici elementi di riferimento e si riducono sostanzialmente a valutazioni che non possono essere richieste ai testi.

La domanda di tali parti deve quindi essere respinta. Relativamente alle spese di causa si osserva che gli attori...

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