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Rivista penale 9/2013
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CORTE DI APPELLO PENALE DI NAPOLI
SEZ. II, 14 GIUGNO 2013, N. 3277
(UD. 31 MAGGIO 2013)
PRES. MADDALENA – IMP. AURINO ED ALTRO
Corruzione y Per atto contrario ai doveri di uff‌icio
o del servizio y Differenze rispetto al reato di con-
cussione y Criteri di identif‌icazione.
Concussione y Induzione indebita a dare o promet-
tere utilità y Perseguibilità del privato che tragga
indebitamente utilità dalla trattativa y Differenze
con la disciplina previgente.
. Il discrimine tra il delitto di corruzione per un atto
contrario ai doveri d’uff‌icio e quello di concussione,
f‌igure criminose che non si pongono in rapporto di
concorso apparente di disposizioni coesistenti, bensì di
incompatibilità strutturale, non si può individuare nè
attraverso il criterio dell’iniziativa, privata o pubblica,
nè attraverso il criterio del metus publicae potestatis,
nè, ancora, attraverso quello dell’utile privato del pre-
teso corruttore: la diffrenza tra i due delitti, riposa sul-
l’appartenenza della concussione alla f‌igura dell’abuso
della situazione giuridica e della corruzione per un atto
contrario ai doveri d’uff‌icio a quella dell’abuso della
situazione di fatto. (c.p., art. 317; c.p., art. 319) (1)
. La f‌igura criminosa introdotta nel codice penale dal
comma 75 dell’art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190
- articolo 319 quater c.p. - permette di perseguire, anche
se con pena inferiore rispetto a quella comminata per
l’intraneus, anche il privato che tragga indebitamente
una qualsivoglia utilità dalla “trattativa” con il pubblico
uff‌iciale, o con l’incaricato di pubblico servizio, mentre,
vigente la legge 26 aprile 1990, n.86, l’ “indotto” dalla
concussione si sarebbe persino potuto costituire parte
civile nel procedimento a carico del concussore, lu-
crando, pertanto, un’utilità, nel non essere assoggettato
alle conseguenze della sua situazione “contra ius”, e
godendo anche di un inconcepibile ristoro dei danni a
seguito della prospettata minaccia di far valere un dirit-
to - previsto dall’art. 1438 c.c. - non potendo opporre, il
concussore per induzione, il “versarsi in re illicita” del
concusso. (c.p., art. 319 quater) (2)
(1) Sugli elementi distintivi fra il reato di corruzione e quello di con-
cussione, cfr. Cass. pen., sez. II, 10 dicembre 2007, Cuccia, in questa
Rivista 2008, 1375; Cass. pen., sez. IV, 6 febbraio 2004, Di Giacomo,
ivi 2005, 208 e Cass. pen., sez. VI, 20 novembre 2003, Spinelli, ivi
2004, 339.
(2) Per utili riferimenti in ordine alla fattispecie di reato di cui
all’art. 319 quater c.p., cfr. Cass. pen., sez. VI, 18 aprile 2013 Samma-
trice, in Ius&Lex dvd n. 4/13, ed. La Tribuna; Cass. pen., sez. VI, 15
aprile 2013, Vaccaro, ibidem; Cass. pen., sez. VI,. 8 aprile 2013, Pierri,
in questa Rivista 2013, 501.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza del primo giudice va riformata.
Si deve premettere che l’istanza di rinnovazione del di-
battimento presentata ex art. 585, quarto comma, c.p.p. dal
difensore dell’imputato Tamburelli non può esser presa in
considerazione, in quanto non presente nei motivi conte-
stuali, per cui non s’atteggia a specif‌icazione degli stessi,
ma ad introduzione di motivo costituente un quid novi,
negozio processuale inammissibile, in quanto ponentesi in
deroga ai termini di scadenza di cui all’articolo 585 c.p.p.
(Cass., sez. VI, 15 gennaio 1993, n. 4510, Sciannameo;
Cass., sez. I, 14 febbraio 1994, n. 1300, Narese; Cass., sez. I,
21 febbraio 1995, n. 1708, Colazzo; Cass., sez. III, 12 dicem-
bre 1995, n. 12260, Viceconti, RV 203712; Cass., sez. VI, 10
febbraio 1996, n. 1660, Porletti, RV 203732; Cass., sez. un.,
20 aprile 1998, n. 4683, Bono ed altri, in Arch. nuova proc.
pen., 1998, 174, RV 210259; Cass., sez. V, 1 febbraio 2000, n.
1070, Tonduti ed altri; Cass., sez. II, 26 novembre 2003, n.
45739, Marzullo, RV 226976; Cass., sez. IV, 2 febbraio 2005,
n. 3453, Nwobolo ed altri).
Alle argomentazioni dedotte nella memoria difensiva
concernente la posizione processuale dell’Aurino si può
rispondere - e si risponderà - per implicito (Cass., sez. I, 12
settembre 2007, n. 34531, Gangemi ed altro, RV 237618).
Quanto all’istanza di rinnovazione del dibattimento
presentata nell’interesse dello stesso imputato, essa va
rigettata, in quanto volta ad accertare circostanze che
per quanto sarà osservato in prosieguo di motivazione,
si palesano irrilevanti ai f‌ini dell’inquadramento de jure
della vicenda che occupa; quanto alla pretesa inattendi-
bilità della persona f‌isica, specialmente in considerazione
della scelta del rito abbreviato, ma anche della chiarezza
immediata del contenuto del verbale di arresto e seque-
stro versato in atti, per nulla superato dal tenore delle
dichiarazioni spontanee rese oggi dall’Aurino, che - fra
l’altro ben tardivamente - costruirebbero una sorta di
istigazione alla corruzione da parte del Cerullo (ma non
sarebbe per nulla provato il rif‌iuto secco del pubblico uf-
f‌iciale), lo stato degli atti consente la decisione di merito;
la posizione “irregolare” del Cerullo non muta la sostanza
ontologica di fatti di causa, e non consentirebbe una de-
rubricazione nell’accusa di corruzione ex art. 319 c.p.; le
fotograf‌ie scattate, per logica, ritraggono una situazione
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di irregolarità in cui si trovava il Cerullo, ché, altrimenti,
mai i pubblici uff‌iciali avrebbero potuto “trattare” - lato
sensu - con il Cerullo.
Ulteriore riscontro - sempre sotto il prof‌ilo meramente
ontologico della vicenda - ostativo alla accoglibilità della
formulata istanza di rinnovazione dell’istruttoria dibatti-
mentale è costituito dalla presenza in atti di copia delle
banconote versate dal Cerullo al Tamburelli, mentre l’Auri-
no, presente in tale fase, raccomandava al Cerullo di farsi
vivo l’indomani per il versamento della rimanente somma.
Attesi i contorni di fatto della descritta situazione,
non può essere accolta l’istanza di assoluzione di Aurino
Eduardo per non aver commesso il fatto.
Bisogna, allora, - posto che un’istanza analoga a quella
di cui sopra non è stata formulata nell’interesse del Tam-
burelli - esaminare il problema della possibilità di deru-
bricazione del delitto contestato agli odierni appellanti in
quello di cui all’articolo 319 c.p.
Un’antica dottrina, che può, ormai, dirsi abbandona-
ta per la sua “ingenuità” poteva la distinzione tra i due
delitti sull’iniziativa, se provenisse dal privato o dal pub-
blico uff‌iciale (corruzione ex art. 319 c.p. nel primo caso,
concussione nel secondo): fu facile obiettare, in primis,
che, rappresentando, il delitto di cui all’articolo 319 c.p.
una sorta di reato plurisoggettivo reciproco doppio, ben
sarebbe potuta, in quest’ambito, l’iniziativa, provenire
indifferentemente all’intraneus o dell’extraneus: un’oc-
chiata basta per l’accordo corruttivo, contemporanea, del
privato e del pubblico uff‌iciale o dell’incaricato di pub-
blico servizio; di più, se l’iniziativa avesse costituito il
discrimine tra l’uno e l’altro dei reati di cui trattasi, non
sarebbe potuta esistere la concussione ambientale, nella
quale l’imprenditore, ad esempio, che intenda, nel pieno
diritto, iniziare dei lavori sa benissimo che, se non prende
la “iniziativa” di un “obolo” per il partito politico, o di un
congruo “regalo” ai pubblici amministratori, non potrà che
dare l’addio al proprio “sogno edilizio”; d’altro canto, an-
che quanto al delitto di estorsione, è il derubato ad essere,
bene spesso, colui che si offre, nel famigerato “cavallo di
ritorno”, di pagare per riottenere il maltolto.
Un indirizzo affermatosi con maggior successo è quello
del “metus publicae potestatis”: nel delitto di concussione
il privato agisce in una posizione di succubanza, temendo
sanzioni, anche se ingiuste, che gli possano derivare dalla
propria inottemperanza al Diktat della Pubblica Ammini-
strazione, mentre, quando il patto illecito si svolge “in dan-
no della P.A.”, su di un piano di assoluta parità tra privato,
si conf‌igura il delitto di cui all’articolo 319 c.p.
Rimane, però, fuori da quest’inquadramento della diffe-
renza tra i due delitti il caso - non infrequente - in cui il pri-
vato (che, per esempio, abbia commesso un reato e paghi il
silenzio del pubblico uff‌iciale) ritragga dall’operato, pur sem-
pre criminoso, del p.u. un “utile privato”: verrebbe meno il
metus publicae potestatis, con la conseguente conf‌igurabilità
del delitto di cui all’articolo 319 c.p. in luogo di quello previ-
sto dall’articolo 317 c.p. (Cass., sez. un., 27 novembre 1982,
Dessi, Cass. pen., 1984, 260; Giust. pen., 1983, II, 713; Cass.,
sez. VI, 10 dicembre 1983, Burlando, Giur. it., 1985, II, 68).
A tale tesi si è, però, opposto che, così per la concus-
sione come per l’estorsione, argomentando dal tenore
dell’articolo 1438 c.c. - minaccia di far valere un diritto
- (nel caso della concussione un potere), anche se colui
che si fa alla dazione “versatur in re illecita” è pur sem-
pre un concusso, un succubo, non un corruttore (Cass.,
21 gennaio 1980, Cass. pen., mass. ann., 1981, 1530; Cass.,
22 aprile 1992, Riv. pen., 1993, 188; Corte app. Catania, 23
settembre 1993, Giur. merito, 1994, 487; Cass., 17 marzo
2000, n. 3488; Cass., 18 novembre 2004, n. 700).
Alla stregua di tanto, acuta dottrina ha criticato la
distinzione legislativa tra la concussione per costrizione
e quella per induzione, in quanto ciò che decide della
sussistenza della concussione è pur sempre la minaccia
di un provvedimento sfavorevole, che il privato subisca
un danno o - anche - un vantaggio: il concussore, allora,
prof‌itta sempre della situazione, legale od illegale che sia,
del privato, che “certat semper de damno vitando”, per le
suesposte ragioni, “numquam de lucro captando”:
Bisogna, allora, battere altra via per argomentare circa
il vero distinguo tra i due reati di cui trattasi.
La concussione e la corruzione per un atto contrario
ai doveri d’uff‌icio non si pongono in rapporto di concorso
apparente di disposizioni, bensì di incompatibilità strut-
turale, come è a dirsi, per esempio, quanto al rapporto
tra il delitto di truffa e quello di frode nell’esercizio del
commercio, nel quale non deve assolutamente comparire
l’artif‌icio e/o il raggiro, ed essendo stata di molto criticata
la categoria della “specialità bilaterale”, che si risolve in
una sorta - nient’altro che - di concorso formale (si pensi al
rapporto tra i delitti di cui agli articoli 416 bis c.p. e 74 T.U.
9 ottobre 1990, n. 309, al cui riguardo si è dovuto affermare
la possibilità del concorso effettivo, e non apparente, di rea-
ti) (Cass., sez. un., 13 gennaio 2009, n. 1149, Magistris, RV
241883; Cass., sez. I, 27 gennaio 2005, n. 2612, P.G. in proc.
Tomasi ed altri, RV 230450; Cass., sez. II, 9 giugno 2005,
n. 21956, Laraspata ed altri, RV 231972; Cass., sez. VI, 29
settembre 2005, n. 35034, Lo Nigro ed altro, RV 232574).
Bisogna che l’indagine inizi dalle f‌igure dommatiche
dell’abuso del diritto e dell’eccesso dello stesso: si ha
l’abuso del diritto nelle f‌igure criminose contemplate da-
gli articoli 659 e 660 c.p., nel cui ambito s’assiste ad una
deviazione teleologica della portata del diritto nei limiti
dell’ordinamento; malamente, invece, si esprime la ru-
brica dell’articolo 571 c.p. - abuso dei mezzi di correzione
o disciplina - sempre che il “jus corrigendi” sia una forma
di esercizio del diritto, e non - come osserva la dottrina
preferibile - di adempimento del dovere; nella f‌igura cri-
minosa in esame, comunque, non s’ha deviazione della
f‌inalità del jus corrigendi, ma un eccesso nell’uso, cosa
diversa dall’abuso in senso tecnico.
Passando, ora, con maggiore attinenza al presente pro-
cedimento, alla f‌igura dell’abuso di potere, la dottrina che
se ne è interessata ex professo ha individuato tre distinte
categorie: l’abuso di potere in senso stretto, che si con-
creta nella commissione dei delitti di cui agli articoli 323
e 479 c.p., ove compare una deviazione dalle f‌inalità del
potere certif‌icativo - art. 479 c.p. - o di quello comparativo

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