Merito

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Rivista penale 7-8/2013
Merito
CORTE DI APPELLO PENALE DI NAPOLI
SEZ. III, 13 MARZO 2013, N. 1337
PRES. GRASSO – EST. CATENA – IMP. ESPOSITO
Stupefacenti y Attenuanti y Attenuante di cui al-
l’art. 73, comma settimo, D.P.R. n. 309/1990 y Condi-
zioni di applicabilità.
. In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti,
ai f‌ini del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art.
73, comma settimo, del D.P.R. n. 309 del 1990, non è
suff‌iciente una mera collaborazione informativa ri-
chiedendosi una specif‌ica operosità funzionale alla
neutralizzazione dell’attività criminosa. (c.p., art. 110;
(1) Principio più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità.
Ex plurimis, v. Cass. pen., sez. VI, 26 settembre 2012, Biasi e altri,
in Ius&Lex, dvd n. 4/2013, ed. La Tribuna; Cass. pen. sez. III, 27
settembre 2012, Toselli, ibidem, che precisa come le “risorse” la cui
sottrazione deve essere oggetto dell’aiuto prestato dal collaborante
vanno intese in senso globale, in esse dovendosi ricomprendere non
solo lo stupefacente o il denaro destinato all’acquisto, ma anche le
risorse “umane” e qualsiasi altra rivelazione in grado di incrinare e
porre quindi in diff‌icoltà il sistema di spaccio; Cass. pen., sez. VI, 3
giugno 2010, Sivolella e altri, in questa Rivista 2011, 595 e Cass. pen.,
sez. VI, 20 maggio 2010, Khezami, ivi 2011, 465.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata all’udienza del 18 settembre
2012 il G.U.P. del Tribunale di Napoli dichiarava Esposito
Sergio colpevole del reato a lui ascritto e, con la dimi-
nuente per il rito, lo condannava alla pena f‌inale di anni
quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, oltre al
pagamento delle spese processuali e custodiali; dichiarava
l’imputato interdetto dai pp.uu. per la durata di anni cin-
que. Disponeva la conf‌isca e la distruzione della sostanza
stupefacente in sequestro e la restituzione del telefono
cellulare.
Avverso la predetta decisione ha proposto appello la
Difesa dell’imputato chiedendo:
1) l’applicazione della circostanza attenuante di cui
all’art. 73, comma VII, D.P.R. 309/90;
2) l’applicazione della circostanza attenuante di cui
all’art. 73, comma V, D.P.R. 309/90;
3) l’applicazione delle circostanze attenuanti generi-
che nella massima estensione la riduzione della pena.
All’udienza odierna, svolta la rituale relazione, il P.G. e la
Difesa dell’imputato hanno concluso come da verbali in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che i motivi di appello siano solo par-
zialmente accoglibili, in particolare limitatamente alla
concessione all’imputato delle circostanze attenuanti
generiche.
L’Esposito Sergio subiva una perquisizione all’interno
del suo esercizio commerciale che consentiva il rinve-
nimento della sostanza stupefacente indicata nel capo
di imputazione, occultata in un cofanetto posto tra due
divani.
In sede di spontanee dichiarazioni alla P.G., poi confer-
mate nel corso dell’interrogatorio di garanzia, l’Esposito,
giustif‌icandosi per le diff‌icoltà economiche che stava af-
frontando da alcuni anni, ammetteva che nel maggio del
2011 aveva ricevuto la visita di un suo conoscente a nome
Del Vecchio Giuseppe, noto anche come “Beccaccione”,
abitante nella zona della Torretta, il quale gli aveva pro-
posto di detenere sostanza stupefacente per suo conto,
in cambio del pagamento della somma di euro 100,00 a
settimana; dal momento in cui egli aveva accettato il Del
Vecchio, dopo averlo contattato telefonicamente tramite
l’utenza telefonica che l’Esposito aveva memorizzato sul
suo cellulare e che forniva agli investigatori, si recava da
lui ogni due giorni a bordo del suo scooter, prelevando lo
stupefacente che era custodito all’interno di un cofanetto
e che egli sapeva essere cocaina, per quanto riferitogli dal
Del Vecchio.
Le modalità di detenzione dello stupefacente, secon-
do una modalità retribuita non certamente occasionale,
bensì evidentemente continuava ed interrotta solo dall’in-
tervento esterno della P.G., oltre al quantitativo di stupe-
facente caduto in sequestro, pari a circa 47 dosi, rendono
evidente l’impossibilità di far ricorso all’applicazione della
circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma V, D.P.R.
Le predette dichiarazioni dell’imputato, a parere della
Corte, non integrano inoltre, gli estremi della collaborazio-
ne prevista dalla circostanza attenuante di cui all’art. 73,
comma VII, D.P.R. 309/90, essendosi l’Esposito, con esse,
limitato alla indicazione del correo Del Vecchio Giuseppe.
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legit-
timità, ai f‌ini del riconoscimento dell’invocata attenuante
non è suff‌iciente una mera collaborazione informativa, in
quanto la citata attenuante si colloca in uno spazio più
avanzato, richiedendo una specif‌ica operosità, funzionale
alla neutralizzazione dell’attività criminosa, in uno dei due
sensi previsti dalla norma, e che consentano di realizzare
alternativamente uno dei due risultati ivi menzionati, os-
sia l’interruzione della catena delittuosa in atto, secondo
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7-8/2013 Rivista penale
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una f‌inalità prevalentemente repressiva, oppure consenta
di colpire specif‌icamente i mezzi f‌inanziari e patrimoniali
che costituiscono mezzo e provento dell’illecito, secondo
una f‌inalità prevalentemente preventiva.
La collaborazione, quindi, deve essere effettiva ed ido-
nea a conseguire un utile risultato, da valutare, ovviamen-
te, anche in relazione alle concrete dimensioni dell’illecita
attività, posto che altrimenti la circostanza attenuante ri-
sulterebbe applicabile solo nei casi di maggiore ampiezza
dei traff‌ici di stupefacenti (cfr. ex plurimis, Cass. pen., sez.
VI, sentenza del 2 marzo 2010, n. 20799; Cass. pen., sez. VI,
sentenza del 16 marzo 2010, n. 19082; Cass. pen., sez. III,
sentenza del 18 aprile 2012, n. 37372).
Non vi è dubbio, quindi, che allorquando la norma
di cui all’art. 73 , c omma VII, D.P.R. 309/90 menziona
le risorse, essa si riferisca anche alle risorse umane
coinvolte nel traff‌ico, ma proprio sotto questo aspetto le
dichiarazioni dell’imputato non appaiono essere carat-
terizzate da quella completezza richiesta dalla norma,
pur tenendo conto della specif‌ica dimensione del traf-
f‌ico. Appare infatti limitato il contributo dell’Esposito,
atteso che egli non ha chiarito come mai un soggetto
quale il Del Vecchio av esse decis o di risolversi proprio
a lui , e che tipo di garanzie egli avrebbe potuto offrire,
posto che non appare af fatto veros imile che un grup po
dedito al commercio di stupefacenti, seppure non par-
ticolarme nte ramif‌icato ed organiz zato, si ri volga ad un
soggetto del tutto estraneo ad ambienti criminosi, che
non offra alcuna garanzia e che non sia conosciuto ne-
gli ambienti di riferi mento, so prattutto, allorquando si
tratti di un rapporto continuativo come quello instaura-
to dall’imputato appellante.
Ne deriva, quindi, che il contributo offerto dall’Espo-
sito Sergio non è connotato da quell’operosità più ampia
della mera collaborazione informativa richiesta dalla
norma invocata, essendosi egli limitato a fare il nome del
Del Vecchio, senza aggiungere alcun ulteriore elemento
di cui senza alcun dubbio, alla luce delle predette consi-
derazioni, era a conoscenza e che avrebbe quindi potuto
rivelare alla P.G. per meglio illustrare e contestualizzare il
meccanismo illecito di riferimento.
Sicuramente, tuttavia, la condotta dell’Esposito Sergio,
peraltro tenuta sin dal primo comento dell’accertamento
del reato, ponendosi in palese contrasto con la scelta sino
a quel momento operata, merita la concessione delle cir-
costanze attenuanti generiche, manifestando la precisa
volontà di un mutamento nello stile di vita.
Dalla predetta concession e deriva la rivisitazion e
della dosimetria della pena, secondo il seguente calcolo:
pena base anni sei di reclusione ed euro 27.000,00 di
multa, ridotta per effetto delle circ ostanze attenuanti
generiche - concesse non nella massima estensione in
considerazion e della reiterazion e della condotta - ad
anni cinque di reclusione ed euro 24.000,00 di multa,
ulteriormente ridotta per effetto del rito alla pena f‌ina le
di anni tre mesi q uattro di recl usione ed eur o 16.000,00
di multa.
L’impugnata sentenza va nel resto confermata. (Omissis).
CORTE DI APPELLO PENALE DI MILANO
SEZ. I, 27 FEBBRAIO 2013, N. 8611 (*)
PRES. MALACARNE – EST. MILANESI – IMP. B. ED ALTRO
Informatica y Reati y Responsabilità per il tratta-
mento dei dati y Mancato adempimento delle condi-
zioni che rendono lecito l’uso dei dati y Responsabi-
lità del controller dei dati medesimi y Fattispecie di
acquisizione e cancellazione di un video y Ipotesi di
trattamento dei dati sensibili y Esclusione.
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omissione y Di un host o di un content provider y
Condizioni y Obbligo giuridico di impedire l’evento.
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buzione di un potere y Dovere di verif‌ica preventiva
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manifestazione del pensiero y Valutazione y Criteri.
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trattamento dei dati sensibili. (Mass. Redaz.) (d.l.vo 30
giugno 2003, n. 196, art. 167)
. Per sostenere la responsabilità a titolo di omissione in
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a suo carico un obbligo giuridico di impedire l’evento
e quindi da un lato, l’esistenza di una posizione di ga-
ranzia, e dall’altro la concreta possibilità di effettuare
un controllo preventivo [che non sussiste nel caso in
esame]. (Mass. Redaz.) (d.l.vo 30 giugno 2003, n. 196,
art. 167; c.p., art. 40)
. L’attribuzione ad un internet provider di un dovere/
potere di verif‌ica preventiva va valutata in relazione
alla collisione con forme di libera manifestazione del
pensiero. (Mass. Redaz.) (d.l.vo 30 giugno 2003, n. 196,
art. 167; cost. 22 dicembre 1947 art. 21)
(*) La sentenza e la relativa nota di A. MACRILLÒ sono già state pubblicate
nel numero precedente di questa Rivista. Si ripubblicano in quanto la nota
era incompleta per cause non riconducibili nè all’Editore nè all’Autore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 1972/2010 emessa dal Tribunale
di Milano in composizione monocratica, all’esito di giu-
dizio abbreviato, in data 24 febbraio 2010, D.D.C., F.P.A.,
D.L.R.G., A.D. venivano assolti perché il fatto non sussiste
dall’imputazione loro contestata al capo A) ai sensi degli
artt. 110, 40, comma 2, 595, comma 1 e 3, c.p. nei termini di
seguito indicati: perché in concorso tra loro D.D.C. - Pre-
sidente del Consiglio di Amministrazione di G. Italy s.r.l.
dal 19 marzo 2004 e successivamente nominato ammini-
stratore delegato in data 2 aprile 2004 (f‌ino al 21 maggio
2007), F.P.A. - Responsabile delle policy sulla privacy per
l’Europa (Global Privacy Counse) di Google Inc., D.L.R.G.

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