Merito

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Arch. loc. e cond. 5/2013
Merito
CORTE DI APPELLO CIVILE DI CALTANISSETTA
11 APRILE 2013
PRES. CANTO – EST. ZUCCHETTO – RIC. X C. Y
Matrimonio y Separazione dei coniugi y Casa co-
niugale y Assegnazione y Vincolo di coabitazione
con il genitore assegnatario y Figlio maggiorenne
non autosuff‌iciente y Collegamento stabile con
l’abitazione del genitore y Permanenza y Fattispecie
in tema di frequentazione di ciclo di studi universi-
tari in altra città.
. In tema di assegnazione della casa coniugale, al f‌ine
di ritenere integrato il requisito della coabitazione con
l’assegnatario, è suff‌iciente che il f‌iglio maggiorenne
non autosuff‌iciente, pur in assenza di una quotidiana
coabitazione (che può essere impedita dalla necessità
di assentarsi con frequenza, anche per non brevi pe-
riodi, per motivi di studio), mantenga - tuttavia - un
collegamento stabile con l’abitazione del genitore,
facendovi ritorno ogniqualvolta gli impegni glielo con-
sentano. (Fattispecie nella quale la Corte di appello ha
ritenuto che la frequentazione dei corsi universitari in
altra città, con conseguente allontanamento della f‌iglia
maggiorenne dalla casa familiare anche per apprezza-
bili periodi di tempo, non costituisse un suff‌iciente ele-
mento per ritenere reciso il vincolo di coabitazione con
il genitore assegnatario). (c.c., art. 155 quater) (1)
(1) La pronuncia aderisce all’indirizzo giurisprudenziale indicato
dalla S.C. con la sentenza Cass. civ., sez. I, 27 maggio 2005, n. 11320,
in Ius&Lex dvd n. 4/2013, ed La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza emessa in data (Omissis), depositata il
(Omissis), il Tribunale di Caltanissetta, in composizione
collegiale, pronunciava la separazione personale dei co-
niugi, assegnava la casa coniugale a (Omissis), onerava
(Omissis) del pagamento di un assegno mensile di euro
500,00 per il mantenimento della f‌iglia (Omissis), oltre al
50% delle spese straordinarie.
Ha proposto appello (Omissis), rilevando l’erroneità
della sentenza laddove ha assegnato la casa coniugale al
marito. Assume: che quest’ultimo aveva lasciato volon-
tariamente la casa familiare, unitamente al f‌iglio, ancor
prima della proposizione del ricorso per separazione; che
risulta proprietario di altro immobile e titolare di reddito
proprio; che gode, in uno al f‌iglio, della stabile ospitali-
tà della madre. Rileva che il fatto che la f‌iglia frequenti
l’Università a Roma è circostanza che non vale a ritenere
cessata la coabitazione con la madre, tanto più che, ormai
prossima alla laurea, la prima non ha più necessità di fre-
quentare assiduamente l’ateneo. Precisa che attualmente
è disoccupata e non avrebbe possibilità di condurre in
locazione altra abitazione.
Il convenuto ribadisce la correttezza, sul punto, della
sentenza di prime cure posto che la f‌iglia dimora stabil-
mente in Roma per diversi mesi all’anno e che a tale scopo
è stata locata dai genitori un’abitazione al cui pagamento
contribuisce lo stesso appellato.
Lamenta l’eccessività dell’assegno disposto in favore
della f‌iglia, tenuto conto che egli contribuisce integral-
mente al mantenimento del f‌iglio e che la moglie al reddito
da lavoro dipendente può aggiungere un ulteriore introito
derivante dalla gestione di un locale pubblico. Lamenta,
ulteriormente, come il Tribunale non abbia giudicato in
ordine alla domanda di addebito della separazione da egli
proposta. Rileva che il suo allontanamento dalla casa fami-
liare era conseguito alla condotta vessatoria della madre
nei confronti del f‌iglio che decise, inf‌ine, di allontanarsi
dall’abitazione familiare con ciò inducendolo a seguirlo.
Con ordinanza in data (Omissis) è stata sospesa l’eff‌i-
cacia esecutiva della sentenza impugnata nella parte in
cui è stata assegnata a (Omissis) la casa familiare.
All’udienza del (Omissis), tenuta nel procedimento
incidentale di sospensione, parte appellante ha chiesto
di produrre documentazione, volta a provare che la f‌iglia
della coppia, (Omissis), non abita più a Roma. Contro-
parte ha eccepito l’inammissibilità della produzione, per
tardività. La Corte rileva che la documentazione appare
inconferente ai f‌ini del decidere.
La Corte ritiene la fondatezza dell’appello principale.
Il Tribunale, sulla scorta di una recente giurisprudenza
di legittimità (Cass., n. 4555/12), ha ritenuto l’assenza del
regime di coabitazione della f‌iglia con la madre, rilevando
che “l’iscrizione da parte di (Omissis) presso l’università
degli studi di Roma, con la connessa necessità di regolare
frequenza ai corsi, osti - anche in considerazione degli one-
ri economici derivanti da periodici rientri a San Cataldo -
alla conf‌igurazione in termini di stabilità ed attualità del
collegamento con l’abitazione della madre, che piuttosto
assume necessariamente carattere di saltuarietà, in fun-
zione dei limitati periodi di sospensione dell’attività didat-
tica”. Ritiene invece la Corte che l’allontanamento della
f‌iglia dalla casa familiare, anche per apprezzabili periodi
tempo, non sia idoneo a recidere il vincolo di coabitazione
con il genitore. Appare, al riguardo, preferibile l’indirizzo
giurisprudenziale indicato dalla S.C. con la sentenza n.
11320/2005, secondo cui al f‌ine di ritenere integrato il re-

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