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Rivista penale 5/2013
Merito
CORTE DI APPELLO PENALE DI MILANO
SEZ. I, 27 FEBBRAIO 2013, N. 8611
PRES. MALACARNE – EST. MILANESI – IMP. B. ED ALTRO
Informatica y Reati y Responsabilità per il tratta-
mento dei dati y Mancato adempimento delle condi-
zioni che rendono lecito l’uso dei dati y Responsabi-
lità del controller dei dati medesimi y Fattispecie di
acquisizione e cancellazione di un video y Ipotesi di
trattamento dei dati sensibili y Esclusione.
Informatica y Reati y Responsabilità a titolo di
omissione y Di un host o di un content provider y
Condizioni y Obbligo giuridico di impedire l’evento.
Informatica y Reati y Protezione giuridica y Attri-
buzione di un potere y Dovere di verif‌ica preventiva
y Ad un provider y Collisione con forme di libera
manifestazione del pensiero y Valutazione y Criteri.
. La responsabilità per il trattamento dei dati è legata
al mancato adempimento di specif‌iche condizioni che
rendono lecito l’uso di tali dati, ma tali condizioni
non possono che essere messe in capo al titolare, al
controller dei dati medesimi. Acquisire un video, me-
morizzarlo, cancellarlo, non può signif‌icare di per sè
trattamento dei dati sensibili. (Mass. Redaz.) (d.l.vo
30 giugno 2003, n. 196, art. 167)
. Per sostenere la responsabilità a titolo di omissione in
capo ad un host o content provider, occorre affermare
a suo carico un obbligo giuridico di impedire l’evento
e quindi da un lato, l’esistenza di una posizione di ga-
ranzia, e dall’altro la concreta possibilità di effettuare
un controllo preventivo [che non sussiste nel caso in
esame]. (Mass. Redaz.) (d.l.vo 30 giugno 2003, n. 196,
art. 167; c.p., art. 40)
. L’attribuzione ad un internet provider di un dovere/
potere di verif‌ica preventiva va valutata in relazione
alla collisione con forme di libera manifestazione del
pensiero. (Mass. Redaz.) (d.l.vo 30 giugno 2003, n.
196, art. 167; cost. 22 dicembre 1947 art. 21)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 1972/2010 emessa dal Tribunale
di Milano in composizione monocratica, all’esito di giu-
dizio abbreviato, in data 24 febbraio 2010, D.D.C., F.P.A.,
D.L.R.G., A.D. venivano assolti perché il fatto non sussiste
dall’imputazione loro contestata al capo A) ai sensi degli
artt. 110, 40, comma 2, 595, comma 1 e 3, c.p. nei termini di
seguito indicati: perché in concorso tra loro D.D.C. - Pre-
sidente del Consiglio di Amministrazione di G. Italy s.r.l.
dal 19 marzo 2004 e successivamente nominato ammini-
stratore delegato in data 2 aprile 2004 (f‌ino al 21 maggio
2007), F.P.A. - Responsabile delle policy sulla privacy per
l’Europa (Global Privacy Counse) di Google Inc., D.L.R.G.
- membro del Consiglio di Amministrazione di Google Italy
s.r.l e successivamente nominato amministratore delegato
in data 2 aprile 2004 (f‌ino al 21 maggio 2007), D.A. - Re-
sponsabile del progetto Google Video per l’Europa, offen-
devano la reputazione dell’associazione Vivi Down - asso-
ciazione italiana per la ricerca scientif‌ica e per la tutela
della persona Down - nonché di D.L.F.G., consentendo
che venisse immesso per la successiva diffusione a mezzo
Internet, attraverso le pagine del sito http://video.google.
it e senza alcun controllo preventivo sul suo contenuto, un
f‌ilmato in cui persone minorenni, in concorso tra loro, pro-
nunciano la seguente frase “Salve, siamo dell’associazione
Vivi Down, un nostro mongolo si è cagato addosso e mò
non sappiamo che minchia fare perché l’odore di merda
c’è entrato nelle narici” e pongono in essere numerosi altri
atti vessatori nei confronti di un loro coetaneo disabile,
ledendo i diritti e le libertà fondamentali nonché la digni-
tà degli interessati. In Milano in epoca immediatamente
successiva all’8 settembre 2006 (data dell’upload video)
f‌ino al 7 novembre 2006 (data della rimozione del video).
Obbligo giuridico ex art. 40, comma 2, così individuato:
omettevano - ciascuno nella rispettiva qualità - il corret-
to trattamento di dati personali così come prescritto dal
D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 (e altresì più volte sollecitato
dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali,
dopo il procedimento di cui al successivo capo C) in data
22 marzo 2006, 9 maggio 2006 e 3 luglio 2006), ed in parti-
colare: dall’art. 13, difettando del tutto l’informativa sulla
privacy, visualizzabile in italiano dalla pagina iniziale del
servizio Google video, in sede di attivazione del relativo ac-
count, al f‌ine di porre in essere l’upload dei f‌iles, in ordine
a quanto prescritto dal comma 1 della richiamata norma,
e per essa, del valido consenso di cui all’art. 23, comma 3;
dall’art. 26, riguardando altresì dati idonei a rivelare lo stato
di salute della persona inquadrata; dall’art. 17, per i rischi
specif‌ici insiti nel tipo di trattamento omesso nell’ipotesi di
cui al presente procedimento, non attivandosi Google Italy
srl neppure in tal senso, tramite il prescritto interpello,
presso l’Autorità Garante. Trattamento omesso - anche in
relazione alla concrete misure organizzative da apprestare,
idonee alla sua successiva attuazione - f‌in dalla fase an-
tecedente alla effettiva localizzazione del servizio Google
Video sulla pagina http://video.Google.it (di fatto avvenuta
in data 12 luglio 2006), non avendo né i due rappresentanti
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legali di Google Italy s.r.l., né il responsabile del progetto
Google Video, (durante le numerose conference-call per
la def‌inizione delle modalità operative con il personale di
Google Italy s.r.l. assegnato al progetto), né tantomeno il
Global Privacy Counsel di Google Inc. affrontato la pro-
blematica relativa alla protezione dei dati personali che
sarebbero stati trattati in relazione a Google Video, che
invece veniva volutamente lanciato come servizio di “libero
accesso” dopo un’attenta analisi del mercato italiano (con-
f‌luita nel documento Google Video: “Preliminary analysis of
italian market peculiarities” - redatto su indicazione di D.
A., dal personale di Google Italy s.r.l. assegnato al progetto
Google Video - nel quale la consolidata presenza dei siti
internet italiani che offrivano esclusivamente video di qua-
lità veniva indicata come punto di criticità per diventare
leader nel mercati dei video on line).
Con la medesima sentenza D.D.C., F.P.A., D.L.R.G. ve-
nivano riconosciuti responsabili del reato loro contestato
al capo B) d’imputazione, per violazione degli artt. 110,
167, comma 1 e 2, D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, perché,
in concorso tra loro e nelle circostanze di fatto di cui al
precedente capo, al f‌ine di trarne prof‌itto per il tramite del
servizio Google Video (in relazione al quale Google Italy
s.r.l. benef‌icia degli indotti pubblicitari degli inserzioni-
sti), procedevano al trattamento di dati personali in viola-
zione agli artt. 23, 17 e 26 stesso D.L.vo. con relativo nocu-
mento per la persona interessata (D.L.F.G.). E pertanto gli
stessi venivano condannati, con le attenuanti generiche
e la diminuente del rito, alla pena di mesi 6 di reclusio-
ne ciascuno, oltre il pagamento delle spese processuali;
veniva inoltre riconosciuto il benef‌icio della sospensione
condizionale della pena in favore di tutti gli imputati e di-
sposta, ai sensi dell’art. 172 D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196,
a cura e a spese dei medesimi imputati, la pubblicazione
della sentenza una volta e per estratto sui quotidiani “Il
Corriere della Sera”, “La Repubblica” e “La Stampa”.
2. Il fatto
La sentenza appellata nell’esposizione del fatto e
dell’esito delle indagini esperite richiama integralmente
la ricostruzione operata da P.M., in quanto pienamente
condivisibile nella sua precisione e completezza.
In data 9 novembre 2006 l’associazione “Vivi Down” de-
positava presso la Procura della Repubblica di Milano una
denuncia querela in relazione al contenuto di un video
apparso in internet sul sito http://video.Google.it nella se-
zione “video divertenti”. Nel video, della durata di circa 3
minuti, compariva un ragazzo presumibilmente “down”, in
un ambiente scolastico, che veniva schernito e deriso da
un gruppo di ragazzi, e si sentiva un voce fuori campo pro-
nunciare la seguente frase: “salve, siamo dell’associazione
Vivi Down, un nostro mongolo si è cagato addosso e mò
non sappiamo che minchia fare, perché l’odore di merda ci
è entrato nelle narici”.
A sua volta, il padre del ragazzo disabile D.L.F.G. propo-
neva denuncia-querela per il fatto, descrivendo i compor-
tamenti vessatori posti in essere nei confronti del f‌iglio.
Entrambe le querele portavano all’attenzione della
Procura di Milano prof‌ili di responsabilità penale anche
a carico dei responsabili del sito, sul rilievo che trattavasi
di f‌ilmato che, non solo era circolato sul web tramite Goo-
gle Video, ma non poteva essere passato inosservato per-
ché aveva conquistato la prima posizione nella categoria
“video più divertenti” ed era addirittura f‌inito all’interno
della classif‌ica uff‌iciale dei video più scaricati.
Il padre del minore si doleva in particolare, della totale
assenza di controllo da parte del Provider, nella specie
Google Italia, non solo sui video immessi nel sito, ma an-
che su quelli rimasti tanto a lungo da entrare nelle classif‌i-
che predisposte.
Venivano dunque iniziate le indagini da cui emergeva
che:
- Il video era stato girato nella classe di un istituto
tecnico di Torino, in data 24 maggio 2006.
- Il medesimo video veniva caricato su Google Video tra
l’8 settembre 2006 ed il 10 settembre 2006 da tale G.L., non
imputata nel presente procedimento.
- Il video nel corso dei due mesi successivi, veniva vi-
sualizzato 5.500 volte tanto da f‌inire al 1° posto tra i “video
più divertenti” ed al 29° tra i video più scaricati.
- In data 5 novembre 2006 il blogger D.A. segnalava sul
suo blog “Giornalettismo militante - Il Cannocchiale.it” la
presenza del video sul sito.
- In data 6 novembre 2006 tale B.S. chiedeva la rimozio-
ne del video tramite il centro di assistenza Google
- In data 7 novembre 2006 la Polizia Postale di Roma
richiedeva la rimozione del video.
- In data 7 novembre 2006 il video veniva rimosso.
Dopo l’identif‌icazione degli autori del video, la Guardia
di Finanza veniva delegata a compiere l’analisi tecnica dei
servizi offerti da Google Video. Tale attività consentiva di
accertare l’inesistenza di qualsiasi controllo preventivo
nella fase di caricamento dei video.
La Polizia postale di Milano veniva di seguito delegata
a svolgere indagini presso la sede di Google Italy s.r.l. ed
in particolare a sentire H.S., Responsabile delle comunica-
zioni e M.M., Country Sales Manager, nonché ad effettuare
una ispezione ai sistemi informatici della medesima socie-
tà presso la sede operativa di Corso E., Milano. Nel corso
del medesimo atto veniva rivenuto un f‌ile contenente nel
testo riscontri sulla strategia di mercato di Google Italy
s.r.l. a proposito del servizio Google Video da lanciare sul
territorio dello Stato.
In sintesi risultava che Google Video doveva rappre-
sentare sul mercato italiano un servizio di alta qualità,
facile da usare, da intendersi come una piattaforma video
di libero accesso anche in grado di massimizzare la sua
potenzialità virale tramite la trasmissione di video ripresi
con i cellulari.
All’esito delle complesse indagini svolte, comportanti
l’acquisizione oltre che di una cospicua massa di docu-
menti anche delle dichiarazioni delle dipendenti di Google
Italy s.r.l., L.G. e V.P., l’accusa perveniva alla conclusione
che il servizio era stato lanciato volutamente senza con-
trolli per sfondare sul mercato. Solo in seguito poi, dato

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