Merito

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Rivista penale 3/2013
Merito
CORTE DI ASSISE DI APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
SEZ. II, 15 OTTOBRE 2012, N. 15
PRES. RUSSO – EST. CRUCITTI – IMP. M.
Concorso di persone nel reato y Partecipazione
y Accordo intercorso con cosche maf‌iose per l’otte-
nimento di voti y Fattispecie di concorso esterno
in associazione maf‌iosa y Condizioni y Conf‌igurabi-
lità.
. Lo stesso accedere ad un rapporto sinallagmatico che
contempla la promessa di voti in cambio della disponi-
bilità a futuri favori, nei confronti di cosche maf‌iose,
integra per il politico che ne sia parte la fattispecie di
concorso esterno in associazione maf‌iosa, ove si con-
sideri la volontarietà e consapevolezza dell’accordo e
dei suoi effetti, perché è lo stesso accordo che di per
sé avvicina l’associazione maf‌iosa alla politica, facen-
dola in qualche misura arbitro anche delle sue vicende
elettorali, e rendendola altresì consapevole della pos-
sibilità di inf‌luenzare perf‌ino l’esercizio della sovranità
popolare, e cioè del suo potere. (c.p.p., art. 110; c.p.p.,
art. 275; c.p. art. 416 ter) (1)
(1) Conferma il medesimo principio anche Cass. pen., sez. VI, 22 no-
vembre 2011, P.G. in proc. Pizzo e altro, in Ius&lex dvd n. 2/13, ed. La
Tribuna e in Cass. pen. 2012, 3754, con nota di AURELIO PANETTA e
ANTONIO BALSAMO, Sul patto elettorale politico maf‌ioso vent’anni
dopo. Poche certezze, molti dubbi. In dottrina, si veda sul tema AU-
RELIO PANETTA, Concorso esterno in associazione di tipo maf‌ioso e
presunzione di pericolosità sociale prevista dall’art. 275, comma 3,
c.p.p.. Molto è cambiato, nulla è cambiato (nota a Cass. pen., sez. VI,
14 luglio 2011, Mancini), in questa Rivista 2012, 1250.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
(Omissis)
7. Il 24 maggio 2011 la Corte Suprema di Cassazione,
annullando la sentenza assolutoria del M. per le accertate
carenze logico-motivazionali della sentenza emessa in
data 11 maggio 2010 della Corte di assise di appello, ha f‌is-
sato un nuovo giudizio, demandando ai “giudici del rinvio
di stabilire se il patto stipulato dall’imputato, tramite A.
G., con le cosche che operavano nella provincia di Reggio
Calabria abbia rafforzato la cosca dei R. e se le vicende “A.”
e “ Via M.” costituiscano indizi gravi, precisi e concordanti
delle serietà e concretezza degli impegni assunti dall’im-
putato nei confronti del sodalizio criminale per ottenere
la sua elezione alla Camera dei Deputati nelle elezioni
politiche dell’anno 1994”.
In particolare, la Corte di cassazione ha rilevato: «I
giudici di merito hanno accertato che M. A. G., per essere
eletto alla Camera dei Deputati nelle elezioni politiche
dell’anno 1994, si era accordato, tramite A. G., con potenti
cosche che operavano nella provincia di Reggio Calabria
e che il predetto A. era un appartenente alla cosca dei R.,
che aveva trattato per conto del M. con gli esponenti delle
altre cosche, al f‌ine di assicurare all’imputato l’appoggio
delle stesse per essere eletto alla Camera dei Deputati.
Hanno ritenuto che il M. avesse stipulato con le predet-
te cosche un vero e proprio patto - def‌inito dai giudici di
primo e di secondo grado una sorta di “patto con il diavolo
“ - per ottenere l’appoggio delle cosche alla sua elezione,
dando a questa espressione non un mero valore letterario,
come sostiene la difesa dell’imputato, ma il signif‌icato
di un vero e proprio accordo, del quale però, secondo i
giudici di merito, non era risultato chiaro dall’istruttoria
dibattimentale cosa il M. avesse promesso alle cosche in
cambio dell’appoggio alla sua elezione.
Hanno, inoltre, ritenuto che non fosse stato provato un
consolidamento della consoeteria criminale quale diretta
conseguenza degli sconosciuti impegni dei M. in favore
delle cosche.
Il contributo causale al rafforzamento della cosca
dei R. non poteva essere individuato nell’intervento di
M. in favore di A. G. per fargli ottenere la nomina a vice
presidente della Provincia di Reggio Calabria, intervento
compiuto senza alcuna opposizione di altri esponenti
della forza politica di cui facevano parte sia l’imputato che
A. G., in quanto non risultava che il predetto, occupando
quel posto, senza però essere titolare di deleghe di rilievo,
avesse potuto incidere sull’organizzazione criminale di
appartenenza, apportando un qualsiasi vantaggio o utilità
che la rafforzasse.
Il consolidamento della consorteria criminale non po-
teva neppure essere dedotto dalle dichiarazioni del colla-
boratore di giustizia M. U. a proposito della vicenda di Via
Marina, poiché non era stato accertato in che modo M. - il
quale si era rif‌iutato di pagare la tangente, rivendicando
la sua amicizia con coloro che gliela avevano chiesta, tan-
gente che R. A. non gli aveva in effetti fatto pagare, sacri-
f‌icando il tornaconto della cosca dei R., anche se, sempre
secondo i giudici di merito, certamente qualcosa di serio e
di un certo rilievo il M. aveva fatto in favore di detta cosca.
Si deve rilevare che i giudici di merito avevano ritenuto
attendibili le dichiarazioni dei collaborante M. U., rinve-
nendo specif‌ici riscontri a dette dichiarazioni nell’istrut-
toria svolta ex art. 507 c.p.p., con riguardo a un diretto

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