Merito

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 7-8/2013
Merito
TRIBUNALE PENALE DI MILANO
UFF. GIP, 15 MAGGIO 2013
EST. BANCI BUONAMICI – IMP. X
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y Mo-
dalità y Etilometro y Facoltà di farsi assistere da un
difensore di f‌iducia y Avviso preventivo y Omissione
y Conseguenze y Nullità dell’accertamento.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, poichè l’accer-
tamento con etilometro è da considerarsi tecnico irri-
petibile, tale accertamento è nullo qualora l’imputato
non sia stato preventivamente avvertito della facoltà di
farsi assistere da un difensore di f‌iducia. (nuovo c.s.,
art. 186; nuovo c.s., art. 186 bis; att. c.p.p. art. 114) (1)
(1) Sul punto cfr. Cass. pen., sez. IV, 15 novembre 2012, Pg in proc.
Tedeschi, in Ius&Lex dvd n. 4/2013, ed. La Tribuna, secondo cui la
nullità derivante dall’omesso avviso all’indagato, da parte della po-
lizia giudiziaria, della facoltà di farsi assistere dal difensore in sede
di alcooltest, ha natura intermedia e deve ritenersi sanata se non
dedotta prima, ovvero immediatamente dopo il compimento dell’at-
to. Anche Cass. pen., sez. IV, 1 ottobre 2012, Avventuroso, ibidem, si
esprime nel senso che l’accertamento del tasso alcolemico mediante
il c.d. alcooltest, rientrando nel novero degli accertamenti urgenti di
cui all’art. 354 c.p.p., ai quali il difensore dell’indagato ha facoltà di
assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, dà luogo
ad una nullità di ordine generale ma non assoluta, in caso di omesso
avviso, ex art. 114 disp. att. c.p.p., all’indagato della facoltà di farsi
assistere da un difensore di f‌iducia. Nel senso che l’obbligo di dare
avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore
non ricorre qualora l’accertamento venga eseguito in via esplorativa,
risultando espressione di un’attività di polizia amministrativa, in
fattispecie in cui la S.C. ha invece affermato che tale obbligo sussiste
qualora la polizia giudiziaria al momento dell’accertamento ritenga
già di poter desumere lo stato di alterazione del conducente da
qualsiasi elemento sintomatico dell’ebbrezza, v. Cass. pen., sez. IV, 11
marzo 2008, Rizzi, in questa Rivista 2008, 852.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione a decreto penale di condanna
n. 4856/12 emesso dal GIP del Tribunale di Milano in data
28 settembre 2012 il difensore di X munito di procura spe-
ciale formulava richiesta di def‌inizione del procedimento
a mezzo giudizio abbreviato, ed il Giudice, ammesso il rito
abbreviato invitava le parti alle conclusioni.
Il P.M. ed il difensore dell’imputato chiedevano concor-
demente sentenza di non luogo a procedere ed il giudice de-
cideva in conformità dando lettura di separato dispositivo.
Si impone dall’esame degli atti contenuti nel fascicolo del
P.M. l’assoluzione dell’imputato per il reato a lui ascritto.
Come si evince dall’analisi degli atti contenuti nel fa-
scicolo, X dopo essere stato fermato da due agenti della
Polizia di Stato veniva sottoposto ad esame alcolimetrico
che dava esito positivo.
Tale operazione tuttavia veniva svolta senza che X
fosse preventivamente avvertito della facoltà di farsi assi-
stere da un difensore di f‌iducia.
Solo dopo l’esecuzione dell’alcooltest, alle ore 4.25, X
veniva avvisato della facoltà di nominare un difensore di
f‌iducia.
Da ciò consegue la nullità dell’accertamento al quale è
stato sottoposto l’imputato.
L’accertamento mediante etilometro dello stato di eb-
brezza (recte della misura della concentrazione alcoolica
nell’aria alveolare espirata), ai sensi del D.L.vo 30 aprile
1992, n. 285, art. 186, comma 4, è da considerarsi accerta-
mento tecnico irripetibile stante l’alterabilità, modif‌icabi-
lità e tendenza alla dispersione degli elementi di fatto che
sono oggetto dell’analisi.
Tale obbligo non ricorre unicamente nel caso in cui
l’accertamento venga eseguito in via esplorativa, risultan-
do espressione di una attività di polizia amministrativa;
nel caso di specie certamente tale obbligo sussisteva
atteso che è la stessa P.G. a dare atto del fatto che, già
al momento dell’accertamento era possibile desumere lo
stato alterazione del conducente.
In assenza degli elementi di prova forniti dall’esame
alcolemico, non vi sono elementi suff‌icienti per ritenere
la penale responsabilità dell’imputato: nel verbale gli ope-
ranti danno solo atto che l’imputato del controllo aveva
occhi lucidi ed alito vinoso.
Si tratta di elementi certamente sintomatici di uno
stato di alterazione ma che, stante la loro genericità non
consentono di affermare che X presentasse una concen-
trazione alcolica superiore al limite di legge. (Omissis)
TRIBUNALE PENALE DI LA SPEZIA
11 APRILE 2013
EST. PAVICH – IMP. TESCONI
Guida in stato di ebbrezza y Sostituzione della
pena inf‌litta con il lavoro di pubblica utilità y Appli-
cabilità y Discrezionalità del giudice y Condizioni.
. La concessione della sanzione sostitutiva dei lavori
di pubblica utilità ex art. 186, comma 9 bis, C.d.S., è
rimessa alla discrezionalità del giudicante che deve ba-
sarsi sui comuni parametri di personalizzazione della
pena di cui all’art. 133 c.p. e, dunque, su un giudizio di
meritevolezza correlato alle esigenze di rieducazione e

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