Merito

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2013
Merito
TRIBUNALE PENALE DI RIMINI
23 APRILE 2013, N. 1273
EST. PIERSANTELLI – IMP. S.L.
Obblighi del conducente in caso di incidente
y Obbligo di fermarsi y Inottemperanza y Reato di
fuga y Elemento soggettivo.
. Le due condotte punite dall’art. 189. commi 6 e 7,
C.d.S., hanno carattere doloso: occorre che l’imputato
sia consapevole - “in caso di incidente comunque ricolle-
gabile al suo comportamento” - di non aver ottemperato
all’obbligo di fermarsi in presenza di un danno alle per-
sone e di non aver ottemperato “all’obbligo di prestare
l’assistenza occorrente alle persone ferite”. (Nel caso di
specie è stato escluso che l’incidente, riconducibile alla
condotta dell’imputato, avesse provocato il ferimento di
persone e che queste avessero bisogno di assistenza)
(nuovo c.s., art. 186; nuovo c.s., art. 189) (1)
(1) La sentenza in epigrafe sembra aderire all’indirizzo espresso
da Cass. pen. sez. VI, 7 giugno 2010, Casule, in questa Rivista 2010,
909 e Cass. pen., sez. IV, 4 settembre 2009, Rizzante, ivi 2010, 424,
secondo cui il reato di fuga previsto dall’art. 189, comma sesto, c.s., è
un reato omissivo di pericolo, per la cui conf‌igurabilità è richiesto il
dolo, che deve investire essenzialmente l’inosservanza dell’obbligo di
fermarsi in relazione all’evento dell’ incidente concretamente idoneo
a produrre eventi lesivi alle persone, e non anche l’esistenza di un
effettivo danno per le stesse. Nel senso invece di ritenere che nel
reato di fuga di cui all’art. 189 c.s. il dolo deve investire non solo
l’evento dell’incidente, ma anche il danno alle persone, v. Cass. pen.,
sez. IV, 15 aprile 2009, D’Amato, ivi 2010, 346 e Cass. pen., sez. IV, 21
dicembre 2006, Ferraioli, ivi 2007, 514. Sulla conf‌igurabilità del dolo
eventuale nel reato di fuga ex art. 189, si sono espresse Cass. pen.,
sez. IV, 9 maggio 2012, Turcan, ivi 2012, 1021 e Trib. pen. Massa, sez.
dist. Carrara, 13 settembre 2012, n. 1303, Martini, ivi 2013, 184.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L. S. era citato a giudizio per rispondere dei reati di
cui all’art. 189 commi 6 e 7 del codice della strada e del
reato di cui all’art. 186 comma 2 lett. c) dello stesso testo
normativo, commessi in Rimini il 24 aprile 2009, con de-
creto in data 4 giugno 2010.
All’udienza del 24 novembre 2010 era dichiarata la
contumacia dell’imputato ed erano ammessi i mezzi di
prova; il successivo 21 settembre 2011 erano esaminati i
testi U. M. e G. G., sull’accordo delle parti erano acquisite
le sommarie informazioni testimoniali rese da C. S. e S. G..
All’udienza del 18 aprile 2012 era revocata la dichiarazione
di contumacia dell’imputato e si procedeva all’esame del
teste C. e all’esame dello stesso S., quindi erano acquisite
la relazione dello stesso dott. C. e alcune fotograf‌ie pro-
dotte dalla difesa, quindi le parti discutevano il processo
(la difesa produceva memoria difensiva) e formulavano le
rispettive conclusioni e il giudice, in assenza di repliche e
all’esito della camera di consiglio, in data 28 maggio 2012
pronunciava il dispositivo della presente sentenza.
Il teste U. ha riferito la dinamica del sinistro accaduto
il 24 aprile 2009 nei pressi di una rotatoria a Rivabella di
Rimini: egli si trovava a bordo della sua automobile in f‌ila
per accedere alla rotatoria quando era giunta dalla sua
sinistra una Toyota Yaris (di colore grigio chiaro, come si
vede nella foto prodotta dal difensore dell’imputato) che
era già entrata nella rotatoria, ma il cui conducente aveva
perso il controllo del mezzo: quest’ultima autovettura, per-
tanto, urtava quella di U. sul lato guida e il suo conducente
non arrestava il veicolo, ma proseguiva, allontanandosi.
La dinamica del sinistro è stata confermata dallo stesso
S. e anche da due persone che si trovavano con la loro auto
dietro a quella di S., C. e S..
Questi ultimi hanno dichiarato anche che l’autovettura
Toyota li precedeva già prima di entrare nella rotatoria e
il conducente aveva tenuto un’andatura poco prudente,
in quanto ora si avvicinava troppo alle auto che lo prece-
devano ora effettuava bruschi spostamenti laterali sulla
corsia di marcia. Essi avevano visto che il conducente non
si era fermato dopo l’urto con l’altra automobile e quindi lo
avevano seguito: potevano così vedere che il conducente,
uscito dalla rotatoria, aveva imboccato una strada laterale
e si era fermato per constatare l’entità dei danni subiti
dalla sua automobile.
A questo punto C. aveva aff‌iancato con la sua auto
quella del fuggitivo ed aveva rappresentato a questi che
rischiava di essere incriminato per omissione di soccorso.
Il conducente della Yaris, poi identif‌icato in S. L., aveva
detto loro che sarebbe tornato indietro ed aveva quindi
iniziato la manovra necessaria, ma poi successivamente
aveva preso la direzione opposta a quella della rotatoria.
Nel frattempo C. e S. avevano preso il numero di targa
dell’auto investitrice ed avevano dato il relativo appunto
ad U., rimasto sul luogo dell’incidente.
Con il numero di targa gli agenti della Polizia Munici-
pale, intervenuti intorno alle ore 17.50, riuscivano a risa-
lire al proprietario dell’auto e quindi si recavano a casa
di S. e qui lo sottoponevano al controllo con etilometro,
in quanto riscontravano elementi sintomatici della assun-
zione da parte sua di sostanze alcoliche: la prima prova
era eseguita alle ore 18.32 e dava il risultato di un tasso
alcolico di gr/l 2,84 e la seconda prova era eseguita alle ore
18.43 e dava come risultato un tasso alcolico di gr/l 2,98
(cfr. documenti in atti).

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