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Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2013
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TRIBUNALE PENALE DI TARANTO
SEZ. DIST. DI GINOSA
15 OTTOBRE 2012, N. 205
(UD. 1 OTTOBRE 2012)
PRES. X – EST. POMARICO – P.M. SANTORO (CONF.) – IMP. D.N.
Veicoli y Pubblico registro automobilistico y Falsa
cancellazione dal P.R.A. y Illecita circolazione del
veicolo y Successiva all’istanza di cessazione dalla
circolazione y Ipotesi di responsabilità amministra-
tiva ex art. 96, comma 2 bis C.d.S. y Conf‌igurabilità
y Fattispecie di truffa y Esclusione y Rapporto di
specialità tra illecito amministrativo e reato ex art.
640 c.p. y Sussistenza.
Truffa y Elemento oggettivo y Estremi y Conf‌igura-
bilità y Esclusione y Fattispecie in tema di illecita
circolazione del veicolo y Successiva all’istanza di
cessazione dalla circolazione y Per cancellazione
dal P.R.A. rivelatasi falsa y Condizioni.
. La condotta di mettere in circolazione un autoveicolo
nonostante la preventiva formulazione dell’istanza
di cessazione della circolazione per esportazione in
Paese straniero, piuttosto che integrare la fattispecie
di truffa, conf‌igura perfettamente l’ipotesi di respon-
sabilità amministrativa prevista dall’art. 96, comma 2
bis, C.d.S.. Tale fattispecie di responsabilità ammini-
strativa, inoltre, ponendosi in rapporto di specialità
rispetto a quella di cui all’art. 640 c.p., ne esclude l’ap-
plicazione. (Mass. Redaz.) (d.l.vo 30 aprile 1992, n.
285, art. 96; c.p., art. 640; l. 24 novembre 1981, n. 689,
art. 9)
. Elemento centrale del delitto di truffa è l’atto di di-
sposizione patrimoniale del soggetto passivo del rea-
to. Alcun atto di ta l genere ricorre n el caso di colui
che metta in circolazione un autoveicolo nonostante
la preventiva formulazione dell’istanza di cessazione
della circolazione per esportazione in Paes e e stero
poiché la Regione, lungi dal rinunciare alla tassa di
circolazione del veicolo, potrà esigerne il pagamento
proprio in forza dell’accertamento. (Mass. Redaz.)
(c.p., art. 640)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto che dispone il giudizio del 30 aprile 2012,
ritualmente notif‌icato, D. N. veniva tratto a giudizio in-
nanzi a questo Giudice per rispondere del reato ascritto
in rubrica.
All’udienza del 1° ottobre 2012, svoltasi nella dichiarata
contumacia dell’imputato regolarmente citato e non com-
parso su accordo delle parti veniva acquisita la relazione
di servizio e relativi allegati.
Il difensore depositava memoria difensiva ex art. 121
c.p.p.
Previa indicazione delle prove utilizzabili richieste ai
f‌ini della decisione, le parti concludevano come in epi-
grafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze processuali, per le considerazioni che si
esporranno, consentono di pervenire all’assoluzione del-
l’imputato in ordine al reato ascritto in rubrica.
La condotta contestata dal P.M. consiste, in sostanza,
nell’avere il D. messo in circolazione l’autoveicolo Opel
Astra avente telaio x e targa y nonostante la preventiva
formulazione dell’istanza di cessazione della circolazione
per esportazione in Paese estero.
Tale condotta, tuttavia, piuttosto che integrare la fatti-
specie penale per cui è processo, conf‌igura perfettamente
l’ipotesi di responsabilità amministrativa prevista dall’art.
96, comma 2 bis, C.d.S., introdotto dalla L. 29 luglio 2010
n. 120 e già correttamente contestato dai Carabinieri
verbalizzanti, ai sensi del quale: In caso di circolazione
dopo la cancellazione (dagli archivi del Pra) si applicano
le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell’articolo
93” (da euro 389 a euro 1.559).
Tale fattispecie di responsabilità amministrativa, inol-
tre, ponendosi in rapporto di specialità rispetto a quella di
cui all’art. 640 c.p., ne esclude l’applicazione.
Alle medesime conclusioni, d’altronde, si perverrebbe
nel caso di specie applicando la norma incriminatrice
contestata dal P.M. (art. 640 c.p.).
Elemento centrale del delitto di truffa è, infatti, l’atto
di disposizione patrimoniale del soggetto passivo del rea-
to. Alcun atto di tal genere, tuttavia, ricorre nel caso di
specie, laddove la Regione Puglia, lungi dal rinunciare alla
tassa di circolazione del veicolo per cui è processo, potrà
esigerne il pagamento proprio in forza dell’accertamento
compiuto dai Carabinieri.
Da tutto quanto sopra consegue la palese insussistenza
anche della fattispecie di cui all’art. 491 bis c.p., la quale
ancorché numericamente indicata nel capo d’imputazio-
ne, non è stata in alcun modo esplicitata dal P.M..
Tale norma incriminatrice, d’altronde, nel prevedere che:
“se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda
un documento informatico pubblico o privato avente eff‌ica-
cia probatoria si applicano le disposizioni del capo stesso
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concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture
private”, richiede la contestazione di un delitto di falso ex
artt. 476 ss. c.p. che, nel caso specif‌ico, evidentemente,
manca. Non può, pertanto, trovare autonoma applicazione.
In presenza di tale quadro probatorio non può che
addivenirsi ad una sentenza di assoluzione in capo a D.
N. per il reato allo stesso ascritto in rubrica non potendo
ravvisarsi la penale responsabilità. (Omissis)
LA FALSA PROPOSIZIONE
DELL’ISTANZA DI
CANCELLAZIONE DAL P.R.A.
DI UN AUTOVEICOLO: TRUFFA
PER NON CORRISPONDERE
LA TASSA DI CIRCOLAZIONE
O MERA FATTISPECIE
DI RESPONSABILITÀ
AMMINISTRATIVA?
di Francesco Paolo Garzone, Mariantonietta
Santoiemma, Andrea Di Fonzo, Alessandro
Russo
SOMMARIO
1. Il rapporto fra la fattispecie di responsabilità amministra-
tiva di cui all’art. 96, comma 2 bis, C.d.S. e quella di truffa
di cui all’art. 640 c.p. nell’ipotesi di falsa cancellazione dal
P.R.A. di un autoveicolo. 2. L’omesso pagamento della tassa di
circolazione conseguente alla falsa cancellazione dal P.R.A.:
atto di disposizione patrimoniale rilevante ai f‌ini dell’inte-
grazione di una truffa ai danni della Regione?. 3. La falsità in
documenti informatici.
1. Il rapporto fra la fattispecie di responsabilità ammi-
nistrativa di cui all’art. 96, comma 2 bis, C.d.S. e quella
di truffa di cui all’art. 640 c.p. nell’ipotesi di falsa can-
cellazione dal P.R.A. di un autoveicolo
Con decreto di citazione l’imputato veniva tratto al
giudizio del Tribunale per rispondere del “reato di cui agli
artt. 81, 640 comma 2 n. 1 e 491 bis c.p. perché, con più
azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, me-
diante artif‌ici e raggiri e segnatamente formulando istan-
za di cessazione dalla circolazione dell’autoveicolo (x) per
esportazione in paese estero, induceva in errore il Pub-
blico Registro Automobilistico che formava un documento
informatico pubblico dotato di eff‌icacia probatoria ideolo-
gicamente falso e segnatamente il certif‌icato cronologico
della detta autovettura, così conseguendo ingiusto prof‌itto
consistito nel non corrispondere la tassa di circolazione
dovuta alla Regione, con altrui danno”.
Successivamente, con la sentenza in commento, veniva
assolto “perché il fatto non costituisce reato”. Riteneva,
infatti, il Tribunale che: “La condotta di mettere in circo-
lazione un autoveicolo nonostante la preventiva formu-
lazione dell’istanza di cessazione della circolazione per
esportazione in Paese straniero, piuttosto che integrare la
fattispecie di truffa, conf‌igura perfettamente l’ipotesi di
responsabilità amministrativa prevista dall’art. 96, comma
2 bis, C.d.S.. Tale fattispecie di responsabilità amministra-
tiva, inoltre, ponendosi in rapporto di specialità rispetto a
quella di cui all’art. 640 c.p., ne esclude l’applicazione”.
La soluzione adottata segna un interessante – ed inedi-
to, secondo le nostre conoscenze –approdo della giurispru-
denza in ordine alla tematica delle relazioni intercorrenti
fra l’ipotesi di responsabilità amministrativa di cui all’art.
96, comma 2 bis, D. L.vo 285/1992 (1) (d’ora in poi, C.d.S.)
e la fattispecie di truffadi cui all’art. 640 c.p..
Nella prassi può accadere che una medesima condotta
integri più fattispecie illecite.
In ipotesi di tal genere compete all’interprete verif‌icare
se tutte debbano trovare applicazione o se, al contrario, il
concorso sia soltanto apparente, di talché l’applicabilità di
una escluda l’applicabilità dell’altra.
La sentenza in commento sposa nel caso specif‌ico que-
sta seconda soluzione: dopo aver affermato, infatti, che la
condotta di mettere in circolazione un autoveicolo nono-
stante la preventiva, falsa, formulazione dell’istanza di
cancellazione dal P.R.A., ancorché accompagnata dal con-
seguente mancato pagamento della tassa di circolazione,
conf‌igura perfettamente la fattispecie di natura ammini-
strativa di cui all’art. 96, comma 2 bis, C.d.S., ritiene que-
st’ultima speciale rispetto all’ipotesi di reato di cui all’art.
640 c.p., facendo implicita applicazione del principio
enunciato dall’art. 9 della L. 689/1981 (2).
Le coordinate giuridiche di tale conclusione emergono
dal raffronto comparativo fra la sentenza in commento e la
soluzione già adottata dalla giurisprudenza di legittimità
in altri casi conf‌iguranti un concorso apparente tra fatti-
specie di natura penale ed amministrativa.
Non è raro, infatti, che, anche a causa della prolifera-
zione delle fattispecie di responsabilità “di pura creazione
legislativa” (3) conseguente al progresso tecnico-scienti-
f‌ico della società e delle inf‌luenze esercitate sull’ordina-
mento interno dal Legislatore Comunitario, la Suprema
Corte si trovi ad affrontare simili problematiche.
Circoscrivendo lo spettro d’indagine alle sole fattispe-
cie di responsabilità previste dal codice della strada e dal
codice penale si è ritenuto, ad esempio, che:

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