Merito

Pagine177-189
177
Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2013
Merito
CORTE DI APPELLO CIVILE DI CATANIA
SEZ. II, 16 AGOSTO 2012, N. 1318
(C.C. 31 MAGGIO 2012)
PRES. D’ALESSANDRO – EST. ROMANO – RIC. SARP ASSICURAZIONI SPA (AVV.
MARANO) C. PRIVITERA (AVV.TI BONANNO FELDMANN E GRISAFI)
Risarcimento del danno y Valutazione e liquida-
zione y Invalidità personale y Permanente y Danno
patrimoniale futuro y Criterio di computo.
. In tema di liquidazione dei danni patrimoniali futuri
da invalidità permanente, qualora il giudice di merito
utilizzi il criterio della capitalizzazione di tali danni,
adottando i coeff‌icienti di capitalizzazione della rendi-
ta f‌issati nelle tabelle di cui al R.D. 9 ottobre 1922, n.
1403, egli deve adeguare detto risultato ai mutati valori
reali dei due fattori posti a base delle tabelle adottate,
e cioè deve tenere conto dell’aumento della vita media
e della diminuzione del tasso di interesse legale, onde
evitare una divergenza tra il risultato del calcolo tabel-
lare ed una corretta e realistica capitalizzazione della
rendita. (Nella fattispecie il giudice de quo ha applica-
to il coeff‌iciente di capitalizzazione della rendita di cui
al R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403, censurando la riduzione
del 20% del risarcimento del danno da I.P. prevista dal
giudice a quo, in considerazione dello scarto tra vita
lavorativa e vita f‌isica). (c.c., art. 1226; c.c., art. 2043;
c.c., art. 2056; r.d. 9 ottobre 1922, n. 1403) (1)
(1) La sentenza in epigrafe condivide i principi espressi da Cass. civ.
2 marzo 2004, n. 4186, in questa Rivista 2004, 879. Cfr., inoltre, Cass.
civ. 25 maggio 2000, n. 6873, ivi 2000, 665 e Cass. civ. 23 giugno 1993,
n. 6941, ivi 1993, 962, secondo cui il ricorso alle tabelle di capitaliz-
zazione di cui al R.D. n. 1403 del 1922 per la liquidazione del danno
da invalidità permanente, in quanto fondato su calcoli di probabilità
e non di certezza, non rappresenta uno strumento di liquidazione
tassativo ed inderogabile, ma una facoltà del giudice del merito, che
può ricorrere puramente e semplicemente al criterio equitativo di
cui agli artt. 2056 e 1226 c.c., ovvero applicare le suddette tabelle di
capitalizzazione, ovvero ancora contemperare l’uno e l’altro criterio
(utilizzando i dati delle tabelle quali semplici dati di partenza, di
controllo e di orientamento per la liquidazione equitativa), oppure
apportare alla liquidazione una riduzione in considerazione del
cosiddetto scarto tra vita f‌isica e vita lavorativa, sempre secondo
apprezzamenti sottratti al sindacato di legittimità, se congruamente
motivati e scevri da vizi logici e giuridici.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 15 dicembre 1995, poco dopo la mezzanotte, in
San Giovanni Galermo, il motociclo Honda 125, guidato da
Randazzo Davide, veniva investito dal furgone Fiat 900,
condotto dal proprietario, Leotta Salvatore, all’intersezio-
ne fra la via San Giovanni Battista e la via Del Fasano.
Il Randazzo decedeva, appena giunto in ospedale.
Privitera Maria Concetta Privitera, trasportata da Ran-
dazzo, riportava gravi lesioni.
Con sentenza n. 3513/2006, pubblicata il 18 ottobre
2006, Il Tribunale di Catania Quinta Sezione Civile, deci-
deva il procedimento instaurato dalla Privitera, nei con-
fronti di Leotta Salvatore, del suo assicuratore, la Sarp
Assicurazioni S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa
e della la Fondiaria Sai quale impresa designata per il Fon-
do di Garanzia delle Vittime della Strada, onde ottenere il
risarcimento di tutti i danni conseguenti al sinistro.
Accoglieva la domanda attorea e, per l’effetto, condan-
nava Leotta Salvatore e La Fondiaria Sai S.p.a., quale im-
presa designata per il Fondo di Garanzia delle Vittime del-
la Strada, a pagare all’attrice la somma di euro 240.311,19
oltre rivalutazione monetaria ed interessi ed a rimborsare
all’attrice le spese giudiziali, disponendone la distrazione
in favore del difensore anticipatario.
Con atto di citazione del dicembre 2006, la Sarp As-
sicurazioni S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa
interponeva appello avverso la suindicata sentenza, arti-
colando due motivi di gravame, in forza dei quali chiedeva
dichiararsi le pari responsabilità di Randazzo Davide e di
Leotta Salvatore nella causazione del sinistro, per cui è
causa; dichiararsi rinunciato da parte di Privitera Sonia
e comunque prescritto il diritto al risarcimento per la
quota dovuta dagli eredi Randazzo; dichiararsi in ultimo,
che la Fondiaria Sai, quale impresa designata, è tenuta al
risarcimento nella misura del 50% degli importi liquidati
dal Tribunale.
Chiedeva, in ultimo, la condanna della Privitera alla
restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre
rivalutazione ed interessi, nonché alla refusione delle
spese giudiziali di entrambi i gradi.
Costituendosi tempestivamente in giudizio in data 2
aprile 2005, Privitera Sonia Maria Concetta chiedeva il
rigetto del proposto appello ed interponeva appello inci-
dentale, articolando tre motivi, in forza dei quali chiedeva
la rideterminazione del risarcimento dovuto per il lucro
cessante afferente l’invalidità permanente del 30% e la
liquidazione degli interessi sull’intero ammontare del
danno patrimoniale futuro, da conteggiarsi su tale com-
plessivo importo devalutato alla data del sinistro ed anno
per anno rivalutato.
Chiedeva indi la condanna di Leotta Salvatore e della
Fondiaria Sai S.p.A. al pagamento della complessiva som-
ma di euro 178.958,99 a titolo di danno patrimoniale da

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT