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Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2013
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TRIBUNALE PENALE DI MASSA
SEZ. DIST. DI CARRARA
13 SETTEMBRE 2012, N. 1285
EST. FERRI – IMP. DASCALU
Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti
y Sinistro avvenuto in ora notturna y Aggravante di
cui all’art. 187, comma 1 bis, c.s. y Giudizio di bilan-
ciamento tra l’aggravante e le attenuanti generiche
y Ammissibilità.
. In tema di sinistro stradale commesso da persona
sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, in ora notturna,
solo l’aggravante di cui all’art. 187, comma 1 bis, può
essere bilanciata con le eventuali attenuanti generi-
che, mentre per l’aggravante di cui all’art. 187, comma
1 quater, si applicano le disposizioni di cui all’art. 186,
comma 2 septies. (nuovo c.s., art. 186; nuovo c.s., art.
187; c.p., art. 69) (1)
(1) Interessante pronuncia di cui non si rinvengono precedenti in
termini. Per un utile approfondimento in tema di guida in stato di
ebbrezza si veda il commento agli artt. 186 e 187 c.s. in G. GALLONE,
Codice della strada, collana Tribuna Major, ed. La Tribuna, Piacenza
2011, pp. 721 e ss.. Utile è, inoltre, la consultazione di L. BENINI, G.A.
DI BIASE, La guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacen-
ti, collana Tribuna juris, ed. La Tribuna, Piacenza 2011, pp. 92 e ss..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto di citazione ritualmente notif‌icato, Da-
scalu Marlcel Nicolae è stato citato a giudizio dinanzi a
questo Giudice per rispondere del reato a lui ascritto in
epigrafe.
Al dibattimento, dichiarata la contumacia dell’impu-
tato, le parti concordavano, ai sensi dell’art. 555, comma
4, c.p.p., l’acquisizione del fascicolo del P.M. (informativa
di P.G., referto medico del Pronto Soccorso, certif‌icato
relativo degli esami tossico logici e relativi al tasso alcole-
mico effettuati dall’imputato presso l’Ospedale di Carrara,
verbale di contestazione, provvedimento di sospensione
del Prefetto di Massa Carrara). Al termine dell’istruttoria,
data indicazione degli atti utilizzabili, si è proceduto alla
discussione, all’esito della quale, il P.M. e la difesa hanno
formulato le richieste trascritte a verbale.
Alla luce delle risultanze processuali, si ritiene doversi
affermare la penale responsabilità dell’imputato in ordine
al reato a lui ascritto in rubrica.
Ed invero, dall’esame degli atti, è emerso che il 24 lu-
glio 2010 la centrale operativa sollecitava l’intervento di
una pattuglia in viale Galilei in Carrara dove alle ore 6:00
a.m. si era verif‌icato un sinistro stradale tra un veicolo ed
altre due autovetture.
Il conducente del mezzo che aveva causato l’incidente,
aveva perso il controllo ed era andato a collidere contro
le due autovetture che si trovavano in sosta regolare ed
un’inferriata che procurava danni ad una terza autovettu-
ra (cfr. informativa di P.G.). Giungevano sul posto i Carabi-
nieri che effettuavano i rilievi del sinistro stradale e dopo
essersi resisi conto dello stato psichico del conducente,
che veniva identif‌icato nell’odierno imputato, lo facevano
trasportare presso il locale Pronto Soccorso, ove venivano
accertate lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.
L’imputato veniva inoltre sottoposto agli esami delle
urine ed ai prelievi ematici. Gli esami medici evidenzia-
vano la presenza di cannabinoidi con i seguenti valori (94
ng/ml).
Su queste basi, pienamente provata deve ritenersi la
penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato a lui
ascritto in rubrica.
È pacif‌ico che l’imputato SI sia messo alla guida del-
l’autovettura BMW 316 tg. BD051XH dopo aver assunto so-
stanze stupefacenti o psicotrope (del tipo cannabinoidi).
Tale stato risulta provato dagli esami medici effettuati
presso il Pronto Soccorso di Carrara che hanno evidenzia-
to positività alle sostanze psicotrope e stupefacenti, dal
referto medico (dove si dava atto della perdita di controllo
del mezzo) e dall’informativa di P.G..
Che fosse l’imputato a guidare l’autovettura lo si ricava
dalla sua presenza a bordo del mezzo immediatamente
dopo l’incidente, dal fatto che l’imputato era munito di
patente di guida, dal provvedimento di sospensione della
patente di guida nonché dal verbale di contestazione sot-
toscritto dallo stesso imputato.
Provate risultano anche le aggravanti contestate di aver
causato il sinistro stradale e di aver commesso il reato in
orario notturno (alle ore 6,00 a.m.).
Infatti, l’imputato ha causato un incidente stradale
perdendo il controllo e così andando a collidere con due
autovetture, che si trovavano in sosta regolare, ed un ‘in-
ferriata che causava danni ad una terza autovettura.
Su queste basi, questo Giudice ritiene che gli elementi
emersi siano suff‌icienti per affermare la responsabilità
dell’imputato, che si è posto alla guida del!’ autovettura,
nonostante lo stato di alterazione dovuta all’assunzione di
sostanze stupefacenti, in orario notturno e precisamente
alle ore 6,00 a.m. circa (fatto aggravato per aver commes-
so il reato dopo le ore 22,00 e prima delle ore 7,00) e che
ha causato, per il suo comportamento di guida, un sinistro
stradale (fatto aggravato ex. art. 187, comma l bis).
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1/2013 Arch. giur. circ. e sin. strad.
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Sussistono, pertanto, gli elementi oggettivi e soggettivi
della fatti specie contestata in rubrica.
Del resto l’imputato, rimanendo contumace, non ha
fornito alcuna giustif‌icazione ed implicitamente ha con-
fermato l’impostazione accusatoria.
La giovane età (classe 1986) dell’imputato, la non
gravità dei fatti, la personalità dell’imputato, risultato
incensurato, il non aver causato comunque lesioni a terzi
sono elementi che consentono di concedere allo stesso le
attenuanti generiche che devono essere ritenute, ai sensi
dell’art. 69 c.p., prevalenti sull’aggravante di cui all’art.
187, comma 1 bis, del Codice della Strada.
Infatti per quanto riguarda il bilanciamento delle atte-
nuanti con le contestate aggravanti va specif‌icato che solo
l’aggravante di cui all’art. 187, comma, 1 bis del citato de-
creto può essere bilanciata con le attenuanti generiche.
Infatti in relazione all’altra aggravante contestata
(art. 187, comma 1 quater) si applicano le disposizioni
di cui all’art. 186, comma 2 septies, che prevedono che le
circostanze attenuanti generiche concesse all’imputato e
concorrenti con l’aggravante di cui al comma 2 sexies non
possano essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto
a questa.
Pertanto si deve tenere conto dell’aumento di questa
aggravante dopo il bilanciamento con la prima aggravante
di cui all’art. 187, comma 1 bis.
Tenuto conto di tutti i criteri di cui all’art. 133 c.p.,
si stima congrua la pena mesi quattro di arresto ed euro
1000,00 di ammenda (pena base partendo dal reato di cui
all’art. 187, primo comma, del citato decreto, mesi sei di
arresto ed euro 1500,00 di ammenda, ridotta ex. art. 62 bis
c.p. ritenute prevalenti sull’aggravante di cui all’art. 187,
comma 1 bis, alla pena di mesi 4 di arresto ed euro 1000,00
di ammenda, aumentata ex. art. 187 comma 1 quater (nel-
la metà dell’ammenda) alla pena di mesi 4 di arresto ed
euro 1500,00 di ammenda) oltre al pagamento delle spese
processuali e di custodia del mezzo.
La personalità dell’imputato, risultato incensurato, la
sussistenza di tutti i requisiti previsti dagli artt. 163, 175
c.p., la possibilità di formulare in concreto una prognosi
favorevole circa l’astensione dello stesso dalla commis-
sione in futuro di ulteriori reati sono elementi che con-
sentono di concedergli i doppi benef‌ici della sospensione
condizionale della pena e della non menzione.
Alla condanna consegue l’applicazione della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente
che appare congruo f‌issare in anni uno (da cui andrà sot-
tratto il periodo di sospensione già disposto dal Prefetto
per lo stesso fatto).
Per quanto riguarda la conf‌isca penale del veicolo oc-
corre prendere atto della modif‌ica intervenuta con Legge
29 luglio 2010 n. 120, con cui è stato eliminato dall’art.
187 comma 1 lett. a) D.L.vo 285/92 l’inciso che individua-
va nell’art. 240 c.p. il fondamento del potere del giudice
penale di disporre la conf‌isca del veicolo di seguito alla
statuizione di condanna o alla pronuncia di applicazione
pena ex art. 444 c.p.p ..
Il richiamo contenuto nel testo novellato dell’art. 187
CdS all’art. 224 ter, introdotto dalla Legge 120/10, delinea,
senza possibilità di equivoco, la natura della conf‌isca
conseguente all’accertamento del reato come sanzione
amministrativa accessoria, cui è preordinato u sequestro
disciplinato dall’art. 213CdS.
La Corte di cassazione ha ritenuto che, per effetto delle
modif‌iche apportate all’art. 186 Cod. strada dalla legge n.
120 del 2010, la conf‌isca del veicolo, che consegue alla
guida in stato di ebbrezza, ha assunto natura di sanzione
amministrativa accessoria (in precedenza, le Sezioni Uni-
te, con sentenza n. 23428 del 2010, avevano ritenuto che si
trattasse di una pena accessoria).
Si è anche precisato che la citata novella non ha
abrogato l’istituto del sequestro prodromico alla conf‌isca,
ma si è limitata a modif‌icarne la qualif‌icazione giuridica,
trattandosi ora di un sequestro amministrativo. Tuttavia,
nei casi in cui il sequestro è stato legittimamente eseguito
secondo le regole all’epoca vigenti, in applicazione del
principio della perpetuatio iurisdictionis il giudice penale,
che è sempre competente ad inf‌liggere le sanzioni ammi-
nistrative conseguenti alla commissione di un reato, non
deve investire della questione l’autorità amministrativa,
ma deve valutare se l’atto già compiuto fosse conforme ai
requisiti sostanziali di natura amministrativa attualmente
necessari per l’adozione della misura. (cfr. sentenza n.
40523 ud. 4 novembre - deposito del 16 novembre 2010).
Nel caso di specie, sussistendo tutti i requisiti, si di-
spone, pertanto, la conf‌isca amministrativa e la vendita
dell’autovettura BMW 316 BD051XY.
Si dispone, pertanto, la trasmissione degli atti al Pre-
fetto di Massa Carrara per gli adempi menti di Sua com-
petenza inerenti all’esecuzione della sospensione della
patente di guida disposta da questa autorità giudizi aria
ed alla conf‌isca e vendita del mezzo. Si f‌issa, ex. art. 544
c.p.p., il termine di giorni novanta per il deposito della
motivazione. (Omissis)
TRIBUNALE PENALE DI ALESSANDRIA
UFF. GIP, 20 LUGLIO 2012
EST. BERTOLOTTO – IMP. BETI
Reato y Elemento soggettivo y Dolo y Dolo eventua-
le y Colpa cosciente y Differenze.
. Nel reato di omicidio doloso, per il caso di sinistro
stradale causato da guida in stato di ebbrezza che
abbia cagionato la morte di più persone, il dolo even-
tuale si realizza quando l’evento è voluto dal soggetto
agente che accetta e mette in conto non soltanto una
situazione di pericolo genericamente sussistente, ma
accetti che l’evento, non direttamente voluto, abbia a
realizzarsi, non desistendo dunque dal porre in essere
la propria condotta. La colpa cosciente si delinea, inve-
ce, quando l’agente pur prospettandosi la possibilità o
probabilità dell’evento, tuttavia conf‌idi che esso non si

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