Merito

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Arch. nuova proc. pen. 5/2013
Merito
CORTE DI ASSISE PENALE DI LA SPEZIA
25 MARZO 2013
PRES. SORRENTINO – EST. PAVICH – P.M. X – RIC. EZEWELE
Atti processuali penali y Lingua italiana y Impu-
tato straniero y Mancata conoscenza della lingua
italiana y Atti contenenti gli elementi di accusa a
suo carico y Atti non tradotti nella lingua di origine
dell’interessato o comunque non tradotti in lingua
da lui conosciuta y Effetti y Nullità generale.
. Nel caso di accertata mancata conoscenza della lin-
gua italiana da parte dell’indagato o imputato straniero
alloglotta, gli atti contenenti gli elementi d’ accusa a
suo carico, se non tradotti nella lingua d’origine dell’in-
teressato o comunque da lui conosciuta, determinano
nullità di ordine generale (che ex art. 185 c.p.p. si
riverbera sugli atti successivi e dipendenti) in quanto
emessi in violazione del diritto di difesa. (Mass. Redaz.)
(c.p.p., art. 109; c.p.p., art. 185) (1)
(1) In senso conforme, cfr. Cass. pen., sez. III, 6 giugno 2006, n.
19396, Ammirata, in questa Rivista 2007, 637 e Cass. pen., sez. IV, 3
marzo 2006, Ferrante, ivi 2007, 227.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L’eccezione è fondata, e va accolta.
Invero, nel caso di accertata, mancata conoscenza
della lingua italiana da parte dell’indagato o imputato
straniero alloglotta, deve ritenersi che gli atti contenenti
gli elementi d’accusa a suo carico, se non tradotti nella
lingua d’origine dell’interessato o comunque da lui cono-
sciuta, determinano nullità di ordine generale (che ex art.
185 c.p.p. si riverbera sugli atti successivi e dipendenti) in
quanto emessi in violazione del diritto di difesa.
Se, in tal senso, la base normativa presente nel codi-
ce (art. 143 c.p.p.) non è dirimente, è peraltro vero che
plurimi elementi interpretativi militano in favore della
soluzione qui accolta.
Possono citarsi, fra gli altri:
- Da ultimo, la direttiva 2010/64 UE, che stabilisce il
diritto dell’imputato alla traduzione degli atti contenenti
l’accusa, nonché la sentenza; la direttiva è destinata a
essere recepita negli ordinamenti degli Stati membri il 27
ottobre 2013 (termine entro il quale gli stessi sono tenuti
ad adeguare ai principi della stessa i propri ordinamenti
interni), ma in relazione ad essa – sebbene la Cassazione
si sia in qualche occasione espressa in senso contrario -
dovrebbe valere il principio di interpretazione conforme
interinale (ossia in pendenza dello spirare del termine),
sulla base di altri casi di direttive non ancora recepite,
ma suscettibili tuttavia di applicazione interpretativa se
non in contrasto con disposizioni interne incompatibili;
e, nella specie, non è revocabile in dubbio che le disposi-
zioni codicistiche non costituiscono ostacolo alla ridetta
opzione interpretativa conforme ai principi della direttiva
UE, in quanto prive di elementi al riguardo esplicitamente
ostativi;
- L’art. 6 c. 3 CEDU secondo cui ogni accusato ha diritto
di essere informato, nel più breve tempo possibile, in una
lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della na-
tura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico;
- La giurisprudenza CEDU (es. Corte eu., GC, 18 otto-
bre 2006, Hermi c. Italia, § 69; Corte eu., 14 gennaio 2003,
Lagerblom c. Svezia, § 61; Corte eu., 19 dicembre 1989, Ka-
masinski c. Austria, § 74), sulla quale del resto la Direttiva
2010/64 si è fondata;
- Alcune sentenze della Cassazione che ribadiscono il
principio in esame (es. Sez. IV, n. 7664 del 24 novembre
2005 - dep. 3 marzo 2006, Ferrante ed altro, Rv. 233415,
in cui si afferma che l’avviso di conclusione delle indagini
preliminari deve essere tradotto nella lingua dell’indagato
quando dagli atti risulti che questi non comprende l’ita-
liano; in tal caso l’omessa traduzione del provvedimento
determina la nullità ex artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p. del-
l’avviso, che si riverbera sulla richiesta di rinvio a giudizio;
o Sez. III, Sentenza n. 19396 del 8 marzo 2006 c.c. (dep. 6
giugno 2006 ) Rv. 235154, laddove si afferma che l’omessa
traduzione in lingua italiana dei verbali di polizia giudizia-
ria e di documenti redatti in lingua straniera, risolvendosi
nella violazione del diritto d’intervento della persona sot-
toposta ad indagine, determina la nullità ex artt. 178 lett.
c) e 180 c.p.p. dell’avviso di conclusione delle indagini,
che si riverbera sulla richiesta di rinvio a giudizio e sul
decreto che dispone il giudizio stesso);
- I principi affermati dalla Corte Costituzionale con
la fondamentale sentenza n . 10/1993, tra i quali vanno
ricordati: il diritto soggettivo perfetto dell’imputato ad
essere immediatamente e dettagliatamente informato,
nella lin gua da lui conosciuta, della natura e dei motiv i
dell’imputazione contestatagli; il diritto inviolabile alla
difesa (art. 24, comma secondo, della Costituzione) che,
essendo un diritto correlato al riconoscimento costitu-
zionale, a favore di ogni perso na, cittadina o straniera,
obbliga il giudice ad interpretare le norme che garanti-
scono i diritti di difesa in ordine alla esatta comprensione
dell’accusa, in modo espansivo, al f‌ine di rendere con-
creto ed effettivo, nei limiti del pos sibile il sopra indicato
diritto dell’impu tato; il sistema tr acciato dall’art. 143

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