Merito

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Arch. nuova proc. pen. 1/2013
Merito
TRIBUNALE PENALE
DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZ. II, 24 MAGGIO 2012
PRES. MAGI – EST. MAGI – IMP. X
Misure di prevenzione y Singole misure y Sorve-
glianza speciale y Soggetto irreperibile y Improce-
dibilità.
. È improcedibile la proposta di applicazione di una
misura di prevenzione personale – nella specie, quella
della sorveglianza speciale di P.S. – avanzata nei con-
fronti di un soggetto irreperibile. Ciò sia per l’impos-
sibilità di instaurare un contraddittorio effettivo con il
soggetto proposto, sia perché la predetta misura non
potrebbe, in ogni caso, trovare – stante l’irreperibilità
del soggetto – effettiva applicazione. (l. 27 dicembre
1956, n. 1423)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il prof‌ilo della presente decisione è essenzialmente di
carattere processuale. Va infatti osservato che: in sede di
proposta, depositata il 3 agosto 2010, si ritiene che X sia
portatore di pericolosità cd. semplice e si utilizzano dati
emergenti dal casellario penale (diversi precedenti per
ricettazione) uniti ad una informativa del 30 settembre
2009 dei CC di S. Andrea del Pizzone (denunzia per ri-
cettazione e legge armi); il X è stato detenuto dal 1997
al 2006 ed in sede di scarcerazione ha indicato il proprio
domicilio in (Omissis); nonostante i numerosi tentativi di
rintracciare X, lo stesso non è stato reperito nel territorio
di questa provincia e non è stato possibile portarlo a cono-
scenza dei contenuti della proposta (le annotazioni risulta-
no in calce agli atti e recano le seguenti indicazioni: … lo
stesso si è trasferito da tempo… – … da due anni risulta
essersi allontanato per ignota destinazione come riferito
dalla moglie XY); da ciò l’emissione di decreto di irreperi-
bilità in data 30 settembre 2011 con nomina del difensore
di uff‌icio.
Da ciò deriva, a parere del Collegio, l’emissione di una
decisione di improcedibilità, per i motivi che seguono.
La misura di prevenzione personale (nella specie per
pericolosità cd. semplice) è un provvedimento di natura
giurisdizionale che tende a limitare la libertà personale in
considerazione della necessità di “controllare” i comporta-
menti futuri di un soggetto.
La stessa, pur non potendosi def‌inire una “pena” in
senso tecnico è comunque una misura “incidente” sulla
libertà che viene irrogata a seguito di un contraddittorio e
davanti ad un giudice “terzo” (si veda, sul punto C. cost. n.
93 del 2010: si tratta di un procedimento all’esito del quale
il giudice è chiamato ad esprimere un giudizio di merito,
idoneo ad incidere in modo diretto, def‌initivo e sostanziale
su beni dell’individuo costituzionalmente tutelati, quali la
libertà personale (art. 13, primo comma, Cost.) e il pa-
trimonio.. nonché la stessa libertà di iniziativa economi-
ca, incisa dalle misure anche gravemente “inabilitanti”
previste a carico del soggetto cui è applicata la misura di
prevenzione …).
La natura di “processo” che va attribuita alla serie di atti
che portano – in ipotesi – alla applicazione della misura
necessita, pertanto, l’instaurazione di un contraddittorio
“effettivo” e non puramente “formale” con il soggetto pro-
posto, che deve essere messo in condizione di conoscere i
“motivi” addotti dalla autorità proponente e deve essere
posto in condizioni tali da esercitare il suo diritto di difesa
(ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione Europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo, ratif‌icata con legge n.
848 del 1955).
La ritenuta applicabilità al “processo di prevenzione”
del suddetto articolo 6 della Conv. Europea [almeno per
ciò che riguarda la conoscenza personale della natura e
dei motivi dell’accusa] comporta la necessità di rif‌lette-
re – ad avviso del Collegio – proprio sul requisito della
procedibilità.
Nella nota decisione numero 113 del 2011 la Corte
Costituzionale (nel dichiarare l’incostituzionalità del-
l’art. 630 c.p.p. lì dove lo stesso non prevede l’ipotesi di
revisione per violazione accertata dalla CEDU dell’equo
processo) ha infatti sottolineato che ai sensi dell’art. 117
c. 1 Cost. (norma che pone il vincolo del rispetto delle nor-
me comunitarie al legislatore nazionale) la Convenzione
Europea è “norma interposta” ed i giudici di merito hanno
l’obbligo di darvi attuazione, anche in sede interpretativa,
lì dove rilevino un conf‌litto con la legislazione ordinaria.
Ed è questo il punto.
Consentire la trattazione in sede di merito pieno
della proposta – nei confronti del soggetto irreperibile –
comporterebbe aperta violazione del suddetto articolo 6,
specie nei casi in cui la constatata irreperibilità (come nel
caso di X) appare essere un dato del tutto “neutro” e non
connotato da una volontà del soggetto di “sottrarsi” alla
esecuzione di provvedimenti giudiziari (come, ad es, nel
caso del latitante).
È pacif‌ico, infatti, che il potenziale destinatario non
ha avuto alcuna “contezza” delle “ragioni” esposte dal P.M.
nella richiesta applicativa e la difesa viene esercitata solo
sotto il prof‌ilo tecnico da parte del difensore nominato di

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