Merito

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Rivista penale 10/2012
Merito
TRIBUNALE PENALE DI CREMONA
UFF. GIP, ORD. 19 GIUGNO 2012
EST. SALVINI – RIC. SALEH ED ALTRI
Ambiente y Danno ambientale y Calamità pubbli-
che y Reato ex art. 449 c.p. y Natura plurioffensiva y
Fondamento y Individuazione dei soggetti danneg-
giati dal reato y Criteri.
Parte civile y Legittimazione e interesse y Associa-
zioni ecologiste y Legittimazione a costituirsi parte
civile y Condizioni y Individuazione y Fattispecie.
. Il reato di cui all’articolo 449 c.p. sanziona un peri-
colo anche presunto cagionato all’incolumità pubblica
ma tale ampia cornice comporta per logica che esso
è anche un reato intrinsecamente plurioffensivo che
deve contemplare come danneggiati i singoli soggetti,
individuabili all’interno di quell’area indeterminata
di persone tutelata in via primaria, che possono aver
subito dall’evento un danno concreto; tra essi rientrano
certamente, in generale, coloro che si trovano o si sono
trovati in prossimità del luogo che ha visto il sorgere
del fenomeno pericoloso. (c.p., art. 449) (1)
. Le associazioni ecologiste, per le quali la tutela
dell’ambiente costituisce il f‌ine statutario essenziale
dell’associazione, che sono radicate sul territorio in
cui sarebbe avvenuta la lesione e per le quali vi siano
rilevanza e continuità del contributo alla difesa del-
l’ambiente, sono legittimate a costituirsi parte civile
nei procedimenti per reati che offendono l’ambiente.
(Nella specie il Giudicante ha ritenuto sussistenti tali
condizioni nei confronti dell’associazione Legambiente
Lombardia onlus con riferimento ad un fenomeno di
inquinamento delle falde acquifere sotterranee dovuto
a fuoriuscita di idrocarburi da impianto di raff‌ineria).
(c.p., art. 185; c.p.p., art. 74) (2)
(1) Per Cass. pen., sez. I, 26 gennaio 1994, P.M. e p.c. in proc. Togni,
in Foro it. 1994, II, 594, nella fattispecie prevista dall’art. 426 c.p.,
come pure nell’ipotesi colposa di cui all’art. 449 c.p., in cui è presunto
il pericolo per l’incolumità pubblica, non può essere esclusa la sussi-
stenza del reato per la ritenuta mancanza del pericolo in concreto.
(2) Per una panoramica giurisprudenziale in tema di legittimazione
ad agire delle associazioni ambientaliste, cfr. S. MAGLIA, Il codice
dell’ambiente, ed. La Tribuna, Piacenza 2012, pp. 1255 ss. In dottrina
cfr. R. PANETTA, Il danno ambientale, ed. Giappichelli, Padova 2003,
e AIMONETTO, Le associazioni ambientalistiche parte civile nei pro-
cessi per danno ambientale?, in Giur. it., 1992, II, 465.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Omissis). Rilevato, quanto alla richiesta presentata
da alcuni soci della canottieri Bissolati, che il reato di cui
all’articolo 449 c.p. sanziona un pericolo anche presunto
cagionato all’incolumità pubblica ma tale ampia cornice
comporta per logica che esso è anche un reato intrinse-
camente plurioffensivo che deve contemplare come dan-
neggiati i singoli soggetti, individuabili all’interno di quel-
l’area indeterminata di persone tutelata in via primaria,
che possono aver subito dall’evento un danno concreto.
Tra essi rientrano certamente, in generale, coloro che si
trovano o si sono trovati in prossimità del luogo che ha
visto il sorgere del fenomeno giudicato, stando al capo
d’imputazione, pericoloso.
Rilevato pertanto che i soci della canottieri Bissolati in
regola nel 2007 con il pagamento delle quote associative,
circolo prossimo allo stabilimento della Tamoil, possono
aver ricevuto un danno in conseguenza del reato conte-
stato con riferimento al periodo di inagibilità del circolo
stesso, danno forse circoscritto e limitato ad alcuni aspetti
della vita privata ma che non si può in modo aprioristico
def‌inire futile e non meritevole di tutela.
Nel corso del procedimento potrà inoltre meglio valu-
tarsi se la mancata frequentazione del circolo anche nel
periodo successivo alla revoca dell’ordinanza sindacale sia
stata una “prudenza” eccessiva o sia stata invece giustif‌i-
cata. Non emergono invece allo stato danni documentati
alla salute dei soci mentre non può escludersi un danno da
ansia e disagio per il paventato pericolo di una contamina-
zione già avvenuta con agenti inquinanti.
Rilevato pertanto che la richiesta di costituzione di
parte civile dei soci della canottieri Bissolati deve essere
accolta, nei limiti indicati.
Rilevato che ad analoga conclusione deve aggiungersi
anche per quanto concerne la richiesta di costituzione
presentata dall’Associazione Dopolavoro Ferroviario con
sede a Cremona in via Eridano 10, nelle adiacenze della
raff‌ineria Tamoil, che gestisce un circolo ricreativo e delle
strutture sportive dotate, in particolare nel periodo estivo,
di due piscine e di una vasca idromassaggio. Infatti anche
tale circolo ha subito un periodo di chiusura per circa 20
giorni nel 2007 quando nei pozzi e nelle acque delle pisci-
ne e della vasca idromassaggio sono stati rilevati livelli di
idrocarburi, metalli e altre sostanze inquinanti superiori
ai limiti di legge e gli impianti hanno dovuto subire pro-
cedure di bonif‌ica. Anche in seguito peraltro si sarebbero
rilevati, secondo la parte motiva della richiesta, danni
economici e disagi per gli iscritti poiché il riempimento
delle piscine sarebbe divenuto possibile solo con acqua

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