Merito

Pagine895-906
895
Rivista penale 9/2012
Merito
CORTE DI APPELLO PENALE DI ANCONA
16 MARZO 2012, N. 766
PRES. FANULI – EST. FERMANELLI – IMP. MOTOLESE
Circolazione stradale y Guida in stato di ebbrezza
y Art. 186, comma 9 bis, c.s. y Sanzione del lavoro di
pubblica utilità y Fatti commessi prima dell’intro-
duzione di tale sanzione y Normativa più favorevole
y Applicabilità y Condizioni.
. L’imputato condannato per il reato di guida in stato di
ebbrezza, commesso prima dell’entrata in vigore della
L. n. 120/2010 che ha introdotto il comma 9 bis dell’art.
186 c.s., può chiedere, anche in appello, la sostituzione
della pena inf‌litta con il lavoro di pubblica utilità che,
risolvendosi in una disposizione di favore per il reo, può
trovare applicazione, ai sensi dell’art. 2, comma 4, c.p.,
anche ai fatti commessi sotto il vigore della previgente
disciplina. Ne consegue che l’applicazione integrale
della normativa sopravvenuta determina la necessità
di aumentare la pena inf‌litta su cui operare la sostitu-
zione, posto che il minimo edittale della pena detentiva
è passato da tre a sei mesi di arresto. Tale operazione
non si pone in contrasto con il divieto di reformatio in
pejus stabilito dall’art. 597, comma 3, c.p.p.. (nuovo
c.s., art. 186; c.p., art. 2; c.p.p., art. 597) (1)
(1) In parte motiva, si precisa, infatti, che una volta effettuata la so-
stituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di
pubblica utilità, si determina un trattamento complessivamente ben
più favorevole per l’interessato: il rispetto del programma relativo
al lavoro di pubblica utilità – rimesso alla volontà dell’istante – gli
consente di evitare l’esecuzione della pena detentiva e pecuniaria
e di ottenere gli importanti benef‌ici costituiti dalla riduzione della
sanzione della sospensione della patente di guida, la revoca della
conf‌isca del mezzo, l’estinzione del reato. Nel senso che «In materia
di successione nel tempo di leggi penali, una volta individuata la di-
sposizione complessivamente più favorevole, il giudice deve applica-
re questa nella sua integralità, ma non può combinare un frammento
normativo di una legge e un frammento normativo dell’altra legge
secondo il criterio del favor rei perché in tal modo verrebbe ad ap-
plicare una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista
dal legislatore, violando così il principio di legalità», v. Cass. pen.,
sez. IV, 4 agosto 2011, Finocchiaro, in questa Rivista 2011, 774 e Cass.
pen., sez. IV, 26 ottobre 2004, Nuciforo, ivi 2006, 107. In dottrina,
sulla sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di
pubblica utilità, v. L. BENINI, G. A. DI BIASE, La guida in stato di
ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti, Collana Tribuna Juris, ed. La
Tribuna, Piacenza 2010, pp. 69 e ss., II ediz..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che l’imputato non contesta la sussistenza
delle prove di colpevolezza in ordine al reato per il quale è
intervenuta sentenza di condanna, viene tuttavia dedotto
nei motivi d’impugnazione che erroneamente non siano
state riconosciute le circostanze attenuanti generiche in
suo favore.
Tale motivo d’impugnazione deve essere rigettato, in
quanto va valutato nel caso di specie l’elevato tasso alco-
lemico riscontrato nei confronti dell’imputato (2,04-1,84),
indice di una precisa pericolosità sociale dello stesso.
Con il secondo motivo di impugnazione viene lamen-
tato che erroneamente l’imputato non è stato ammesso
all’espletamento del lavoro di pubblica utilità.
Tale decisione del giudice di primo grado si basa sul-
l’elevato tasso alcolemico rilevato. Al riguardo va tuttavia
osservato che l’imputato non risulta avere precedenti
specif‌ici sicché è possibile dedurre che la sua sia stata
una condotta criminosa isolata, e non sussistono pertanto
elementi di fatto ostativi all’ammissione al lavoro di pub-
blica utilità.
Tuttavia si pongono al riguardo problemi di natura giu-
ridica derivanti dal fatto che la possibilità di sostituzione
della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica
utilità è stata introdotta con la legge n. 120/10, e con tale
legge la pena detentiva prevista dall’articolo 186, comma
2 lett. c) è stata aumentata, quanto al minimo edittale, da
tre mesi a sei mesi di arresto.
Premesso che il reato in esame è stato commesso prima
dell’entrata in vigore della legge n. 120/10, vanno affronta-
te le seguenti problematiche giuridiche:
- se sia possibile applicare il lavoro di pubblica utili-
tà anche nei casi in cui la pena comminata sia inferiore
quella modif‌icata con legge n. 120/10, consentendo quindi
l’applicazione della normativa previgente limitatamente
alla quantif‌icazione della pena e della normativa entrata
in vigore successivamente limitatamente alla sostituzione
con il lavoro di pubblica utilità;
- in caso di risposta negativa all’ipotesi di cui al punto 1,
individuare la normativa più favorevole da applicare nella
sua completezza, con specif‌icazione dei criteri in base ai
quali effettuare tale valutazione.
Circa la prima problematica, va richiamato l’insegna-
mento della Suprema Corte secondo cui, una volta indivi-
duata la disposizione complessivamente più favorevole, il
giudice deve applicare questa nella sua integrità, ma non
può combinare un frammento normativo di una legge e un
frammento normativo dell’altra legge secondo il criterio
del favor rei, perché in tal modo verrebbe ad applicare una
terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista
dal legislatore, violando così il principio di legalità (da
ultimo v.d. Cass. n. 311145/2011). Pertanto deve ritenersi

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT