Merito

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Arch. loc. e cond. 5/2012
Merito
TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA
ORD. 25 LUGLIO 2012
EST. SANTEL – RIC. SCAPOLI (AVV. PRETE) C. CONDOMINIO X (AVV. BARBIERO)
Assemblea dei condomini y Deliberazioni y So-
spensione del servizio di pulizia delle scale y Ille-
gittimità y Sussistenza.
. È illegittima (in quanto eccede dai poteri discreziona-
li dell’assemblea condominiale, violando diritti del sin-
golo condomino sui quali la legge non consente ad essa
di incidere) e va, pertanto, sospesa la delibera con cui
venga decisa la sospensione di un servizio essenziale
per la regolarità della gestione delle cose comuni, qual
è quello di pulizia delle scale. (c.c., art. 1137) (1)
(1) Nel senso che sono nulle le delibere assembleari caratterizzate
da un oggetto impossibile o illecito, ossia quelle con cui l’assemblea
condominiale abbia statuito su materie che non rientrano nella sua
competenza, ovvero violando diritti individuali sui quali la legge non
consente a essa di incidere, v. Cass. civ., sez. II, 22 novembre 2002, n.
16485, in questa Rivista 2003, 194.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggi 25 luglio 2012 ore 12 sono comparsi in seguito al
provvedimento del G.I. del 21 giugno 2012, per la ricor-
rente l’avv. Prete che produce atto notif‌icato e pedissequo
decreto, per il convenuto l’avv. Peruzzo in sostituzione del-
l’avv. Barbiero, ai f‌ini della pratica il dott. Giuliano Bovo.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti e
si riportano alle deduzioni e eccezioni formulate.
Il G.I. rilevato che con ricorso dell’8 giugno 2012, la sig.
ra Scapoli Ivana adiva il Tribunale di Padova per ottenere,
previa sospensione della sua eff‌icacia, la dichiarazione di
nullità e/annullabilità della delibera assembleare, adotta-
ta, il 28 marzo 2012, dal Condominio Cod.
In particolare, la ricorrente, premettendo di essere
proprietaria di un appartamento sito nel Condominio
convenuto, rilevava che le decisioni assunte, nel corso
dell’assemblea condominiale, dovevano ritenersi illegitti-
me in quanto era stato sospeso il servizio di pulizia sulle
parti comuni.
Si costituiva, in sede cautelare, il Condominio conve-
nuto, il quale, nell’opporsi all’accoglimento dell’istanza
di sospensiva eccepiva l’insussistenza dei presupposti di
legge per il suo accoglimento.
Si rileva, per quanto possa occorrere che, essendo stata
proposta l’istanza di sospensione, il provvedimento, in que-
sta sede, emanato ha natura esclusivamente sommaria,
avente la funzione di assicurare l’effettività della tutela
giurisdizionale, tramite la neutralizzazione del pregiudizio
(irreparabile o comunque grave) che può derivare ad una
parte (la cui domanda appaia prima facie non infondata)
dalla durata del procedimento a cognizione piena.
Va premesso, a riguardo, che l’emanazione del provvedi-
mento, in questa sede richiesto, presuppone l’esistenza sia
del fumus boni iuris - cioè di una situazione che consenta di
ritenere probabile la fondatezza della pretesa in contesta-
zione -, sia del periculum in mora, - cioè del fondato timore
che l’attuazione della delibera possa pregiudicare i diritti
del condomino -, cosicché la carenza di una soltanto di dette
condizioni impedisce la concessione della misura cautelare.
L’impugnata delibera, appare, prima facie, illegittima, in
quanto eccede dai poteri discrezionali dell’assemblea del
Condominio delibera la non attivazione di un servizio es-
senziale per la regolarità della gestione delle cose comuni.
L’attuazione della delibera, comporterebbe, per quanto
attiene al punto pulizia delle scale, una ingiustif‌icata com-
promissione dei diritti personali della sig.ra Scapoli.
In particolare in relazione alla corrispondenza inter-
corsa con l’amministrazione si osserva che all’assemblea
condominiale è esclusa la possibilità di imporre al singolo
condomino l’obbligo di pulire le scale in un dato momento,
o di provvedervi attraverso un proprio pulitore. Nel caso
venga assunta una simile delibera, questa sarebbe radical-
mente nulla, avendo i condòmini statuito oltre le proprie
competenze, violando i diritti del singolo condomino sui
quali la legge non consente ad essa di incidere (cfr., n.
16485 del 22 novembre 2002). (Omissis).
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZ. II LAV., ORD. 11 LUGLIO 2012
EST. REDAVID – RIC. XY C. CONDOMINIO V.LE DEI COLLI PORTUENSI, 57 (AVV.
LUCCHESI)
Parti comuni dell’edif‌icio y Portiere y Godimento
ferie y Scelta del periodo.
. Né a termini della normativa codicistica né a termini
del CCNL applicabile al settore, il portiere ha diritto di
scegliere il mese di agosto come periodo di ferie. (c.c.
art. 2109; d.l.vo 8 aprile 2003, n. 66, art. 10) (1)
(1) Corretta applicazione delle norme di legge e del CCNL Confedi-
lizia-CGIL, CISL, UIL.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, dr. Luca Redavid, a scioglimento della ri-
serva espressa all’udienza del 6 luglio 2012 in ordine al
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giur
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ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da XY nei confronti di
Condominio V.le dei Colli Portuensi n. 57 con il quale il
ricorrente ha chiesto ordinare al condominio convenuto
di far godere al ricorrente un periodo di ferie di due set-
timane consecutive nel mese di agosto 2012 e così negli
anni successivi;
Osserva
Nel merito si osserva in via generale, nell’ambito della
tutela cautelare c.d. atipica, che il ricorso ex art. 700 c.p.c.
richiede al f‌ine del suo accoglimento la contemporanea
ricorrenza di due requisiti essenziali e cioè del c.d. fumus
boni iuris, inteso quale verosimile esistenza in capo al ri-
corrente, sommariamente delibata, del diritto che intende
far valere, e del c.d. periculum in mora inteso quale perico-
lo di un pregiudizio grave ed irreparabile durante il tempo
necessario a far valere il diritto in via ordinaria, dovendosi
tenere, comunque, presente che il provvedimento ex art
700 c.p.c. è uno strumento straordinario che la legge forni-
sce solo quando vi sia un effettivo e non potenziale pericolo
di tale natura e che, se la lentezza dei tempi processuali è
un dato di fatto, ciò non vuol dire che le controversie pos-
sano essere risolte mediante il ricorso alla tutela cautelare,
facendola così diventare il mezzo ordinario di risoluzione
dei conf‌litti tra le parti con il rischio di non garantire più il
rispetto del principio costituzionale di difesa.
Quindi, oltre al fumus boni iuris, è necessario verif‌icare
la ricorrenza dell’ulteriore requisito del periculum in mora
consistente nel fondato motivo di temere che durante il
tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria
questo sia minacciato da un grave pregiudizio imminente
ed irreparabile e che legittima la richiesta al giudice dei
provvedimenti d’urgenza che assicurino provvisoriamente
gli effetti della decisione del merito, e tale requisito non
può considerarsi, anche in relazione alla controversia
de qua, in re ipsa ma deve essere oggetto di un rigoroso
accertamento da parte del giudice della cautela che può
ritenerne la sussistenza solo in presenza di specif‌iche e
concrete allegazioni. In altri termini la sussistenza di tale
requisito deve essere verif‌icata non in astratto ma in con-
creto e caso per caso in relazione all’effettiva situazione,
donde la necessità per il ricorrente di allegazioni con-
crete e puntuali che permettano anche alla controparte
l’esercizio di una effettiva difesa ed al giudice di operare
una verif‌ica f‌inalizzata all’indifferibilità della tutela di un
pregiudizio concretamente e non astrattamente irrimedia-
bile, considerando la sua attualità e gravità, e ciò in con-
formità con l’indicata straordinarietà del provvedimento
ex art. 700 c.p.c. Il requisito dell’irreparabilità deve, quin-
di, intendersi riferito ad un pregiudizio non suscettibile
di reintegrazione in forma specif‌ica né risarcibile anche
per equivalente, tale quindi da non essere rimediabile con
gli strumenti risarcitori e reintegratori esistenti capaci di
ripristinare integralmente la situazione quo ante.
Ciò premesso, deve ritenersi l’insussistenza del fumus
boni iuris atteso che in generale, fatto salvo il dovere di
comunicazione preventiva al lavoratore del periodo di
ferie (art. 2109 comma 3 c.c.); inoltre l’art. 10 del D.L.vo
n. 66/03 prevede che, fermo restando quanto previsto dal-
l’art. 2109 citato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un
periodo di ferie annuale di ferie retribuite non inferiore a
quattro settimane e che tale periodo, salvo quanto previ-
sto dalla contrattazione collettiva, deve essere goduto per
almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del
lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le
restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine
dell’anno di maturazione
Inoltre l’art. 79 del CCNL Portieri applicabile nella
fattispecie prevede espressamente che il lavoratore ha
facoltà di scegliere metà del periodo di ferie di 26 giorni
lavorativi contrattualmente previsto da godere nell’anno
in corso “esclusi in ogni caso i periodi dal 1° luglio al 31
agosto e dal 20 dicembre al 10 gennaio” e che “in caso di
mancato esercizio della facoltà di scelta di cui al comma
precedente, nonché per il restante 50% del periodo in caso
di avvenuta scelta da parte del lavoratore, il datore di la-
voro comunicherà al lavoratore stesso la collocazione del
periodo di ferie, da effettuare nel periodo dall’1 aprile al
31 marzo dell’anno successivo. Tale comunicazione scrit-
ta dovrà aver luogo almeno entro il termine dei tre mesi
antecedenti l’inizio del periodo di ferie stesso. La scelta
di tale periodo, frazionabile in non più di due tranches,
salvo diversi accordi, sarò fatta dal datore di lavoro sentito
il lavoratore”.
Nel caso di specie il ricorrente non risulta, quindi, aver
diritto di sciegliere autonomamente di godere la metà del
periodo di ferie contrattualmente previsto nel periodo ini-
bito dalla contrattazione collettiva, la cui previsione inte-
grativa del contratto individuale di lavoro, evidentemente
tiene già conto e si giustif‌ica in considerazione delle esi-
genze anche di sorveglianza e di sicurezza del condominio
che la particolare prestazione lavorativa del portiere di
condominio deve soddisfare, specialmente e notoriamente
nel periodo estivo;
né è possibile ritenere che il ricorrente abbia acquisito
un diritto soggettivo individuale derogatorio della disci-
plina collettiva, integrativa del contratto individuale di
lavoro, sulla base del fatto che nel corso dei precedenti
anni abbia goduto di un periodo limitato di ferie nel
mese di agosto atteso che dalla documentazione versata
in atti (lettere del 2009 e del 2010 dell’amministrazione
del condominio in materia di ferie e verbali di assemblea
condominiale del 2004, del 2006 e del 2011) non risulta
provato, nei limiti della sommarietà dell’istruttoria neces-
sitata dalla natura cautelare del procedimento de quo, che
ciò sia avvenuto in virtù di una pattuizione intervenuta
con il consenso del condominio, che è l’effettivo datore di
lavoro del ricorrente, ed espressosi tramite l’assemblea
dei condòmini, dai cui verbali prodotti in atti si evince
invero una volontà contraria nel tempo al godimento delle
ferie da parte del ricorrente in periodi diversi da quelli
contrattualmente previsti;
né, inf‌ine, appare fondata la doglianza relativa al fatto
che l’amministratore del condominio non abbia il potere
di rigettare la richiesta di ferie del ricorrente in assenza
di autorizzazione dell’assemblea dei condòmini atteso che
l’art. 1130 comma 1 lett. 2) c.c. prevede tra gli obblighi

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